La 48esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della scorsa settimana.
La sessione “adempimenti e scadenze” è stata poi dedicata alla disciplina delle società di comodo, mentre nel corso dello speciale “agevolazioni edilizie” è stata analizzata la detrazione spettante per l’acquisto o la costruzione di box auto.
Durante la sessione “approfondimento”, inoltre, è stata esaminata la destinazione delle partecipazioni e la loro classificazione in bilancio, mentre nella rubrica dedicata alla finanza agevolata di Golden Group, è stato trattato il tema del bando Isi Inail 2020.
Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: le risposte verranno caricate, a partire da oggi, sulla Community di Euroconference In Diretta su Facebook, nonché nella sezione materiali di Euroconference In Diretta sulla piattaforma Evolution.
Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.
Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:
3. PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO NELL’ATTIVO CIRCOLANTE
2. COVID-19 E SOCIETÀ DI COMODO: TERMINI PER L’ISTANZA DI INTERPELLO
1. SISMABONUS ACQUISTI E SISMABONUS PER L’IMPRESA DI COSTRUZIONE
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# 10
Detrazione box auto e bonus mobili
Se prendo detrazione box auto posso fruire anche di detrazione per acquisto mobili?
R.R.
No, in questo caso non è possibile beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili.
# 9
Disapplicazione disciplina società di comodo e liquidazione
Srl messa in liquidazione novembre 2020. Ora deve fare la dichiarazione del periodo ante-liquidazione. Posso chiedere la disapplicazione per le non operative? Per quali esercizi vale?
D.T.
Lo stato di liquidazione societaria, come noto, non consente la disapplicazione automatica della disciplina delle società non operative.
Si presume, pertanto, che il Collega faccia riferimento all’impegno assunto dalle società in liquidazione di cancellarsi dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.
La causa di disapplicazione opera:
- per il periodo d’imposta in corso alla data di assunzione dell’impegno,
- per il periodo d’imposta precedente,
- per il periodo d’imposta successivo.
In merito al caso prospettato, tuttavia, dubbi sorgono sulla possibilità di ricorrere a questa causa di disapplicazione, in quanto l’impegno viene assunto in una dichiarazione presentata per un periodo d’imposta in cui la società non è ancora in liquidazione.
Anche dal punto di vista “operativo”, poi, la società avrebbe pochissimo tempo per procedere alla cancellazione, dovendo la stessa avvenire entro il 30.11.2021 (ovvero il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo successivo, ovvero dal giorno in cui la società è stata messa in liquidazione al 31.12.2020).
Più condivisibile sarebbe invece la scelta di ricorrere a questa causa di disapplicazione nella dichiarazione relativa al primo periodo di liquidazione societaria: in questo caso, infatti, il termine per la cancellazione sarebbe fissato al 30.11.2022.
# 8
Sismabonus acquisti e detrazione box auto. Cumulabilità
Sismabonus acquisti si cumula con detrazione box auto? 96.000 + 96.000?
G.V.
No, non è possibile il cumulo. Si rinvia, a tal proposito, alla risposta all’istanza di interpello n. 191/2021, con la quale l’Agenzia delle entrate ha precisato che “l’agevolazione spetta per l’acquisto dell’immobile residenziale e, nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza, si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite di spesa stabilito”.
# 7
Costruzione box auto: importo della detrazione
Un contribuente proprietario di un’area pertinenziale deve realizzare un parcheggio auto. I lavori sono affidati ad un’impresa edile. Il costo da considerare ai fini del credito di imposta è quello fatturato dall’impresa?
S. G.
La detrazione per l’acquisto dei box auto è parametrata sempre alle spese sostenute per la realizzazione della rimessa, sia nel caso in cui la stessa sia costruita (in economia o affidando l’appalto a terzi) sia nel caso in cui sia acquistata (e, in quest’ultimo caso, le spese per la realizzazione devono essere attestate dal venditore).
# 6
Società cancellata senza liquidazione: disapplicabile la disciplina delle società di comodo?
In dichiarazione, per una società che si è sciolta ed è stata cancellata direttamente senza liquidazione per il venir meno pluralità dei soci bisogna flaggare l’impegno allo scioglimento? Premesso che è stata chiusa nel 2020
S. V.
Sebbene non possano essere richiamati chiarimenti ufficiali sul punto, si ritiene che le società di persone che si sciolgono senza prima essere messe in liquidazione non possano beneficiare della causa di disapplicazione automatica in esame.
In questi casi, infatti, l’impegno sarebbe assunto in un momento in cui la società non si trova in uno stato di liquidazione.
# 5
Società in perdita sistematica e interpello riferito alle precedenti annualità
Perdite sistematiche se per es. ho esclusione della disciplina per accoglimento di interpello disapplicativo nel 2017. Devo comunque indicare interpello disapplicativo nel 2018 2019 2020 in dichiarazione anche se presentato nel 2017?
S. V.
Innanzitutto si rende necessario verificare se la disapplicazione riguarda la disciplina delle società non operative o quella delle società in perdita sistematica: è sempre bene ricordare, infatti, che si tratta di due distinte fattispecie, che devono essere autonomamente considerate nell’ambito di eventuali istanze di interpello.
Ciò premesso, e ritenendo che la disapplicazione riconosciuta dall’interpello riguardi le società in perdita sistematica, si rende necessario compilare il rigo RS 116, casella “Soggetto in perdita sistematica”, indicando uno dei due seguenti codici:
5 – società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;
6 – sempre in caso di accoglimento dell’istanza di disapplicazione, se è previsto l’esonero dall’obbligo di compilazione del prospetto.
#4
Detrazione box auto: rileva il numero dei box?
Ci sono limiti per il numero di garage che posso indicare come pertinenziali per la stessa abitazione e che posso pertanto acquistare con l’agevolazione?
O. SAS D. M. S. & C.
Non è previsto un numero massimo di garage per i quali è possibile beneficiare della detrazione; si rende tuttavia sempre necessario rispettare il vincolo di pertinenzialità.
# 3
Partecipazione di controllo nell’attivo circolante
Anche le partecipazioni in imprese controllate possono essere iscritte nell’attivo circolante?
O.C.
Ai sensi dell’articolo 2424-bis, comma 2, cod. civ. “Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’articolo 2359 si presumono immobilizzazioni”.
Come chiarito dal principio contabile Oic 21, tuttavia, “le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero ad un decimo se quest’ultima ha azioni quotate nei mercati regolamentati sono normalmente classificate tra le immobilizzazioni finanziarie, per presunzione non assoluta (iuris tantum) di legge”.
Da ciò ne discende, dunque, che anche le partecipazioni di controllo devono essere rilevate nell’attivo circolante se sono comunque destinate alla negoziazione.
# 2
Covid-19 e società di comodo: termini per l’istanza di interpello
Ai fini della disapplicazione delle norme in materia società di comodo, l’interpello disapplicativo per “covid-19” entro quali termini va presentato?
S. V.
In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-06289 del 23.06.2021 è stato chiarito quanto segue:“anche in considerazione dell’eterogeneità delle situazioni riscontrabili, l’Agenzia delle entrate fa presente che potrà comunque valutare caso per caso, in base alle previsioni rispettivamente recate dall’articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 724 del 1994 e dall’articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge n. 138 del 2011, gli interpelli presentati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000, da parte delle società che intendano dimostrare come l’emergenza epidemiologica abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al precedente comma 4 dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994”.
Secondo la (non condivisibile) interpretazione offerta, dunque, non possono essere individuate cause di disapplicazione automatica legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ragion per cui, in mancanza di altre cause di esclusione/disapplicazione automatica, il contribuente che non supera il test di operatività o delle perdite sistematiche deve valutare la presentazione di un interpello probatorio (che, lo si ricorda, non è comunque obbligatorio).
Deve innanzitutto essere ricordato che è necessario presentare due istanze separate nel caso in cui la società non superi il test di operatività e il test delle perdite sistematiche: non è dunque possibile “cumulare” le due diverse discipline in un’unica istanza.
L’istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione.
Considerato che è concesso un termine di 120 giorni all’Agenzia delle entrate per la risposta, sicuramente presentare prima l’istanza può essere utile per recepire in dichiarazione gli esiti dell’interpello stesso.
# 1
Sismabonus acquisti e sismabonus per l’impresa di costruzione
Il Sismabonus acquisti è applicabile anche se l’impresa costruzione ha beneficiato del sismabonus?
T.E.
Sul punto potrebbero assumere rilievo le risposte alle istanze di interpello n. 433 e 437/2021, con le quali l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità, per l’acquirente, di beneficiare della detrazione per l’acquisto di immobili ristrutturati pur se l’impresa di costruzioni ha beneficiato dell’ecobonus o del sismabonus.
Infatti, le detrazioni da ultimo richiamate sono determinate analiticamente in base al costo degli interventi, e, quindi, su componenti diverse dal prezzo globale (sul quale è invece commisurato il bonus per l’acquisto di immobili ristrutturati).
Maggiori incertezze devono essere espresse, invece, con riferimento alla possibilità di beneficiare del sismabonus acquisti, in quanto il sismabonus acquisti “premia” il miglioramento sismico, al pari del sismabonus di cui potrebbe beneficiare l’impresa di costruzione: l’agevolazione, quindi, verrebbe applicata due volte a fronte degli stessi interventi.
Sul punto si attendono, quindi, chiarimenti ufficiali. Nel frattempo si propende per la risposta negativa al quesito.
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