Il regime agevolativo del Superbonus non può applicarsi alle 26 unità immobiliari del condominio istante iscritte nel catasto fabbricati con la categoria F/3 (unità in corso di costruzione), in quanto non definibili come unità “esistenti” di natura residenziale come richiede la norma. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 609/2021 di oggi 17 settembre, in relazione a dei lavori da eseguire su un condominio composto da 343 unità immobiliari, di cui n. 89 unità nella categoria catastale A/2, n. 26 unità nella categoria catastale F/3, n. 5 unità nella categoria catastale A/10, n. 1 unità nella categoria catastale D/1, n. 222 unità nella categoria C/6 garage e posti auto coperti.
L’Agenzia, infatti, chiarisce che la condizione indispensabile per fruire della maxi agevolazione posta dalla normativa è che gli interventi siano eseguiti su edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale, non essendo agevolabili gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. Tuttavia, la presenza delle n. 26 unità immobiliari F/3 non preclude la possibilità al condominio istante di accedere al Superbonus in relazione agli interventi che riguardano le spese comuni, delle unità residenziali e non residenziali (comprese le pertinenze), nel presupposto che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. In questa ipotesi, la fruizione del beneficio è ammessa per gli interventi sulle parti comuni (trainanti) anche per il proprietario o il detentore di unità immobiliari non residenziali ultimate (nel caso in esame di categoria catastale A10 – uffici e studi e D1 – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e che sostengono le spese per le parti comuni. In sostanza, potrà beneficiare, per gli interventi di efficientamento energetico (trainanti) della detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione delle unità immobiliari residenziali e non, comprese le pertinenze, che compongono l’edificio (con esclusione delle unità immobiliari F/3).
Riguardo al secondo quesito rappresentato dall’istante, l’Agenzia rileva che l’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio di almeno un intervento trainante consentirà, poi, a ciascun condomino, con esclusione delle unità F/3, di fruire del Superbonus, effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi trainati (al massimo due unità) che rientrano nell’Ecobonus, compresi quelli prospettati dall’istante.
La risposta n. 609/2021 è disponibile in allegato.
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Source: casaeclima.com
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