In una procedura di gara, il giudizio finale di non equivalenza
del CCNL offerto dall’operatore con il CCNL indicato negli atti di
gara, è rimesso alla discrezionalità della Stazione appaltante ed è
sindacabile dall’Autorità solo per vizi di macroscopica
irragionevolezza o illogicità.
Equivalenza CCNL: i criteri di valutazione della SA
A ricordarlo è ANAC con la delibera del 14 gennaio
2025, n. 14 a seguito del parere di precontenzioso con
cui un OE ha contestato la propria esclusione dalla
procedura di gara poiché la SA, all’esito della
procedura per la valutazione della congruità dell’offerta e per la
verifica dell’equivalenza dei CCNL svolta dal RUP, ha ritenuto che
il CCNL indicato non fosse equivalente al CCNL indicato nel
disciplinare di gara.
Secondo l’istante, l’equivalenza retributiva tra i due CCNL era
stata dimostrata e l’esclusione del RUP era dovuta a
un’erronea valutazione di alcuni elementi specifici (monte orario,
maggiorazione per orario notturno e straordinario, costo del lavoro
maggiorato). Da qui
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