La fiscalizzazione dell’abuso
edilizio, tale a seguito dell’annullamento
del permesso di costruire ex art. 38 del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) è fattibile solo quando si
configura un vizio formale, ma non sostanziale.
Ne deriva che la falsa rappresentazione dei fatti da parte del
privato, che ha generato l’annullamento in autotutela, non può che
sfociare nella sanzione demolitoria, senza
possibilità di ricorrere a quella pecuniaria.
Permesso di costruire annullato: quando si può ricorrere alla
fiscalizzazione degli abusi?
A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 15 novembre 2024, n. 9164,
con cui ha respinto l’appello contro l’ordine di
demolizione relativo a un intervento di ristrutturazione
con parziale sopraelevazione del fabbricato, realizzato in forza di
un PdC annullato in autotutela per violazione delle
distanze tra fabbricati.
In un primo giudizio, il TAR aveva parzialmente accolto il
ricorso del proprietario, sul presupposto che il Comune
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