A seguito di un ordine emesso dalla pubblica amministrazione, la
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi è l’unica
alternativa prevista dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)?
Come spesso accade, la risposta migliore è “dipende”
perché esistono casi in cui alla demolizione non c’è
alternativa e altri in cui si può evitare (con diversi effetti
sullo stato legittimo dell’immobile).
La tipologia di abuso edilizio e la fiscalizzazione
Dipende, innanzitutto, dalla tipologia di abuso edilizio perché
il Testo Unico Edilizia prevede in 3 casi la possibilità di
irrogare una sanzione alternativa alla demolizione (la c.d.
fiscalizzazione dell’abuso edilizio):
- qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio
tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia
possibile; - quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità; - qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la
rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione
in pristino.
3 possibilità previste rispettivamente in caso di
interventi:
- di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità (art.
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