La 25esima puntata di Euroconference In Diretta ha visto, al centro dell’attenzione, l’analisi delle principali novità della Legge di bilancio 2021, con due speciali focus dedicati alle novità Iva (nell’ambito della sessione “adempimenti e scadenze”) e ai recenti interventi in materia di bonus edilizi (sui quali ci si è concentrati nel corso dello speciale “agevolazioni edilizie”).
La sessione “approfondimento”, infine, è stata l’occasione per analizzare i principali profili di interesse dell’adesione d’ufficio dell’Erario e degli Enti previdenziali ai concordati preventivi omologati.
Numerosi sono stati quindi i quesiti ricevuti: le risposte verranno caricate, a partire da oggi, sulla Community di Euroconference In Diretta su Facebook, nonché nella sezione materiali di Euroconference In Diretta sulla piattaforma Evolution.
Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.
Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:
3. ABOLIZIONE ESTEROMETRO DAL 2022
2. CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI: UTILIZZO “ANTICIPATO”
1. CORRISPETTIVI TELEMATICI: “PERIODO TRANSITORIO” FINITO IL 31.12.2020
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# 10
Bonus mobili spettante anche con il sismabonus
Posso beneficiare del bonus mobili anche nel caso in cui applichi il sismabonus e non quello per le ristrutturazioni?
C.G.
La risposta al quesito è affermativa. L’Agenzia delle entrate è recentemente tornata a fornire chiarimenti sul punto, con la circolare 30/E/2020, ribadendo che il bonus mobili spetta sia ai contribuenti che hanno diritto di beneficiare del sismabonus “ordinario” che a coloro che possono beneficiare del sismabonus “potenziato” al 110%.
# 9
Superbonus esteso agli interventi sugli edifici con unico proprietario
Un mio cliente ha un edificio con tre unità immobiliari: a questo punto può fare cappotto, impianto di riscaldamento e sostituzione serramenti su tutte senza problemi?
P.P.
Come noto, è possibile beneficiare del superbonus per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).
La Legge di bilancio 2021 è intervenuta per ricomprendere, tra i potenziali beneficiari dell’agevolazione, anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Le due disposizioni appena richiamate devono essere tenute entrambe in debita considerazione: pur essendo possibile beneficiare del superbonus sulle parti comuni, resta sempre fermo il limite delle due unità immobiliari.
Pertanto, con specifico riferimento al caso prospettato, è possibile beneficiare del superbonus per il rifacimento del cappotto, nonché dell’impianto di riscaldamento (se centralizzato), mentre non risulta agevolabile con la detrazione del 110% la sostituzione degli infissi in tutte e quattro le unità immobiliari.
# 8
Credito d’imposta anche per l’acquisto dei beni immateriali
Il credito d’imposta ex superbonus ora spetta anche per gli immateriali? Anche per i professionisti?
D.T.
Sì, a differenza di quanto in passato previsto, il nuovo credito d’imposta è riconosciuto anche per gli investimenti in beni immateriali diversi da quelli “4.0”.
Si conferma, inoltre, che gli esercenti arti e professioni possono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali “ordinari”, ovvero non “4.0”.
# 7
Coibentazione tetto ed ecobonus
La possibilità di coibentare il tetto anche se il sottotetto non è riscaldato vale anche per l’ecobonus originale?
G.P.
No, la regola generale prevista con riferimento agli interventi di efficientamento energetico, secondo la quale l’intervento deve essere realizzato su ambienti riscaldati, resta immutata anche dopo il recente intervento operato dalla Legge di bilancio 2021.
La Legge di bilancio 2021 ha infatti introdotto una specifica previsione che trova applicazione esclusivamente nell’ambito del superbonus, in forza della quale gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
# 6
Credito d’imposta beni strumentali in un’unica soluzione
Il credito imposta per i beni strumentali 4.0 (ex-iper)è fruibile in un’unica soluzione e subito, per le aziende con ricavi minori di 5 milioni?
A. G. S.
Le imprese e gli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono beneficiare del credito d’imposta in un’unica quota annuale con riferimento ai beni strumentali materiali e immateriali ordinari, compresi gli strumenti destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile, effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.
Quindi non è possibile fruire del credito d’imposta in un’unica soluzione per i beni materiali e immateriali 4.0 (ovvero per i beni che in passato erano iperammortizzabili).
# 5
Regime locazioni brevi: novità
Se un soggetto risulta proprietario di non più di 4 appartamenti, si presume sempre “privato”?
F.L.
No, in quanto l’articolo 1, comma 595, L. 178/2020 espressamente prevede quanto segue: “Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale”.
La norma, dunque, non consente di ritenere sussistenti, in ogni caso, i requisiti per il regime fiscale della locazione breve al mancato superamento della soglia prevista.
Si ritiene quindi necessario, secondo la nuova formulazione normativa, comunque accertare le modalità di svolgimento dell’attività, anche in caso di destinazione a locazione breve di meno di 4 appartamenti.
# 4
Superbonus in mancanza di Ape
La mancanza di APE quindi non impedisce di fruire dell’agevolazione dell’ecosuperbonus?
S.T.
No, continua ad essere necessario sia l’attestato di prestazione energetica pre-intervento che quello post-intervento.
L’unica deroga è stata prevista dalla Legge di bilancio 2021, grazie alla quale anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, possono beneficiare del superbonus, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
# 3
Abolizione esterometro dal 2022
In relazione all’abolizione dell’esterometro non ho compreso come avviene l’invio dei dati delle operazioni emesse/ricevute con l’estero.
S. V.
L’invio dei dati, dal 2022, avverrà tramite il Sistema di Interscambio, nello stesso formato previsto per le fatture elettroniche.
# 2
Credito d’imposta beni strumentali: utilizzo “anticipato”
Beni ex super ammortamento da quando si può utilizzare il credito d’imposta per acquisti nel 2021?
B. L.
L’utilizzo in compensazione è ammesso dall’anno di entrata in funzione del bene.
# 1
Corrispettivi telematici: “periodo transitorio” finito il 31.12.2020
Confermate che quindi fino al 30 giugno è possibile comunicare i corrispettivi cumulativamente ancora con il vecchio sistema entro il mese successivo? Il cliente così può continuare ad emettere ricevute cartacee fino al 30 giugno?
G. B. M.
No, è stata differita al 01.07.2021 soltanto l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti d’incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione.
Quindi, a decorrere dal 01.07.2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
L’obbligo di invio con i registratori telematici, invece, è già scattato dal 1° gennaio 2021.
Il 31.12.2020 è terminato il periodo transitorio che permetteva di inviare telematicamente i corrispettivi entro la fine del mese successivo.
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