La 24esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come si consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state analizzate tutte le novità della scorsa settimana.
Successivamente l’attenzione si è soffermata sul nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta locazione, mentre la sessione di approfondimento è stata dedicata ai recenti sviluppi giurisprudenziali e di prassi in materia di impossibilità, per il cessionario, di detrarre l’Iva erroneamente corrisposta.
Nel corso dello speciale “agevolazioni edilizie”, infine, sono state analizzate le principali caratteristiche del sismabonus-acquisti “potenziato” al 110%.
Numerosi sono stati quindi i quesiti ricevuti: le risposte verranno caricate, a partire da oggi, sulla Community di Euroconference In Diretta su Facebook, nonché nella sezione materiali di Euroconference In Diretta sulla piattaforma Evolution.
Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.
Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:
3. CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI E CANONE DI DICEMBRE
2. INTERVENTO SU PARTI COMUNI: CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO CEDUTO
1. SISMABONUS ACQUISTI E BONUS MOBILI
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# 10
Cessione del credito locazioni: utilizzo entro il 31.12
In caso di cessione del credito locazioni, il cessionario lo devo utilizzare entro il 31 dicembre 2020?
A.T.
Sì, si conferma quanto prospettato nel quesito, non essendo riconosciuta alcuna eccezione o deroga.
Questa disposizione era stata prevista in occasione della prima introduzione del credito d’imposta locazione, ma continua ad essere immutata, nonostante la recente estensione dell’agevolazione anche all’ultimo trimestre dell’anno 2020.
Pertanto, se il credito d’imposta venisse ceduto al locatore a titolo di parziale pagamento dei canoni di locazione di ottobre, novembre e dicembre, quest’ultimo dovrebbe necessariamente utilizzare il credito d’imposta entro il 31.12.2020.
# 9
Errata registrazione fattura in split payment
È stata versata Iva in eccesso nel 3° Tm 2019 per fattura emessa in split payment registrata come normale fattura di vendita al 22%.
È possibile re-inviare la comunicazione o si corregge l’errore nel modello iva?
La li.pe. relativa al 3° Tm è già stata inviata: si può modificare la fattura registrata in modo non corretto e recuperare il credito nel 4° Tm?
P.C.
Il fornitore, avendo erroneamente registrato come ordinario documento di vendita una fattura emessa in split payment dovrà, al fine di regolarizzare tale comportamento, emettere un nuovo documento contabile con una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. 633/1972 (circolare 27/E/2017).
Nei confronti del fornitore risulta applicabile la sanzione prevista dall’articolo 6, comma 9-bis, n. 1, D.Lgs. 471/1997, ravvedibile mediante il pagamento della corrispondente frazione dell’importo minimo di 250 euro.
Come precisato dalla risoluzione 104/E/2017 risulta possibile, inoltre, inviare nuovamente, prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva, la Li.Pe. opportunamente corretta, versando contestualmente, con modello F24, la sanzione di 500 euro (articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997) ravvedibile con le modalità indicate.
La Li.Pe. deve essere compilata come segue:
- l’imposta deve essere indicata sia nel rigo VP5 del modello (iva detratta), sia nel rigo VP4 (iva esigibile);
- l’imponibile rientra solo nel rigo relativo alle operazioni passive (VP3).
Nel caso in cui, invece, fosse stata inviata la dichiarazione annuale Iva senza aver antecedentemente inviato la Li.Pe. relativa al terzo trimestre opportunamente corretta, si rende necessario presentare esclusivamente una dichiarazione Iva integrativa, versando le correlate sanzioni.
# 8
Bonus ristrutturazione e cessione del credito
Lavori di manutenzione e ristrutturazioni con cessione del credito.
No visto di conformità dell’intermediario? No asseverazione del tecnico? Sì trasmissione telematica, cessione credito, dell’intermediario? Sì Enea del tecnico?
A. A.
Si conferma che, per gli interventi diversi da quelli riguardanti il superbonus, non è richiesto il visto di conformità.
Con riferimento, invece, al rilascio di asseverazioni e attestazioni, si evidenzia che sul punto è recentemente intervenuta la circolare AdE 30/E/2020, con la quale è stato precisato che, ai fini delle opzioni per la cessione e lo sconto in fattura riferite alle detrazioni diverse da quelle che danno diritto al superbonus, non è necessario produrre ulteriori attestazioni rispetto a quelle previste dalle specifiche discipline (risposta 5.2.1).
# 7
Sismabonus acquisti e limiti di spesa
Ma non si era detto che in caso di demolizione e ricostruzione non conta il numero delle unità di arrivo ma quella di partenza? Almeno avevo capito così …
L.P.
Nell’ambito degli interventi che danno diritto al sismabonus e che comportano l’accorpamento di più unità o la suddivisione in più immobili, assume rilievo il numero di unità immobiliari censite in Catasto all’inizio dell’intervento.
Tuttavia, il sismabonus acquisti presenta una disciplina del tutto peculiare, con riferimento alla quale assume rilievo, come precisato, il numero delle unità “di arrivo”.
# 6
Cessione del sismabonus acquisti a una banca
Il credito per il sismabonus acquisti non può essere ceduto a una banca?
C.T.
Si ritiene che il collega si riferisca alla previsione dell’articolo 16, comma 1 septies, D.L. 63/2013 che così espressamente prevede.
Tuttavia articolo 121 D.L. 34/2020 consente la cessione senza eguali limitazioni: è possibile quindi beneficiare della cessione del credito secondo le più favorevoli disposizioni di quest’ultima previsione.
# 5
La “zona rossa” di Natale non dà diritto al credito d’imposta locazioni
Buongiorno, l’essere in zona rossa nel periodo natalizio, oltre a rientrare tra le attività sospese, permette quindi di accedere al credito per locazioni sul periodo ottobre-novembre-dicembre?
D. S. M.
Con i “Decreti Ristori” è stato riconosciuto il credito d’imposta locazioni riferito a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 a favore dei soggetti che hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento e che:
- svolgono le attività individuate dai codici Ateco indicati nell’allegato 1 D.L. 137/2020,
- svolgono le attività individuate dai codici Ateco indicati nell’allegato 2 D.L. 149/2020 e con sede operativa nelle “zone rosse” individuate con Ordinanze del Ministero della Salute. La disposizione da ultimo richiamata trova poi applicazione anche a favore dei soggetti che svolgono le attività individuate dai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (sempre aventi sede operativa nelle “zone rosse”, così come individuate con ordinanza del Ministero della Salute).
L’articolo 1 D.L. 172/2020 (c.d. “Decreto Natale”) espressamente prevede quanto segue: “nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020”. Il richiamato articolo 3 individua, appunto, le misure che devono trovare applicazione nelle c.d. “zone rosse”, ma non vi è alcuna ordinanza del Ministero della salute che individua l’intero territorio nazionale come “zona rossa”.
Non si ritiene dunque spettante il credito d’imposta locazioni nel caso in cui il contribuente operi in settori diversi da quelli indicati nell’allegato 1 D.L. 137/2020 e in territori che hanno subìto le restrizioni della c.d. “zona rossa” nel solo periodo di Natale.
# 4
Suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa
A seguito degli interventi l’edificio verrà diviso in due unità NON indipendenti (sempre stesso proprietario, no condominio). Spetta il superbonus?
D.T.
Ai fini della verifica della spettanza dell’agevolazione, assumono rilievo le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Pertanto, sussistendo gli altri requisiti previsti, l’intervento richiamato può essere ammesso al superbonus. La spesa massima agevolabile deve essere calcolata con riferimento all’edificio unifamiliare iniziale.
# 3
Credito d’imposta locazioni e canone di dicembre
Credito d’imposta locazioni: anche il canone di dicembre è da pagarsi tassativamente entro il 2020?
A. A.
La norma nulla prevede sul punto. Tuttavia è opportuno evidenziare che la Relazione illustrativa al D.L. 137/2020 precisa che “il credito d’imposta è calcolato sui canoni dovuti e versati per i richiamati mesi del 2020 e, relativamente al canone di dicembre, compete anche se il relativo versamento è effettuato nell’anno 2021”.
Con l’interrogazione parlamentare n. 5-04792 del 03.12.2020 è stato invece chiarito quanto segue: “il credito d’imposta de quo è stato esteso per tali soggetti – indipendentemente dall’ammontare di ricavi dell’esercizio precedente – anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 con la facoltà, relativamente al canone di dicembre, di procedere al relativo versato anche nell’anno 2021”.
# 2
Intervento su parti comuni: contabilizzazione del credito ceduto
Società fa interventi sismici 110% su parti comuni (cond. minimo). Riceve fattura dall’impresa esecutrice (es: 100 lavori+ IVA 10%). Cede il credito. L’importo ceduto è al netto di IVA e quindi pari a 110 (100*110%)corretto? Ai fini Ires c’è variazione in aumento?
A. S. S.R.L.
Con riferimento ai profili Iva, merita di essere evidenziato che alcuni interessanti chiarimenti sono stati recentemente offerti dalla circolare AdE 30/E/2020, con la quale è stato precisato che il costo fiscale degli interventi, cui parametrare il superbonus, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie) di determinazione del reddito da parte del contribuente.
Costituisce, inoltre, un componente di costo l’eventuale Iva totalmente indetraibile ex articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, come anche l’Iva totalmente indetraibile per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis D.P.R. 633/1972.
Non costituisce, invece, componente di costo rilevante, l’Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, in quanto “non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale (…) che si qualifica come costo generale”.
Per quanto attiene, invece, le imposte dirette si ritiene che l’importo ceduto debba essere rilevato contabilmente, evidenziando la quota eccedente il costo tra gli “Altri ricavi e proventi” (al pari di un contributo in conto esercizio). Non si ritiene dunque necessaria una variazione in aumento in dichiarazione.
# 1
Sismabonus acquisti e bonus mobili
Sismabonus acquisti. L’acquirente può beneficiare anche del bonus mobili?
B. T.
Con la risposta all’istanza di interpello n. 558/E/2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche ai beneficiari del sismabonus acquisti al 110% è riconosciuto il bonus mobili, sussistendo ovviamente le altre condizioni previste.
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