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Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 26 aprile – Euroconference NEWS

La 39esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state analizzate tutte le novità della scorsa settimana.

La sessione “adempimenti e scadenze” è stata poi dedicata ad un esempio di compilazione del quadro VQ del modello Iva 2021, mentre nel corso dello speciale “agevolazioni edilizie” sono state richiamate le condizioni per agevolare, ai fini del superbonus, gli interventi per Onlus, OdV e Aps.

Durante la sessione “approfondimento”, infine, è stata esaminata l’applicabilità del realizzo controllato nei casi di conferimento di partecipazioni qualificate in nuda proprietà.

Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: le risposte verranno caricate, a partire da oggi, sulla Community di Euroconference In Diretta su Facebook, nonché nella sezione materiali di Euroconference In Diretta sulla piattaforma Evolution.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.

Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:

3. VERSAMENTI IVA SOSPESI E COMPILAZIONE QUADRO VQ

2. SUPERBONUS: COME DEVE AVVENIRE LA CONTABILIZZAZIONE?

1. ONLUS, SUPERBONUS E DEFINIZIONE DI CONDOMINIO

 

Per aderire alla Community di Euroconference In Diretta  https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/

# 10

Bonus ristrutturazione e immobile ad uso promiscuo


Agente commercio effettua nel 2019-2020 lavori ristrutturazione su abitativo (detrazione 50%). Fine lavori febbraio 2020. Nel novembre 2020 vi trasferisce residenza e sede attività. Essendo divenuto (dopo fine lavori) ad uso promiscuo deve rideterminare la detrazione?

B. M.


Con la circolare 19/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che è possibile “fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo“.

Deve quindi ritenersi che assuma rilievo, ai fini della verifica dei requisiti previsti, la situazione post-intervento.

Trova dunque applicazione l’articolo 16-bis, comma 5, Tuir, in forza del quale “Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento”.

# 9

Avvisi bonari non ricevuti e compilazione Quadro VQ


La società non ha ricevuto nel 2020 nessun avviso bonario riferito all’Iva periodica 2019 non versata. Compilo il VQ lo stesso o lo lascio vuoto?

D.L.T.


In questi casi si ritiene comunque opportuno compilare il quadro VQ della dichiarazione Iva 2021, quantomeno per lasciare memoria della situazione che ha interessato i versamenti del contribuente.

Ci si limiterà, dunque, a riproporre i dati indicati nella dichiarazione Iva 2020, riportando l’anno “2019” in colonna 1 e indicando, nelle colonne 2 e 3, la “Differenza tra Iva periodica dovuta e Iva periodica versata” e la “Differenza tra credito potenziale e credito effettivo”.

# 8

Immobile promiscuo e spese sostenute dal coniuge


Immobili ad uso promiscuo di un professionista.

Le spese sostenute dal coniuge del professionista possono essere detratte dallo stesso coniuge al 100%.

F. SNC DI L. B. & C.


Sebbene le spese siano sostenute dal coniuge, l’immobile conserva la sua natura di unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio di attività professionale, ragion per cui si ritiene comunque spettante una detrazione ridotta al 50%.

# 7

Cumulabilità detrazioni edilizie


Installazione condizionatore con pompa di calore con sconto in fattura, può essere applicato anche il bonus mobili fino a 16.000?

O. M.


Anche se l’intervento ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente può avvalersi, per la stessa spesa, di una sola agevolazione.

Non è quindi possibile avvalersi anche del bonus mobili.

# 6

Consulenza fiscale. Determinazione compenso e detraibilità spesa


Ha detto che la consulenza fiscale non è agevolabile con il superbonus. Ma nel documento del CNDCEC si indicano i criteri di determinazione del compenso come per il visto.

R.E.


Nel documento del CNDCEC viene ricordato che il compenso deve essere determinato al momento dell’assunzione dell’incarico attraverso la predisposizione di un preventivo; in difetto di accordo il Giudice potrà fare riferimento, nell’individuazione del compenso per l’attività di consulenza, all’articolo 26 D.M. 140/2012.

Il compenso, in ossequio alla previsione appena richiamata, è compreso tra lo 0,75% e l’1% per le pratiche fino a 2.000.000 (dallo 0,4% allo 0,75% per le somme superiori).

Per l’apposizione del visto di conformità, invece, vengono previste le seguenti aliquote minime e massime:

  • fino a 1.000.000, dallo 0,8% all’1%,
  • per il di più, fino a 3.000.000 euro, dallo 0,5% allo 0,7%;
  • per il di più, oltre 3.000.000 euro, dallo 0,25% allo 0,5%.

Lo specifico richiamo, tuttavia, non consente di ricomprendere le somme dovute per la consulenza fiscale tra le spese detraibili, come più volte precisato dall’Agenzia delle entrate (e recentemente ribadito anche nella risposta all’istanza di interpello n. 254/2021).

Questo principio, pur non condivisibile, trova applicazione con riferimento a tutte le detrazioni per interventi edilizi.

# 5

Superbonus solo con reddito imponibile


Dove sta scritto nella norma che il contribuente deve avere un reddito imponibile per beneficiare del superbonus?

A.G.


Effettivamente, nessuna norma lo prevede, ma probabilmente la logica che ha guidato l’Agenzia delle entrate in tutti i chiarimenti forniti è che le detrazioni possono essere fruite solo in presenza di un reddito imponibile.

Pare tuttavia evidente che, essendo permessa la cessione del credito e lo sconto in fattura, la presenza di un reddito imponibile potrebbe non assumere un ruolo così di rilievo come previsto.

Va da ultimo ricordato che l’Agenzia delle entrate ha comunque riconosciuto la possibilità di beneficiare del superbonus (mediante la cessione del credito o lo sconto in fattura) anche al contribuente che presenti solo redditi fondiari imponibili, seppur non tassati in quanto riconducibili all’abitazione principale.

#4

Versamenti tardivi e compilazione dichiarazione Iva


SNC il 16/3/20 non ha versato il saldo annuale 2019 e il 16/5/20 non ha versato l’iva del primo trimestre 2020. Ha versato tutto a rate entro dicembre. Quali righi compilo in dichiarazione iva?

S. V.


È necessario, innanzitutto, comprendere se i versamenti non sono stati effettuati in forza delle disposizioni anti-Covid che hanno previsto la sospensione dei versamenti: in questo caso, infatti, deve essere compilato il rigo VA16.

Nel rigo VA16 devono infatti essere indicati tutti i versamenti Iva non effettuati alle scadenze previste, compreso il saldo relativo al 2019 (sempre che, ovviamente, abbia trovato applicazione una legittima causa di sospensione in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso).

Il versamento tardivo del saldo Iva 2019 non incide poi sugli altri quadri della presente dichiarazione, mentre i versamenti dell’Iva del primo trimestre potranno essere indicati nel rigo VL30, campo 3, tra i versamenti periodici effettuati (o campo 4 se il versamento è avvenuto a seguito del ricevimento di una comunicazione di irregolarità).

# 3

Versamenti Iva sospesi e compilazione quadro VQ


Dichiarazione iva 2021 per anno 2020.Emerge un credito potenziale che però viene sospeso per versamenti non effettuati

Il quadro VQ deve essere compilato nella prossima dichiarazione iva? Se lo inserisco in quella corrente il controllo sogei dà errore.

O. SAS DI M. S. & C.


Con riferimento al caso prospettato assume rilievo quanto chiarito dal Mef in occasione della risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05564 del 24.03.2021: “Nel quadro dichiarativo VL del modello Iva sono indicati esclusivamente i versamenti effettivamente eseguiti e non anche quelli sospesi al fine di evitare di erogare rimborsi a fronte di crediti «maturati» sulla base di versamenti non ancora effettuati, tenuto conto che l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che, per determinare il credito Iva spettante, si devono considerare le «somme versate». Il recupero del credito avverrà, pertanto, nel periodo d’imposta in cui i versamenti saranno ripresi dopo la sospensione, mediante la compilazione del quadro VQ del modello Iva, così come previsto per i versamenti periodici non effettuati a scadenza ma successivamente”.

Il quadro VQ, pertanto, dovrà essere compilato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui i versamenti saranno ripresi dopo la sospensione.

# 2

Superbonus: come deve avvenire la contabilizzazione?


Credito di imposta spettante per i vari lavori edili agevolati sostenuti da imprese mi confermate la sua imponibilità Ires ed Irap? Vale la correlazione costi ricavi, ovvero se i lavori non sono terminati al 31/12 deve essere rinviato (risconto passivo)?

T. O.


Con riferimento alle modalità di contabilizzazione si rende necessario verificare se è stata manifestata la scelta di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

In caso di diretto utilizzo in detrazione alcuni autori hanno proposto l’imputazione diretta a riduzione delle imposte, mentre, in altri casi, è stata ritenuta preferibile la strada della rilevazione di un contributo, sempre nel rispetto, ovviamente, del principio della competenza economica. Questo significa, dunque, che nel caso in cui il contributo dovesse essere qualificato come “in conto impianti”, lo stesso dovrebbe essere “spalmato” lungo il periodo di durata della vita utile dell’immobilizzazione a cui si riferisce, ricorrendo al metodo diretto o indiretto.

Le due diverse modalità di contabilizzazioni paiono avere effetti fiscali non indifferenti, posto che, in caso di rilevazione di un contributo emergerebbe un componente positivo di reddito, mentre, in caso di mera riduzione delle imposte iscritte in bilancio, ciò non dovrebbe avvenire.

In mancanza di espresse disposizioni normative finalizzate ad escludere l’imponibilità degli importi, può infatti ritenersi che gli eventuali componenti positivi di reddito siano soggetti ad Ires e Irap.

Sul punto è utile inoltre ricordare che lo scorso 25 gennaio l’Oic ha pubblicato, a seguito di richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle entrate, la bozza in consultazione della “Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”.

Nel documento si precisa che il diritto alla detrazione è assimilabile ad un contributo in conto impianti, e si ricorda che “i contributi sono rilevati come credito tributario nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. In contropartita al credito tributario la società può utilizzare uno dei due metodi previsti dall’Oic 16:

  1. diretta riduzione dell’investimento sostenuto;
  2. iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta”.

# 1

Onlus, superbonus e definizione di condominio


Seguo una Onlus che ha una palazzina con 10 appartamenti derivanti da un lascito. Ero convinto che non potesse beneficiare del superbonus non essendoci un condominio. Sbagliavo?

E.P.


In questo caso non è necessario far riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), D.L. 34/2020, ma a quelle di cui alla lettera d-bis).

Pertanto, come recentemente anche confermato dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 250/2021, per le Onlus, le OdV e le Aps il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio.

Il Superbonus spetta dunque anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari, tutte di proprietà della Onlus.

Per aderire alla Community di Euroconference In Diretta, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/

Lucia Recchioni Vedi tutti gli articoli dell’autore
Sergio Pellegrino Vedi tutti gli articoli dell’autore

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