Se la stazione appaltante ha l’onere di chiarire nella
disciplina di gara l’effettiva portata dei requisiti
richiesti, spetta all’operatore economico, in ossequio al
principio di autoresponsabilità, assumere una
condotta confacente alla diligenza che viene
richiesta a chi riveste una determinata qualifica
professionale.
Ne deriva che se l’amministrazione, nell’esercizio della sua
discrezionalità tecnica, ritiene che il sopralluogo insieme a
personale della stessa SA, sia indispensabile alla formulazione di
un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto,
l’eventuale inadempimento legittima l’esclusione dell’OE dalla
gara.
In questo caso, l’omissione di tale adempimento si configura più
che come una causa di esclusione di natura
formale, come un’ipotesi di carenza sostanziale
dell’offerta e del suo contenuto.
Cause da esclusione: quando le clausole del disciplinare sono
legittime?
A precisare la legittimità dell’esclusione di un operatore da
una procedura di gara è il TAR Campania, con
la sentenza
del 25 luglio 2024, n. 4387, nell’ambito di una
procedura aperta per l’affidamento di un servizio integrato di
raccolta rifiuti su un’isola.
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