L’apprezzamento circa l’affidabilità del singolo
operatore economico nell’ambito delle gare pubbliche è
rimessa, al di fuori dei casi di esclusione automatica previsti
dalla legge, alla valutazione discrezionale
dell’Amministrazione committente. Anche le eventuali
omissioni dichiarative non determinano alcun automatismo espulsivo,
ma l’esclusione può essere comminata solo se e nella misura in cui
siano anche reputate rilevanti da parte della stazione appaltante.
Da questo punto di vista, è legittima l’esclusione disposta a
carico del concorrente che non abbia adempiuto nel termine previsto
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 101, d.lgs. 36/2023
(soccorso istruttorio).
Esclusione operatore dalla procedura: ANAC interviene sulla
valutazione della SA
Questa la massima con cui ANAC, nella delibera del 20 marzo
2024, n. 148 ha confermato la legittimità
dell’esclusione di un operatore da una procedura, in presenza di
quattro annotazioni sul Casellario, a cui l’impresa non aveva
dato riscontro puntuale nei tempi previsti dall’art. 101 del Codice
dei Contratti Pubblici, in relaziona alla procedura di soccorso
istruttorio.
La SA ha ribadito
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