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Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 15 marzo – Euroconference NEWS

La 34esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state analizzate tutte le novità della scorsa settimana.

Successivamente l’attenzione si è quindi soffermata sul Modello Eas, da presentare entro il prossimo 31 marzo, mentre, nel corso dello speciale “agevolazioni edilizie” sono stati analizzati gli adempimenti per gli interventi sismici.

La sessione approfondimento, infine, è stata dedicata alla tassazione dei soci per le rinunce ai crediti.

Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: le risposte verranno caricate, a partire da oggi, sulla Community di Euroconference In Diretta su Facebook, nonché nella sezione materiali di Euroconference In Diretta sulla piattaforma Evolution.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.

Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:

3. CESSIONE DEL BONUS RISTRUTTURAZIONE

2. MANCATA PRESENTAZIONE MODELLO EAS: EFFETTI

1. DIVIDENDI PRESCRITTI E REGIME DI TASSAZIONE

 

Per aderire alla Community di Euroconference In Diretta  https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/

# 10

Deroga alla continuità aziendale e Nota integrativa


Che informazioni è necessario dare in nota integrativa ove ci si avvalga della deroga di legge al principio di continuità: dovrei evidenziare le risultanze di un bilancio liquidatorio?

C. L.


Come chiarisce il Documento interpretativo n. 8 dell’Oic, nel caso in cui la società si avvalga della deroga prevista, deve fornire le informazioni di cui al punto 1 dell’articolo 2427 cod. civ., tra le quali assumono rilievo i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio.

Inoltre, come precisato dal par. 10, devono essere fornite in Nota integrativa tutte le ulteriori informazioni richieste dalle altre disposizioni, comprese le informazioni relative alla gestione degli effetti dell’emergenza da Covid-19.

Nello specifico, dunque, la società che si avvale della deroga deve descrivere, in Nota integrativa “le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.

Devono essere pertanto fornite le seguenti informazioni:

  • fattori di rischio, assunzioni effettuate e incertezze identificate,
  • piani aziendali futuri per far fronte ai rischi e alle incertezze individuati,
  • nel caso in cui non si ritengano sussistenti ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, queste circostanze devono essere descritte, con indicazione dei prevedibili effetti che potrebbero produrre sulla situazione economico e patrimoniale della società.

Rinviando al richiamato Documento interpretativo per ulteriori approfondimenti, si rileva, tuttavia, che non viene richiesta la presentazione, in Nota integrativa, dei dati di bilancio riclassificati in ottica liquidatoria.

# 9

Superbonus e mancanza abitabilità


La mancanza di abitabilità preclude l’accesso al superbonus?

V.O.


Con riferimento al quesito prospettato può essere richiamata la risposta all’istanza di interpello n. 167 del 10.03.2021, con la quale, però, l’Agenzia delle entrate non ha affrontato la questione in modo risolutivo, limitandosi ad evidenziare che la competenza in materia di qualificazione dell’opera edilizia è riservata al Comune.

Si sottolinea, inoltre, che la più recente risposta all’istanza di interpello n. 174 del 16.03.2021 ha espressamente escluso dal superbonus gli interventi operati sugli edifici di categoria catastale F3, ovvero in corso di costruzione.

# 8

È cedibile il sismabonus acquisti


È possibile cedere il credito imposta relativo all’acquisto di un fabbricato in data 01/06/2020 che godeva del bonus sismico, con quali tempi e con quale documentazione?

F. G. SRL


Come chiarito anche nell’ambito della risposta all’istanza di interpello n. 297/2020, il sismabonus acquisti può essere ceduto secondo le ordinarie procedure previste dall’articolo 121 D.L. 34/2020, se le spese sono state sostenute negli anni 2020 e 2021.

# 7

Variazione del Consiglio direttivo: modello Eas necessario


Se è variato uno o più membri del Consiglio Direttivo, nonostante il dato venga riportato nel quadro RO della DdRr, è necessario presentare comunque il modello EAS?

A. G. S.


Sì, è necessario in questo caso presentare il modello Eas.

Il modello Eas, infatti, non deve essere ripresentato soltanto nel caso in cui le variazioni riguardino esclusivamente i dati anagrafici dell’ente o quelli del rappresentante legale, essendo questi ultimi oggetto di comunicazione con il modello AA5/6 o AA7/10.

# 6

Sismabonus acquisti e Allegato B


Gli adempimenti legati ad interventi antisismici sono obbligatori anche nel caso di sisma-bonus acquisti?

V. A.


Sì, anche per poter beneficiare del c.d. “sismabonus acquisti” è necessario allegare, alla richiesta del titolo abilitativo, l’asseverazione redatta dal progettista su modello conforme a quello di cui all’Allegato B D.M. 58/2017.

# 5

Tassazione TFM: in quale anno?


In seguito alla scadenza del mandato nel corso del 2019, una società, in accordo con gli stessi amministratori cessati, decide di erogare agli stessi il Tfm nel corso dell’anno 2020. La tassazione del Tfm in capo agli amministratori (soci della società) deve avvenire per cassa nel 2020 oppure, essendo sorto il diritto all’incasso al termine del mandato, può configurarsi un incasso giuridico nel 2019?

C.B.


La tassazione (ordinaria o separata), deve avvenire per cassa. Tuttavia, la lettera c del comma 1 dell’articolo 17 Tuir dispone che la tassazione separata può essere applicata esclusivamente qualora il diritto alla percezione del Tfm scaturisca da un atto con data certa anteriore all’inizio del rapporto di collaborazione.

In tale circostanza, ai sensi del comma 1 dell’articolo 24 D.P.R. 600/1973, la ritenuta deve essere operata nella misura del 20% a titolo di acconto.

#4

Cambio sede: è necessario presentare il Modello Eas?


Un’associazione ha cambiato la sede: dall’immobile in comodato gratuito è passata ad un altro immobile in locazione. Deve presentare il modello Eas? Modello AA7/10 già presentato.

D.F.L.


Con la risoluzione AdE 125/E/2010 è stato chiarito che non è necessario comunicare attraverso un nuovo modello Eas le variazioni dei dati delle sezioni “Dati relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” già comunicate rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro C “Rappresentante” dei modelli AA5/6 e AA7/10.

Il cambio della sede, dunque, non deve essere comunicato.

Ciononostante, in questo caso si rende necessario modificare il dato richiamato nel punto 19 della sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, in quanto l’ente non utilizza più locali in comodato gratuito, ma in locazione.

Deve essere dunque presentato il Modello Eas, comunicando anche tutti gli altri dati, sebbene non modificati.

# 3

Cessione del bonus ristrutturazione


È possibile cedere il credito per ristrutturazione edilizia 50% a stato avanzamento lavori e/o al pagamento di una singola fattura o è necessario attendere la fine lavori? Ci sono documenti di prassi su questo argomento?

A. S. S.R.L.


Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-bis, D.L. 34/2020 “L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento”.

Ad eccezione di quanto espressamente previsto con riferimento al superbonus, è pertanto possibile cedere il credito d’imposta in relazione al singolo stato di avanzamento lavori, indipendentemente dal numero dei singoli stati di avanzamento lavori e del loro importo.

# 2

Mancata presentazione modello Eas: effetti


Eas obbligatorio ma non presentato: quali rimedi?

A. A.


La mancata presentazione del Modello Eas può avere conseguenze particolarmente penalizzanti, essendo prevista l’inapplicabilità dei benefici fiscali previsti dall’articolo 148 Tuir e dall’articolo 4 D.P.R. 633/1972.

Tuttavia i termini di presentazione del modello non sono perentori: questo significa che è possibile presentare il Modello anche dopo i termini previsti, potendo però beneficiare delle agevolazioni fiscali solo dopo la presentazione stessa. Prima della trasmissione, invece, l’applicazione delle agevolazioni fiscali è esclusa (anche con riferimento alle operazioni effettuate nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione).

Non è precluso, però, l’accesso ai benefici fiscali in caso di “remissione in bonis”.

È in questo caso possibile applicare le agevolazioni richiamate se l’ente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
  • effettui la trasmissione del modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ovvero entro la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione);
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro) con modello F24 Elide (codice tributo “8114”).

# 1

Dividendi prescritti e regime di tassazione


Un credito da dividendo prescritto, deve essere tassato sia in capo al socio come incasso giuridico ed anche nei confronti della società  come sopravvenienza attiva?

A. G. S.


Con riferimento al quesito prospettato può essere richiamata la recente sentenza della CTR Friuli Venezia Giulia del 19.01.2020, con la quale è stato precisato quanto segue: “la rinuncia a crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, ma non prende in considerazione la rinuncia ai dividendi: ciò perché il salto d’imposta può verificarsi solo se il socio rinuncia a somme che sono state dedotte dal reddito della società, cosa che non si verifica con i dividendi, oltre al fatto che rinuncia non vi è stata.

Infine, nel ribadire che nel caso in esame si tratta di prescrizione del diritto di credito ai dividendi e non di rinuncia, è bene evidenziare che la prescrizione non fa emergere alcuna sopravvenienza attiva e correttamente la società ha registrato l’estinzione del debito tra le riserve di utili facenti parte del patrimonio netto: ciò sta a significare che solo in caso di distribuzione delle riserve di patrimonio netto, il socio sarà tenuto a versare l’imposta dovuta, diversamente si verificherebbe una doppia imposizione dello stesso reddito, in quanto l’utile già tassato una prima volta, verrebbe tassato una seconda volta quale sopravvenienza attiva”.

Pare dunque potersi ritenere che nessuna somma debba essere tassata in capo al socio, e che la sopravvenienza non debba essere tassata in capo alla società.

Per aderire alla Community di Euroconference In Diretta, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/

Lucia Recchioni Vedi tutti gli articoli dell’autore
Sergio Pellegrino Vedi tutti gli articoli dell’autore

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