La fiscalizzazione dell’abuso prevede, in presenza di specifiche
condizioni, la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria
con quella solo pecuniaria, per i casi nei quali
risulti impossibile demolire il manufatto abusivo senza
arrecare danni alla parte regolarmente realizzata.
A tal fine, incombe sempre sul soggetto responsabile l’onere di
dimostrare che il ripristino dei luoghi comporterebbe pregiudizio
alle parti conformi. Non si può infatti attribuire
all’Amministrazione la valutazione della possibile applicazione
della sanzione pecuniaria in luogo di quella
demolitoria, posto che in questi casi il Comune
è tenuto esclusivamente a provvedere
all’accertamento della situazione antigiuridica.
Fiscalizzazione abusi edilizi: quali obblighi in capo al
Comune?
A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del
21 agosto 2024, n.
15908, che rigetta il ricorso proposto contro il
diniego dell’istanza di applicazione della fiscalizzazione
dell’abuso in luogo della sanzione
demolitoria richiesta ai sensi dell’art. 33
del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), per un manufatto realizzato in assenza
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.