La 53esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della scorsa settimana.
La sessione “adempimenti e scadenze” è stata poi dedicata alla compilazione della comunicazione per la fruizione della super Ace, mentre nell’ambito della sessione “Caso operativo” sono stati analizzati i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Durante la sessione “approfondimento”, inoltre, sono state esaminate le principali questioni legate all’incidenza dei costi indiretti di produzione compresi nella valorizzazione delle rimanenze di magazzino, mentre nella rubrica curata da Golden Group sono state date indicazioni sul come orientarsi nel mondo della finanza agevolata.
Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.
Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:
3. SUPER ACE E OBBLIGO DI RESTITUZIONE
2. INTERCONNESSIONE SUCCESSIVA E CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI
1. CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO E DETRAZIONI FISCALI
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# 10
Calcolo della super Ace per le società di persone
SuperACE e società di persone in contabilità ordinaria: come comportarsi visto che la comunicazione prevede un’aliquota del 24% (aliquota Ires)?
B. M.
La comunicazione non prevede soltanto l’aliquota del 24%: l’aliquota del 24% è applicata se nella casella “Tipo soggetto” è stato riportato il codice “2”, che indica i soggetti che applicano l’aliquota Ires.
Nel caso in cui, invece, a beneficiare del credito d’imposta sia un soggetto Irpef, allora trovano applicazione le aliquote Irpef in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Per meglio comprendere può essere utile richiamare l’esempio proposto dalla circolare AdE 21/E/2015, nell’ambito della quale, partendo da un importo di 30.000 euro (che, ad oggi, rappresenta il rendimento nozionale), è stato così calcolato il credito d’imposta:
- 23 per cento (fino a 15.000 euro) = 3.450 euro
- 27 per cento (oltre 15.000 e fino a 28.000 euro) = 3.510 euro
- 38 per cento (oltre 28.000 e fino a 30.000 euro) = 760 euro
Il credito d’imposta complessivamente spettante risulta essere quindi pari a 7.720 euro.
Con specifico riferimento alle società di persone, poi, va ricordato che non assume rilievo né il numero dei soci né l’aliquota marginale dagli stessi applicata.
# 9
Credito d’imposta beni strumentali: da quando il socio può usarlo?
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Il credito maturato nel 2020, per le società di persone può essere trasferito ai soci. Questo “trasferimento” deve risultare nel quadro RU della società e del socio. Il socio quando può utilizzarlo?
C. P. S. SRL
Il quesito prospettato è estremamente interessante e già alcuni Autori si sono interrogati sulla corretta interpretazione, sul punto, della circolare AdE 9/E/2021.
Si ritiene che i soci possano effettivamente fruire del credito d’imposta soltanto dopo che il credito d’imposta è stato indicato dalla società nel quadro RU.
Per approfondimenti si rinvia al contributo EcNews dello scorso 22 settembre “Il corretto timing dell’attribuzione ai soci del credito beni strumentali”.
# 8
Bonus facciate: l’interpretazione delle Entrate
Si devono seguire queste interpretazioni dell’Agenzia in tema di bonus facciate senza che la norma preveda nulla?
D.R.
L’Agenzia delle entrate, con numerosissime risposte alle istanze di interpello, ha riconosciuto la spettanza dell’agevolazione soltanto nel caso di interventi effettuati su facciate visibili da strada o suolo pubblico. Tali conclusioni non possono ritenersi condivisibili (pur dovendone prendere atto).
Con la circolare AdE 2/E/2020, invece, la stessa Agenzia delle entrate aveva chiarito che “la detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico”: il requisito della visibilità, pertanto, era stato limitato, nella sua applicazione, alle sole facciate interne e non anche alle facciate esterne.
# 7
Contratto di appalto e aliquote Iva
Ristrutt.edilizia: tra le altre, come opera trainata al 110% lavori per l’abbattimento di barriere architettoniche, si chiede se è possibile, pur in presenza di un unico contratto di appalto, fatturare separatamente al 4% tali opere dalle altre
G.D.C.
L’Agenzia delle entrate ha avuto modo di soffermarsi in più occasioni sulla tematica in esame, evidenziando quanto segue: “nel caso in cui la struttura sia realizzata sulla base di un unico contratto di appalto con un corrispettivo unico forfettario, l’intera prestazione sarà in ogni caso soggetta all’aliquota Iva più elevata e ciò in virtù di un consolidato principio generale riguardante l’inscindibilità del contratto di appalto (cfr. tra l’altro risoluzione 5 agosto 2014, n. 111/E). Per poter applicare quindi aliquote Iva differenti è necessario distinguere in maniera certa l’ammontare dei corrispettivi riguardanti le diverse prestazioni” (da ultimo, risposta all’istanza di interpello n. 49/2020).
# 6
Super Ace e Ace mai calcolata
Se per una società nuova cliente, il precedente commercialista non ha mai calcolato l’ACE. È possibile cominciare con la super ACE 2021 e da quali dati partire, come compilare il prospetto?
A.V.
Ai sensi dell’articolo 19 D.L. 73/2021 è prevista l’applicazione della c.d. “super Ace” per la variazione in aumento del capitale proprio nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente: per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare, dunque, assumono rilievo gli aumenti di capitale nell’anno 2021 e il “dato di partenza” è rappresentato dal capitale proprio esistente al 31.12.2020.
La circostanza che la società non abbia mai beneficiato dell’Ace “ordinaria” non preclude la possibilità di applicare la nuova disposizione.
# 5
Cessione del credito d’imposta da super Ace
Il credito d’imposta da Super-Ace può essere ceduto a tutti? Se ricevo il credito rischio riprese fiscali?
D.G.
Sì, il credito d’imposta in esame può essere ceduto a qualsiasi soggetto, che, a sua volta, può anche cederlo a terzi.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta può essere trasmessa telematicamente a decorrere dal momento in cui lo stesso risulta utilizzabile da parte del cedente (ovvero a seguito della comunicazione del riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia delle entrate).
Il cessionario è quindi tenuto a comunicare telematicamente l’accettazione del credito ceduto, e, dopo l’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, potendo anche scegliere di cedere ulteriormente il credito d’imposta ad altri soggetti.
Come espressamente previsto dall’articolo 19, comma 6, D.L. 73/2021, i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.
Pertanto l’Agenzia delle entrate provvederà al recupero del credito d’imposta nei confronti del beneficiario originario nel caso in cui dovessero rivelarsi non sussistenti i presupposti e le condizioni per usufruire dell’agevolazione.
#4
Infedele dichiarazione società di persone: soglia di punibilità
Infedele dichiarazione delle società di persone. Se una SNC evadesse 500mila euro di ricavi (>10% proventi), con 23mila euro di Irap evasa ed Irpef evasa dai singoli soci, (Rossi, Verdi e Bianchi), ammonta a (45+50+70=) 165 mila euro, sarebbe reato?
ST. ASS. B.-T
Con la sentenza n. 34407 del 16.09.2021 la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, con riguardo alla “dichiarazione infedele presentata da chi amministra una società di persone e più in particolare dal socio accomandatario, la norma incriminatrice pone a carico di costui, nella veste rappresentativa così assunta e tale da imporre a suo carico l’obbligo dichiarativo, la condotta penalmente rilevante; con l’ulteriore portato della inevitabile valutazione unitaria, siccome riguardante la società di riferimento cui inerisce la dichiarazione, della imposta evasa, anche ai fini della verifica della soglia di punibilità”.
Alla luce della richiamata pronuncia, pertanto, ai fini della valutazione del superamento della prevista soglia di punibilità di rende necessario tener conto dei redditi dei singoli soci, da valutare in maniera unitaria.
# 3
Super Ace e obbligo di restituzione
SUPER-ACE. Verso la fine del 2021 viene fatto un versamento in conto capitale di 1 milione di euro e nei primi mesi del 2022 la società delibera la distribuzione di riserve formatesi con utili di esercizio di anni precedenti al 2021. La super-ace si applica?
S. SRL
Il versamento in conto capitale effettuato nel 2021 consente di beneficiare della super-Ace.
Dubbi si pongono, invece, sull’eventuale recupero dell’agevolazione. Come noto, infatti, l’articolo 19, comma 4, D.L. 73/2021, prevede un meccanismo di recupero dell’agevolazione fruita nel caso in cui vi siano delle riduzioni di patrimonio netto nei due periodi d’imposta successivi.
Alcuni Autori si sono già soffermati sull’applicabilità di tale meccanismo in caso di distribuzione ai soci di riserve formatesi prima del 2021: pur in mancanza di chiarimenti ufficiali, il testo della norma pare far propendere per un obbligo di restituzione, in capo alla società, in caso di distribuzione di riserve, anche se in passato formatesi.
# 2
Interconnessione successiva e credito d’imposta beni strumentali
Nel caso in cui ad un mezzo meccanico viene aggiunto un KIT per interconnettere il mezzo al sistema telematico (è il caso di un escavatore) l’agevolazione 4.0 spetta per l’intero mezzo meccanico o solo per il kit?
R. F.
Con riferimento al quesito prospettato si ritiene rilevante richiamare la risposta all’istanza di interpello n. 394/2021. Il caso affrontato riguarda una società svolgente attività di noleggio carrelli che intendeva installare un apparecchio per l’interconnessione su carrelli acquistati dal 2017 al 2020.
L’Agenzia delle entrate ha quindi precisato che “…il ritardo nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio. (cfr. pag. 67 e il successivo paragrafo 6.3). In tal senso, l’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0”.
Nel caso in esame, pertanto, può ritenersi che l’agevolazione spetti solo per l’acquisto del kit.
# 1
Cambio di destinazione d’uso e detrazioni fiscali
Ma se il cambio di classificazione dell’immobile in A/10 fosse stato fatto successivamente al termine dei lavori?
D.G.
Il quesito fa riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 611/2021.
Con la richiamata istanza un contribuente si rivolgeva all’Agenzia delle entrate per sapere se il cambio di destinazione d’uso in A10, al termine dei lavori, può comportare la perdita delle detrazioni per interventi edilizi. Il contribuente, infatti, voleva concedere in comodato al coniuge l’appartamento al termine dei lavori, ai fini di utilizzarlo come studio professionale.
L’Agenzia delle entrate ha quindi chiarito quanto segue: “Al riguardo, si fa presente che l’Istante non potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir atteso che l’immobile a seguito degli interventi non avrà, così come rappresentato, una destinazione d’uso abitativa in quanto sarà adibito a studio professionale della moglie”.
A diverse conclusioni sarebbe stato possibile giungere nel caso in cui la variazione fosse avvenuta dopo il termine dei lavori.
Si ricorda tuttavia, ad ogni buon conto, che rileva l’effettivo utilizzo dell’immobile e non soltanto la classificazione catastale.
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