Il soccorso istruttorio va attivato qualora dalla documentazione
presentata dall’istante residuino margini di incertezza facilmente
superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio
di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e
correttezza.
Soccorso istruttorio: interviene il Consiglio di Stato
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2101 del 4 marzo
2024 che ci consente di approfondire l’istituto del soccorso
istruttorio che, con il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti),
ha trovato una sua specifica collocazione normativa.
L’art. 101 del nuovo Codice dei contratti, innovativo e più
dettagliato rispetto alla previgente normativa (art. 83, comma 8,
D.Lgs. n. 50/2016) dispone:
1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la
presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo
virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna
un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci
giorni per:
a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione
trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione
delle offerte con la
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