

Quale polizza deve presentare l’esecutore dei lavori pubblici
per coprire i danni alla stazione appaltante e i rischi da
responsabilità civile verso terzi (RCT)? La garanzia RCT deve
essere proporzionale all’importo del contratto o soggetta a limiti
minimi? E in presenza di importi molto contenuti, come deve
comportarsi la stazione appaltante?
Esecuzione del contratto e Polizza assicurativa: il parere del
MIT
A rispondere a queste domande è intervenuto il Supporto
Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
con il parere n. 3343 del 3 aprile
2025, che offre chiarimenti importanti sull’applicazione
dell’art. 117,
comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti
pubblici).
Nel caso analizzato, l’amministrazione pone una domanda molto
concreta, partendo da un’ipotesi pratica: in presenza di un
contratto da 50.000 euro, l’esecutore deve presentare una polizza
assicurativa per danni alla stazione appaltante pari all’importo
contrattuale.
Ma per quanto riguarda la copertura di responsabilità civile
verso terzi (RCT), la norma prevede un massimale pari al
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