In vista dell’avvio della stagione delle dichiarazioni dei redditi 2021, caratterizzata dal differimento di alcune scadenze previsto dal Decreto sostegni, l’Agenzia delle entrate ha reso note le novità contenute nei modelli ordinari e precompilati.
Dichiarazione dei redditi 2021 con il modello 730
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Tra i vantaggi di questo modello vi è il fatto che il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre). Se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando il codice Pin dei servizi telematici (Fisconline) oppure un’identità SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) o CIE (carta di identità elettronica) o utilizzando anche le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o una Carta nazionale dei servizi.
Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Stessa scadenza per il 730 ordinario che può essere presentato al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta. Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario gia` compilato. Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale e` effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul visto di conformita` si applicano le stesse regole previste per il 730 precompilato. Il decreto Sostegni ha spostato al 10 maggio 2021 il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Novità del modello 730 2021
Diverse le novita` contenute nel modello 730/2021. Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1 luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso di un reddito complessivo fino a 28mila euro spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un reddito complessivo da 28mila a 50mila euro spetta un’ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non e` piu` possibile fruire del bonus Irpef. Detrazione per ristrutturazione Superbonus: per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonche´ al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. superbonus), effettuati su unita` immobiliari residenziali. Detrazione per Bonus facciate: dal 1 gennaio 2020 e` stata prevista una detrazione del 90 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Campione d’Italia: dal 1 gennaio 2020 e` prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nuova casella Codice Stato estero: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attivita` in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia. Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilita` elettrica: per i soggetti che rottamano almeno due autovetture e` riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita` elettrica in con- divisione o sostenibile. Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno e` possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta e` stato inserito un apposito riquadro nel modello 730-1. Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240mila euro. Credito d’imposta Bonus vacanze: se il credito d’imposta Vacanze e` stato fruito entro il 31 dicembre 2020, e` possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20% dell’importo sostenuto.
Redditi Persone fisiche 2021
Redditi Persone fisiche è un modello che permette di presentare la dichiarazione dei redditi per le persone fisiche. Il modello deve essere presentato, in via telematica, entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Possono, tuttavia, presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:
pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo; pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW); devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali deve farlo tra il 2 maggio e il 30 giugno. Sono obbligati a utilizzare il modello Redditi Persone fisiche i contribuenti contribuenti che nell’anno precedente (cioè, quello oggetto di dichiarazione) hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia devono presentare anche una delle dichiarazioni Iva, Irap, Modello 770, devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello Redditi PF (come il quadro RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – Ivie/Ivafe).
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