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Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 21 marzo – Euroconference NEWS

La 75esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della scorsa settimana.

La sessione “adempimenti e scadenze” è stata poi dedicata al Modello 730/2022, mentre nell’ambito della sessione “caso operativo” sono stati analizzati i nuovi Accordi per l’innovazione.

Durante la sessione “approfondimento”, infine, è stato esaminato il tema della superdeduzione dei costi di ricerca e sviluppo (il c.d. nuovo “patent box”).

Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.

Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:

3. OPERAZIONI STRAORDINARIE: DA QUANDO È UTILIZZABILE IL CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI?

2. INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ALLARME: LE SPESE SONO DETRAIBILI?

1. PRIMA CASA UNDER 36: L’ISEE È NECESSARIO PRIMA DELLA STIPULA DELL’ATTO?

# 10

Controllo formale 730: quando operano le nuove regole?


Le nuove regole sui controlli formali 730 valgono anche quando la dichiarazione è presentata tramite professionista?

G.O.


No, nel caso in cui la dichiarazione sia stata presentata tramite CAF o professionista continuano ad operare le previgenti regole in materia di controllo formale da parte dell’Agenzia delle entrate.

Pertanto, secondo la ormai nota disciplina, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista che ha apposto il visto di conformità, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata.

Se, invece, il modello 730 viene presentato da parte del contribuente, direttamente o attraverso il sostituto d’imposta, a seguito delle nuove disposizioni il controllo formale da parte dell’Agenzia delle entrate è limitato agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, solo relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica. Sono invece esclusi dal controllo formale tutti i dati forniti dai soggetti terzi e indicati nella dichiarazione precompilata senza alcuna modifica. In questo caso il controllo formale è effettuato in capo al contribuente.

# 9

Accordi per l’innovazione e Organismi di ricerca


Un Accordo per l’innovazione può coinvolgere anche un Organismo di ricerca?

P.P.


I nuovi Accordi per l’innovazione, come definiti dal D.M. 31.12.2021, prevedono la possibilità di coinvolgimento degli Organismi di ricerca sia in qualità di proponenti che in qualità di consulenti.

L’Organismo di ricerca può partecipare in veste di co-proponente di un progetto congiunto realizzato mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno un’impresa e uno o più Organismi di ricerca, è riconosciuto un incremento dell’agevolazione, nella forma di contributo diretto alla spesa, nelle seguenti misure (nei limiti dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento GBER):

  • fino a +10% per le piccole-medie imprese e gli Organismi di ricerca;
  • fino a +5% per le grandi imprese.

Si precisa che, per “Organismo di ricerca”, si intende, ai sensi dell’articolo 1, lettera h), D.M. 31.12.2021: “un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata”.

# 8

Patent box: determinazione del reddito agevolabile


Una società utilizza direttamente un bene immateriale per cui ha sottoscritto l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per il patent box, adottando il metodo del “profit split” per la determinazione del reddito agevolabile.

Ai fini della determinazione del reddito figurativo in relazione ai valori fiscalmente riconosciuti da prendere in considerazione si ritiene, in base alle indicazioni contenute nella circolare 11/E/2016, di dover partire dal conto economico, a cui applicare la variazioni fiscali (auto, telefono, compensi amministratori ….) e procedere, partendo da tali informazioni tributarie, alla distinzione tra quelli agevolabili e quelli non agevolabili. Come si devono trattare le variazioni fiscali extracontabili (Irap deducibile, superammortamento)?

L.P.


L’Agenzia delle entrate, nella circolare 11/E/2016 ha precisato che, ai fini del patent box, il reddito figurativo riferibile al bene immateriale utilizzato direttamente deve essere determinato presumendo l’esistenza di un autonomo ramo di azienda asservito alla concessione in uso del bene immateriale, al quale devono essere imputati i componenti positivi e negativi di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene immateriale.

I costi indiretti non hanno una relazione diretta con il bene, ma sono imputabili allo stesso in base alle tecniche di contabilità industriale. Tali costi rilevano in base a criteri fiscali e, pertanto, deve tenersi conto anche di eventuali deduzioni extracontabili previste dalla legge (interpello n. 76/2019).

Condizione necessaria per effettuare tale valutazione è l’imputazione di tali costi al conto economico dell’esercizio di competenza, fatte salve le eccezioni disciplinate dall’articolo 109, comma 4, Tuir.

Di conseguenza, se la deduzione extracontabile (superammortamento) afferisce a un bene il cui costo è direttamente correlato all’intangibile (costo per l’acquisto di un macchinario utilizzato per lo sfruttamento di un brevetto oggetto di patent box), l’intera deduzione extracontabile deve essere portata in diminuzione dei componenti positivi “virtuali” afferenti il bene immateriale.

# 7

Spese sostenute prima del 12 novembre: è comunque obbligatorio il visto?


Devo ancora inviare la comunicazione di cessione del credito per lavori di sismabonus ed ecobonus iniziati nel 2021 e fatturati a sal (no 110%). Nella domanda va indicata l’asseverazione e il visto per i sal fatturati e pagati prima del 12/11/2021?

STUDIO R. & P. SRL


Con la circolare AdE 16/E/2021 è stato precisato quanto segue: “si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate”.

Pertanto, anche se il modello di comunicazione è presentato nel 2022 non trovano applicazione le disposizioni in materia di attestazione di congruità e rilascio del visto se la spesa è stata sostenuta prima del 12.11.2021.

# 6

Nuovo Decreto Prezzi Mite: è applicabile sin da ora?


Devo chiudere il 1° SAL per interventi 110% energetici: il tecnico intende utilizzare i nuovi criteri del decreto prezzi Mite. Possibile?

A.G.


No, l’articolo 5 D.M. 14.02.2022 prevede l’entrata in vigore del Decreto stesso a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 marzo (quindi, dal 15 aprile).

Il precedente articolo 2 stabilisce inoltre che le disposizioni si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata successivamente alla richiamata data di entrata in vigore.

In questo caso, essendo il titolo abilitativo già stato rilasciato in precedenza, devono continuare a trovare applicazione i criteri previsti dal Decreto Requisiti.

# 5

Termine per la rettifica dei dati catastali meramente ordinatorio


Sono stupefatta per le indicazioni della circolare 7: che senso hanno allora i termini?

R.O.


Con la circolare 7/E/2022 l’Agenzia delle entrate ha richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, in tema di catasto dei fabbricati, l’introduzione della procedura DOCFA consente al dichiarante di proporre la rendita degli immobili: tale procedura ha lo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto o il suo aggiornamento attribuendo alle dichiarazioni presentate la funzione di “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva, ragion per cui il termine di un anno assegnato all’Ufficio non ha natura perentoria con conseguente decadenza dell’Amministrazione dal potere di rettifica ma meramente ordinatoria.

Si conferma, pertanto, quanto esposto in merito alla qualificazione del termine riconosciuto all’Agenzia delle entrate come meramente ordinatorio.

# 4

Patent box riconosciuto anche alle start-up innovative?


La superdeduzione per le spese di ricerca e sviluppo è applicabile anche alle società cd. startup innovative?

A. C. A.


L’opzione per il nuovo regime del patent box non può essere esercitata dalle imprese:

a) che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;

b) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Nessuna specifica preclusione è invece prevista per le start-up innovative.

# 3

Operazioni straordinarie: da quando è utilizzabile il credito d’imposta beni strumentali?


Credito di imposta per investimenti in  beni strumentali nuovi, operazione straordinaria. Da quando si può utilizzare il credito da parte dell’avente causa?

C. P. S. SRL


Come precisato dalla circolare 9/E/2021, in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa può continuare a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

In questo caso trovano applicazione le stesse regole originariamente determinate in capo al dante causa (anche con riferimento alla decorrenza della possibilità di utilizzo).

# 2

Installazione impianto di allarme: le spese sono detraibili?


L’installazione di un impianto di allarme (non legato a opere di ristrutturazione) può beneficiare della detrazione del 50%?

P. M.


Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. f), Tuir sono detraibili nella misura del 50% le spese sostenute per gli interventi “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.

Si conferma, pertanto, quanto prospettato nel quesito.

# 1

Prima casa under 36: l’ISEE è necessario prima della stipula dell’atto?


Per beneficiare del credito imposta IVA per acquisti immobili Under 36, può essere redatta la dichiarazione ISEE anche successivamente al rogito? entro quali termini?

A. S.


Con la circolare 12/E/2022 l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare quanto segue: “Atteso che la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto, si ritiene che non sia possibile per un contribuente ottenere un ISEE che abbia una validità “retroattiva”, rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell’atto (si pensi, ad esempio, a una richiesta effettuata nel marzo del 2022 a fronte di un atto stipulato nel gennaio 2022). Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto”.

D’altra parte, come chiarisce la stessa circolare, il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. Ecco il motivo per il quale si ritiene opportuno indicare nell’atto il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.

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Lucia Recchioni Vedi tutti gli articoli dell’autore
Sergio Pellegrino Vedi tutti gli articoli dell’autore

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