La 65esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della scorsa settimana.
La sessione “adempimenti e scadenze” è stata poi dedicata alle nuove modalità di trasmissione dell’esterometro, mentre nell’ambito della sessione “caso operativo” è stato analizzato lo scenario futuro del Piano transizione 4.0.
Durante la sessione “approfondimento”, infine, è stato esaminato il caso della nota di variazione emessa al termine della procedura concorsuale avviata prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni bis.
Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.
Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:
3. BONUS FACCIATE PER I LAVORI ANCORA NON INIZIATI
2. NUOVE MODALITÀ DI TRASMISSIONE PER L’ESTEROMETRO
1. CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI E SUCCESSIVA SCELTA DEL LEASING
# 10
Credito d’imposta per manifesti pubblicitari: pagamento nel 2022
Si può beneficiare del credito d’imposta se il canone è stato versato nel 2022?
D.P.
L’articolo 67-bis D.L. 73/2012 (il c.d. “Decreto Sostegni-bis”) ha introdotto, come noto, un credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari.
Più precisamente, il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto nell’anno 2021. Tuttavia, considerato che l’obiettivo del Decreto è quello di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, la circolare 1/E/2022 dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che si ritiene ammissibile al credito d’imposta anche il versamento del canone per il 2021 effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della prevista comunicazione.
In tal caso, ai fini del riconoscimento del credito, rileva solo l’importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.
# 9
Edificio di unico proprietario e prevalenza della natura residenziale
Ho un cliente con la casistica della risposta n. 5 e ho impostato la pratica superbonus, con il consenso del termotecnico: che fare?
D.G.
In forza di un consolidato orientamento deve ritenersi che gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali possano beneficiare del superbonus anche se l’edificio non è a prevalente destinazione abitativa.
Sul punto è infatti intervenuta la circolare 24/E/2020, chiarendo quanto segue: “qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni. Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio”.
Fermo restando quanto appena esposto, però, con la risposta all’istanza di interpello n. 5/2021 l’Agenzia delle entrate ha negato del tutto la possibilità di beneficiare del superbonus nel caso in cui l’intero edificio dell’unico proprietario non possa ritenersi a prevalente destinazione abitativa (“Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, riguardante la possibilità per l’Istante di beneficiare del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, quale comproprietario dell’edificio composto da un unico corpo di fabbrica che comprende due unità residenziali, una pertinenza ed una unità censita nella categoria catastale C/6, occorre rilevare che laddove non sussista la condizione della prevalenza della residenzialità, come rappresentato dallo stesso Istante, secondo i criteri sopra precisati, non può fruire delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio”).
Purtroppo la posizione dell’Agenzia delle entrate non è convincente e crea una discriminazione non giustificata tra gli edifici in condominio e gli edifici di un unico proprietario; introduce altresì un trattamento “disallineamento” tra la disciplina del superbonus e la disciplina in materia di bonus ristrutturazione al 50%.
Prudenzialmente si potrebbe valutare con il contribuente l’opportunità di applicare l’ecobonus e il sismabonus non “potenziati”.
# 8
Esterometro: come cambia dal prossimo 1° luglio?
Quindi, anche dal 1° luglio 2022 sarà comunque possibile emettere l’autofattura cartacea?
B.D.C.
Sì, sarà comunque ancora possibile l’integrazione analogica della fattura ricevuta, così come sarà possibile emettere l’autofattura in formato analogico; successivamente, entro i termini previsti, i dati potranno essere trasmessi tramite il Sistema di interscambio.
In effetti il frequente richiamo all’abolizione dell’esterometro induce molti colleghi a ritenere questo adempimento del tutto superato e sostituito dall’indiscriminata emissione, in tutti i casi, della fattura elettronica.
Questo non può essere ritenuto corretto, trattandosi comunque di due adempimenti distinti.
Pertanto, sarà ancora possibile emettere l’autofattura “cartacea” dopo il 1° luglio 2022, essendo però necessario inviare i dati tramite apposito documento elettronico da trasmettere al Sistema di Interscambio.
# 7
Nuovo esterometro: ambito di applicazione
Quindi, se non ho capito male, per le fatture estere (non Intra) ricevute fino al 30.06, esterometro “collettivo” come sempre, mentre dal 1.07, “autofattura elettronica”, giusto? Anche l’integrazione per le fatture di acquisto Intra diviene elettronica??
S.A.B.T.
Per il primo semestre 2022 restano immutate le già note modalità di trasmissione dell’esterometro, ferma restando comunque la possibilità, per i contribuenti, di emettere fattura elettronica per le operazioni attive, autofattura per gli acquisti di beni e servizi extra-Ue o integrazione elettronica delle fatture ricevute intra-Ue.
I termini previsti sono i seguenti:
- 02.05.2022 – termine entro il quale deve essere tramesso l’esterometro relativo al primo trimestre 2022 (in quanto il 30.04 cade di sabato),
- 22.08.2022 – termine entro il quale deve essere trasmesso l’esterometro relativo al secondo trimestre 2022, in quanto il 31.07 cade di domenica, e, successivamente, trova applicazione la sospensione estiva.
Dal 1° luglio 2022, invece, scatteranno le nuove modalità di trasmissione (che non saranno limitate alle fatture non Intra, ma si estenderanno a tutti i casi in cui è obbligatorio l’invio).
# 6
Bonus facciate: termine per la cessione del credito
Lavori e bonifici nel 2021 e cessione credito d’imposta nel 2022: si cede il 100% del credito d’imposta o meno 1 rata del bonus per 2021?
B.S.A.
La comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Entro il 16 marzo 2022 è quindi ancora possibile cedere l’intera detrazione corrispondente alle spese sostenute nell’anno 2021 (senza sottrarre, quindi, una rata).
# 5
Credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 prenotati al 31/12/2022
Investimento in bene materiale 4.0 prenotato nel 2022 ed effettuato nel 2023, entro il 30/06: si applicano le nuove aliquote introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (20%-10%-5%)?
S.G.
La Legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, comma 44, L. 234/2021, disponendo la proroga con rimodulazioni del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, non ha modificato il comma 1057 dell’articolo 1, L. 178/2020.
Resta dunque fermo il regime previsto per il 2022 per gli investimenti effettuati:
- fino al 31.12.2022
ovvero
- entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
In tali casi il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
#4
Piano di riparto e termine emissione nota di credito
Relativamente a un fallimento per il quale il piano di riparto della procedura concorsuale è divenuto definitivo il 20/04/2021, volendo emettere una nota di credito per sola Iva tra il 1 gennaio e il 30/04/2022, è corretto annotarla in un sezionale del registro IVA vendite dell’anno 2022, dedicato ai movimenti IVA da computare nell’anno precedente e indicare l’ammontare dell’IVA detratta nel rigo del Quadro VE, dedicato alle “variazioni e arrotondamenti d’imposta”?
D.B.
In merito alle note di credito emesse ai sensi dell’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 in seguito all’infruttuosità di un fallimento (ante 26.05.2021), la circolare 1/E/2018 afferma che “la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione”.
Nel caso rappresentato il piano di riparto della procedura concorsuale è divenuto definitivo (circolare 77/E/2000) il 20.04.2021, e pertanto ante 26.05.2021, ragion per cui la nota di variazione in diminuzione di mera imposta potrà essere emessa, al più tardi, entro il termine di trasmissione della dichiarazione Iva 2022 (circolare 1/E/2018).
La nota di credito dovrà essere annotata in un apposito sezionale (o, in alternativa, si dovrà utilizzare un apposito codice di registrazione dedicato a questo documento fiscale), per escluderla dalle liquidazioni periodiche del 2022 e farla confluire nella dichiarazione Iva 2022, riferita all’anno 2021.
Il recupero dell’imposta in dichiarazione Iva 2022 potrà essere effettuato indicando il credito Iva nel quadro VE al rigo dedicato alle “variazioni e arrotondamenti d’imposta”.
# 3
Bonus facciate per i lavori ancora non iniziati
Bonus facciata 90%, già pagato 10% nel 2021, l’impresa non ha ancora iniziato i lavori. Come comportarsi?
A.G.
A seguito dei chiarimenti offerti nell’ambito dell’interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17.11.2021 possono ritenersi ammesse al beneficio del bonus facciate nella misura del 90% le spese comprovate da fatture emesse entro il 31.12.2021 con pagamento della parte non detraibile entro lo stesso termine. Ciò anche se i lavori non sono stati effettuati entro l’anno.
Il rilascio dell’asseverazione del tecnico abilitato, volta ad attestare la congruità delle spese, risulta però possibile soltanto dopo l’inizio dei lavori; pertanto, entro il 16 marzo 2022, termine ultimo per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, sarà necessario aver almeno iniziato i lavori.
# 2
Nuove modalità di trasmissione per l’esterometro
Esterometro: ma se scelgo la modalità di emissione autofattura cartacea l’invio dei dati all’AdE avviene comunque mediante i documenti TD17/18/19??
B.M.
Si ritiene ancora possibile l’emissione dell’autofattura cartacea, e questa scelta incide esclusivamente sui termini per la trasmissione, che assumeranno rilievo a partire dal prossimo 1° luglio.
Infatti,
- se il contribuente intende emettere direttamente l’autofattura elettronica, dovrà trasmetterla entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (da individuare secondo i criteri prima individuati), senza dover ulteriormente trasmettere alcun dato, tramite lo Sdi per l’invio dell’esterometro,
- se il contribuente intende emettere l’autofattura in formato analogico, dovrà inviare i dati delle operazioni transfrontaliere entro il 15esimo giorno successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione.
Ciò premesso, in tutti i casi la nuova comunicazione, a decorrere dal 1° luglio 2022, dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio, con lo stesso formato previsto per le fatture elettroniche.
I dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia dovranno essere quindi comunicati trasmettendo un file xml tramite il Sistema di interscambio, con indicazione, nel campo “TipoDocumento” dei codici TD17, TD18 o TD19 (a seconda dei casi).
# 1
Credito d’imposta beni strumentali e successiva scelta del leasing
Sottoscrizione contratto con fornitore per acquisto macchinario 4.0 effettuato entro il 31/12/2021 con pagamento del 20%. L’operazione verrà però effettuata con operazione di leasing il cui contratto verrà sottoscritto a aprile 2022. Quale cred.impos?
P.M.
Con la risoluzione 132/E/2017 è stato affrontato il caso di un investitore che, dopo aver versato l’acconto previsto e aver effettuato l’ordine, ha ritenuto più consona al proprio investimento l’acquisizione tramite locazione finanziaria a seguito dell’acquisto del bene da parte di una società di leasing.
In questo caso, come chiarisce l’Agenzia delle entrate, l’investitore potrebbe alternativamente:
- compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore medesimo;
- ottenere la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene; la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo.
Nel primo caso l’investitore può fruire della maggiorazione, in quanto, entro il 31 dicembre, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20 per cento.
Anche nel secondo caso risulta possibile beneficiare dell’agevolazione, a condizione, però, che in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.
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