Imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi
Finanziamenti alla mobilità sostenibile.
Con il decreto 7 aprile 2022, il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha rese note le disposizioni per l’attuazione del decreto 18 novembre 2021. Oggetto: erogazione degli incentivi utili all’acquisto di veicoli commerciali a elevata sostenibilità.
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Finanziamenti alla mobilità sostenibile: gli invii delle istanze
Il decreto ha stabilito le modalità di presentazione delle istanze che dovranno essere inviate al seguente indirizzo email ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.
Finanziamenti alla mobilità sostenibile: le tempistiche
Stabiliti anche i periodi di presentazione delle istanze:
a) primo periodo, dalle ore 10,00 del 1° luglio 2022 e fino e non oltre le ore 16 del 16 agosto 2022;
b) secondo periodo, dalle ore 10,00 del 15 marzo 2023 e fino e non oltre le ore 16 del 28 aprile 2023;
c) terzo periodo, dalle ore 10,00 del 1° dicembre 2023 e fino e non oltre le ore 16 del 15 gennaio 2024;
d) quarto periodo, dalle ore 10,00 del 26 agosto 2024 e fino e non oltre le ore 16 dell’11 ottobre 2024;
e) quinto periodo, dalle ore 10,00 del 5 maggio 2025 e fino e non oltre le ore 16 del 20 giugno 2025;
f) sesto periodo, dalle ore 10,00 del 12 gennaio 2026 e fino e non oltre le ore 16 del 20 febbraio 2026.
Finanziamenti alla mobilità sostenibile: tempistiche e importi
Sei i periodi di incentivazione i cui termini temporali sono:
a) primo periodo, dal 1° luglio 2022 al 16 agosto 2022 per 13 milioni di euro;
b) secondo periodo, dal 15 marzo 2023 al 28 aprile 2023 per 10 milioni di euro;
c) terzio periodo, dal 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024 per 8 milioni di euro;
d) quarto periodo, dal 26 agosto 2024 all’11 ottobre 2024 per 8 milioni di euro;
e) quinto periodo, dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025 per 8 milioni di euro;
f) sesto periodo, dal 12 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026 per 3 milioni di euro.
Qui di seguito il testo intergrale del provvedimento.
Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 7 aprile 2022
Disposizioni di attuazione del decreto 18 novembre 2021, per
l’erogazione di incentivi per l’autotrasporto per il rinnovo del
parco veicolare con alimentazione alternativa per l’acquisizione di
veicoli commerciali ad elevata sostenibilita’, con specifico
riferimento alle modalita’ di presentazione delle domande di
ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonche’
alla fase dell’istruttoria procedimentale. (22A02408)
(Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022)
IL DIRETTORE GENERALE
per la sicurezza stradale e l’autotrasporto
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019);
Vista altresi’ la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021/2023» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, recante «Ripartizione del fondo finalizzato al
rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello
Stato e allo sviluppo del Paese» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 41 del 18 febbraio 2021);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita’ sostenibili 18 novembre 2021 n. 461 (registrato dalla Corte
dei conti in data 29 novembre 2021), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – Serie generale n. 17 del 22 gennaio 2022, recante
«Erogazione di incentivi per l’autotrasporto per il rinnovo del parco
veicolare con alimentazione alternativa per l’acquisizione di veicoli
commerciali ad elevata sostenibilita’ nel quadro di un processo di
rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle
imprese di autotrasporto»;
Visto in particolare l’art. 4 comma 2 del suddetto decreto
ministeriale 18 novembre 2021 n. 461, che rinvia ad un successivo
decreto direttoriale la disciplina delle fasi procedimentali
dell’attivita’ istruttoria, delle modalita’ di presentazione delle
domande e della documentazione a rendicontazione;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli
effetti degli articoli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea da inquadrarsi nell’ambito del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Visti, in particolare l’art. 17 che consente aiuti agli
investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche’ gli
articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della tutela ambientale o l’adeguamento anticipato a
future norme dell’Unione europea;
Visto, inoltre, l’art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di
Stato;
Visto, altresi’, l’Allegato 1 al summenzionato regolamento che, al
fine di circoscrivere la definizione di PMI, stabilisce il numero dei
dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono la categoria;
Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la quantificazione dei relativi contributi ai sensi del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu’ evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale nonche’ all’intensita’ di
aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti;
Visto l’art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo
all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all’accesso alle
informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del
veicolo che prevede la possibilita’ della concessione di incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento
stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli
a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo;
Visto il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e
recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi
relative all’omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione
elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d.
«retrofit»);
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione
del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa’ a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita’
quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato;
Considerato che il soggetto gestore della presente misura
d’incentivazione e’ la societa’ RAM Logistica, Infrastrutture,
Trasporti S.p.a. (d’ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui
compete, fra l’altro, la gestione della fase di presentazione delle
domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende
necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente
decreto;
Decreta:
Art. 1
Finalita’
1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalita’ operative
del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’
sostenibili 18 novembre 2021, n. 461, con specifico riferimento alle
modalita’ di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di
prenotazione, di rendicontazione nonche’ alla fase dell’istruttoria
procedimentale.
Art. 2
Modalita’ di funzionamento
1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di
ammissione ai benefici, per ogni periodo di incentivazione, e’
articolata in due fasi distinte e successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera
del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole
imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di
acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al
momento della proposizione della domanda secondo i termini e le
modalita’ di cui all’art. 3 del presente decreto;
b) la successiva fase di rendicontazione dell’investimento, nel
corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire
analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto
di investimento secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente
decreto.
2. Sono previsti sei periodi di incentivazione i cui termini
temporali sono:
a) I periodo, dal 1° luglio 2022 al 16 agosto 2022 per 13 milioni
di euro;
b) II periodo, dal 15 marzo 2023 al 28 aprile 2023 per 10 milioni
di euro;
c) III periodo, dal 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024 per 8
milioni di euro;
d) IV periodo, dal 26 agosto 2024 all’11 ottobre 2024 per 8
milioni di euro;
e) V periodo, dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025 per 8 milioni
di euro;
f) VI periodo, dal 12 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026 per 3
milioni di euro,
all’interno dei quali, fermo restando l’importo massimo ammissibile
per gli investimenti nell’ambito del presente regime di aiuto, per
singola impresa, previsto dall’art. 3 comma 5 del decreto
ministeriale 18 novembre 2021, n. 461, gli aspiranti ai benefici
potranno presentare le domande di accesso all’incentivo.
3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa
ha diritto di presentare una sola domanda anche per piu’ di una
tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo e
ricadenti nelle aree omogenee di cui all’art 3, comma 1, lettere a) e
b) del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461.
4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 50.000.000
di cui all’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2021,
n. 461, al netto delle spettanze previste per l’attivita’ del
Soggetto gestore, saranno ripartite nei sei periodi di
incentivazione, in base alle somme stanziate per le singole
annualita’, secondo quanto riportato al precedente comma 2.
5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della
rendicontazione di cui all’art. 7 del presente decreto, il Soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita’ non sanabili,
ne fornisce comunicazione all’Amministrazione che, con provvedimento
motivato, dispone la non ammissione dell’impresa istante agli
incentivi. In questo caso l’importo precedentemente accantonato nel
corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita’
delle risorse.
6. Il Soggetto gestore procede alla implementazione della pagina
web per la pubblicazione del contatore delle somme prenotate per gli
investimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto
ministeriale 18 novembre 2021, n. 461. L’entita’ delle risorse via
via presenti e utilizzabili viene aggiornata periodicamente
utilizzando l’apposita piattaforma informatica realizzata dal
Soggetto gestore.
7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente comma 6 si
provvede:
1. all’accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli
importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in
funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione
dall’importo ancora disponibile;
2. alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai
quali siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con
possibilita’ di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in
base alla data di proposizione dell’istanza.
8. Ove il sistema informatico rilevi l’esaurimento delle risorse
finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate
con riserva nell’eventualita’ di una successiva disponibilita’ di
risorse. In quest’ultimo caso, le domande precedentemente accettate
con riserva saranno istruite sulla base dell’ordine di presentazione
fino ad esaurimento delle risorse.
9. Resta fermo che l’importo risultante dall’accantonamento ai
sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo e’ considerato
esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi
massimi erogabili. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo
effettivamente spettante per ciascuna impresa si procedera’ alla
verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni
impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.
Art. 3
Termini, modalita’ di compilazione e di presentazione delle domande
1. Possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi, nonche’ le strutture societarie, risultanti
dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico
nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita’
prevalente sia quella di autotrasporto di cose.
2. Sara’ possibile presentare istanza, che avra’ validita’ di
prenotazione, all’interno dei sei periodi di incentivazione secondo
le modalita’ di seguito descritte. Le liste delle domande pervenute
ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente,
saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM
all’indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilit
a .
3. Le istanze dovranno, a pena di inammissibilita’, essere
presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata
dell’impresa richiedente e indirizzate a
ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it all’interno dei
periodi:
a) I periodo, dalle ore 10,00 del 1° luglio 2022 e fino e non
oltre le ore 16,00 del 16 agosto 2022;
b) II periodo, dalle ore 10,00 del 15 marzo 2023 e fino e non
oltre le ore 16,00 del 28 aprile 2023;
c) III periodo, dalle ore 10,00 del 1° dicembre 2023 e fino e non
oltre le ore 16,00 del 15 gennaio 2024;
d) IV periodo, dalle ore 10,00 del 26 agosto 2024 e fino e non
oltre le ore 16,00 dell’11 ottobre 2024;
e) V periodo, dalle ore 10,00 del 5 maggio 2025 e fino e non
oltre le ore 16,00 del 20 giugno 2025;
f) VI periodo, dalle ore 10,00 del 12 gennaio 2026 e fino e non
oltre le ore 16,00 del 20 febbraio 2026.
4. Qualora ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazione di uno
dei periodi di incentivazione, l’impresa non risulti aver
perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, non
potra’ presentare domanda per il successivo periodo di incentivazione
e l’Amministrazione potra’ tenerne conto anche nell’ambito di
successive edizioni di incentivazione.
5. L’istanza dovra’, a pena di inammissibilita’, essere presentata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa
richiedente e indirizzata a
ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it , unitamente alla
seguente documentazione:
a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito
modello informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma
digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Il
modello informatico di tipo «pdf editabile» dovra’ essere compilato e
salvato senza ulteriore scansione e potra’ essere reperito al sito
web del soggetto gestore al seguente indirizzo:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sosten
ibilita ;
al suddetto indirizzo web sara’ possibile reperire il modello di
domanda nonche’ tutte le informazioni tecniche, utili per la
compilazione del suddetto modello;
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validita’
del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
c) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto
d’investimento, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza,
avente data successiva a quella di entrata in vigore del decreto
ministeriale 18 novembre 2021 n. 461 (ovvero a far data dal 22
gennaio 2022) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto
dovra’ inoltre essere firmato con firma digitale dal legale
rappresentante o dal procuratore dell’impresa. (verificare anche su
459)
Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazione faranno
fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltrata tramite posta
elettronica certificata (PEC).
6. Il Soggetto gestore RAM, pubblichera’ l’elenco delle domande
pervenute indipendentemente dalla regolarita’ formale e sostanziale
delle stesse che sara’ verificata successivamente. Per le domande
pervenute nei vari periodi di incentivazione l’elenco verra’
pubblicato entro quindici giorni dal termine previsto per la
presentazione delle domande di cui all’art. 2 comma 2 del presente
decreto.
7. Per ogni periodo di incentivazione il link per l’accesso
all’elenco delle domande pervenute, che costituira’ l’ordine di
priorita’ acquisito, verra’ pubblicato sul sito web del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili nella sezione
«Temi- Trasporti- Autotrasporto merci- Documentazione- Autotrasporto
merci – Contributi ed incentivi per l’anno 2021 – Formazione e
Investimenti» e sul sito del soggetto gestore. Tale elenco, avente
mero valore di ordine di prenotazione, resta valido in attesa della
verifica dei requisiti dell’impresa istante e della documentazione
allegata che avverra’ nelle fasi di istruttoria della rendicontazione
e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.
8. All’interno di ogni periodo di incentivazione l’impresa ha
diritto a presentare una sola domanda di accesso agli incentivi
contenente tutti gli investimenti anche per piu’ di una tipologia. E’
possibile annullare l’istanza precedentemente inoltrata ed,
eventualmente, contestualmente, presentare, secondo le modalita’ di
cui ai commi precedenti, una nuova domanda riportando come oggetto
della PEC la dicitura «annullamento istanza» oppure «annullamento
istanza e nuova presentazione», con l’effetto di uno scorrimento
nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.
Art. 4
Prova del perfezionamento dell’investimento
1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno
presentato domanda secondo le modalita’ di cui all’art. 3, comma 3 e
5 hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento
dell’investimento e la prova che il medesimo e’ stato avviato in data
successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale 461/2021 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalita’ di
seguito descritte. La prova che l’investimento e’ stato avviato in
data successiva alla pubblicazione del decreto ministeriale 461/2021
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana costituisce un
presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.
La guida all’utilizzo del sistema informatico di gestione sara’
disponibile alla pagina
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenibilit
a sul sito del Soggetto gestore RAM entro la data del 30 agosto 2022.
2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita’ di
cui all’art. 3 comma 3 e 5 trasmettono, all’interno dei periodi:
a) I periodo, dalle ore 10,00 del 1° settembre 2022 e fino e non
oltre le ore 16,00 del 01 luglio 2023;
b) II periodo, dalle ore 10,00 del 15 maggio 2023 e fino e non
oltre le ore 16,00 del 30 dicembre 2023;
c) III periodo, dalle ore 10,00 del 1° febbraio 2024 e fino e non
oltre le ore 16,00 del 15 luglio 2024;
d) IV periodo, dalle ore 10,00 del 28 ottobre 2024 e fino e non
oltre le ore 16,00 dell’11 aprile 2025;
e) V periodo, dalle ore 10,00 del 7 luglio 2025 e fino e non
oltre le ore 16,00 del 19 dicembre 2025;
f) VI periodo, dalle ore 10,00 del 9 marzo 2026 e fino e non
oltre le ore 16,00 del 28 agosto 2026;
utilizzando la piattaforma informatica, oltre alla documentazione
tecnica di cui agli articoli da 4 a 6 del presente decreto, la prova
documentale dell’integrale pagamento del prezzo del bene oggetto di
investimento attraverso la produzione delle relative fatture
debitamente quietanzate, da cui risulti il prezzo del bene. La
piattaforma informatica sara’ resa nota sul sito web
dell’Amministrazione, nella pagina:
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-merci/document
azione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2021-for
mazione-e-investimenti
e sul sito della RAM all’indirizzo
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-elevata-sostenib
ilita .
Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse
all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa, mittente
dell’istanza.
3. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata
con prenotazione potra’ considerarsi perfezionata facendo salvi gli
effetti della posizione acquisita. Decorsi i termini di cui al comma
2 del presente articolo, le domande che non verranno rendicontate
decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo
scorrimento dell’elenco degli istanti.
4. In ogni caso l’impresa che, pur avendo presentato domanda di
accesso all’incentivo, non trasmetta, attraverso la piattaforma
informatica e secondo le modalita’ di cui al precedente comma 2, la
documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della
prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento prenotato in
fase di istanza, non potra’ presentare una nuova domanda nel
successivo periodo di incentivazione a valere sulle risorse di cui al
decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461.
5. Ove gli atti comprovanti l’acquisizione dei beni siano redatti
in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti
in lingua italiana secondo la disposizione dell’art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di
documentazione amministrativa.
6. In ragione della sua peculiare natura, ove l’acquisizione dei
beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario,
l’aspirante all’incentivo ha l’onere di comprovare il pagamento dei
canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione.
La prova del pagamento dei suddetti canoni puo’ essere fornita
alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla
societa’ di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore
della suddetta societa’. Dovra’, inoltre, essere dimostrata la piena
disponibilita’ del bene attraverso la produzione di copia del verbale
di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione
dovra’ essere trasmessa, secondo le modalita’ di cui al precedente
comma 2, entro il termine previsto per la presentazione della
rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.
7. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione
dell’incentivo e’ subordinata, altresi’, alla dimostrazione che la
data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la
ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall’UMC sia avvenuta in Italia fra
la data di entrata in vigore del d.m. 18 novembre 2021 n. 461 (ovvero
a far data dal 22 gennaio 2022), ed il termine ultimo per la
presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di
incentivazione. In nessun caso saranno prese in considerazione le
acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati
all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a
chilometri «zero».
Art. 5
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas
naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrico
(full electric), Art. 3 comma 1 lettera a) e b) del decreto
ministeriale 18 novembre 2021, n. 461.
1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici dei
veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano
CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e
elettrica (Full Electric), gli aspiranti all’incentivo hanno l’onere
di produrre:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia
della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione
sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva
all’entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n.
461;
b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta
intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche
previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture, dei trasporti
e della mobilita’ sostenibili 18 novembre 2021, n. 461;
c) qualora contestualmente all’acquisizione di un veicolo si
richieda la maggiorazione per rottamazione di veicoli ad
alimentazione «diesel» di classe inferiore ad euro VI art. 3 comma 2
del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461, deve allegare
copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre
alla prova dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione del numero di
targa e con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta
rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con
l’impegno di procedere alla loro demolizione. La rottamazione deve
essere avvenuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore
del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 461 ed il termine
ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo
di incentivazione.
Art. 6
Delle maggiorazioni
1. Relativamente alle maggiorazioni del 10% del contributo di cui
all’art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita’ sostenibili 18 novembre 2021 n. 461, ove ne abbiano
fatto espressa richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi,
dovranno fornire nella fase di rendicontazione, dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa, attestante il numero delle unita’
di lavoro addette ( ULA ) ed il volume del fatturato conseguito
nell’ultimo esercizio fiscale.
Art. 7
Della rendicontazione e dell’attivita’ istruttoria-Soggetto gestore
1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza di
prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a
comprova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento, come
esplicitata dagli articoli da 4 a 6 del presente decreto secondo le
modalita’ di cui all’art. 4 comma 2.
2. Il Soggetto gestore svolge le attivita’ cosi’ come definite
negli articoli precedenti previa sottoscrizione di atto attuativo
dell’accordo di servizio MIMS-RAM. Il Soggetto gestore provvede
all’implementazione della piattaforma informatica ed alla sua
gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica
certificata di cui all’art. 3 del presente decreto nonche’ al
ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande
presentate nei termini ai fini della successiva attivita’
istruttoria, all’aggiornamento dei «contatori» tramite la redazione
dell’elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di
presentazione, all’attivita’ istruttoria e alla verifica della
rendicontazione ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di
direzione in capo all’Amministrazione. La Commissione di cui al
successivo comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal
presente decreto, determina l’accoglimento delle istanze, dando
comunicazione all’impresa del relativo provvedimento di ammissione.
3. Con successivo decreto direttoriale e’ nominata una Commissione
per la validazione dell’istruttoria compiuta dal Soggetto gestore
delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra
i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per la
mobilita’ sostenibile, e da due componenti, individuati tra il
personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento,
nonche’ da un funzionario con le funzioni di segreteria.
4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino
lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono
richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati,
fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro
i quali l’impresa dovra’ fornire gli elementi richiesti attraverso il
caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro
detto termine, l’impresa medesima non abbia fornito un riscontro,
ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l’istruttoria
verra’ conclusa sulla sola base della documentazione valida
disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione
istruttoria e’ dovuta per la mancanza della documentazione che doveva
essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione ed indicata
all’art. 3, comma 5 lett. a) e c) del presente decreto.
5. Nel caso l’attivita’ istruttoria rilevi la mancanza dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale 18
novembre 2021, n. 461, ovvero l’insufficienza della documentazione
anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4,
l’Amministrazione esclude senz’altro l’impresa dagli incentivi con
provvedimento motivato e provvede all’immediata riacquisizione dei
relativi importi.
Art. 8
Cumulabilita’ degli aiuti
1. Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in
caso di identita’ di costi ammissibili e dei beni oggetto degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo
porta a un’intensita’ di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai
sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l’Amministrazione si avvale del registro nazionale sugli aiuti
di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.
Art. 9
Verifiche e controlli
1. In ogni caso e’ fatta salva la facolta’ dell’Amministrazione di
procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche
successivamente all’erogazione degli incentivi e di procedere, in via
di autotutela, con l’annullamento del relativo provvedimento di
concessione, e disporre in ordine all’obbligo di restituzione ove, in
esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarita’ in
relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di
violazione dell’art. 1, comma 4 del decreto ministeriale 18 novembre
2021, n. 461.
2. Al fine di garantire l’effettivita’ di quanto previsto dall’art.
1, comma 4 del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459,
l’Amministrazione avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti provvede all’inserimento di appositi ostativi informatici
per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del
vincolo di inalienabilita’.
3. Il presente decreto e’ pubblicato nel sito web del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili trasporti nella
sezione dedicata all’autotrasporto «contributi ed incentivi», nel
sito web della societa’ RAM S.p.a. nonche’ nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
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