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Fisco: Il bonus facciata e la cessione del credito nel 2022 – Gazzetta di Parma – NEWS110

Risponde l’esperto Daniele Rubini e Francesca Brizzolara – Commercialisti (Studio Errei)

Ho saldato in anticipo tutto il lavoro sulla facciata che però non sarà finito entro il 2021. Ho l’asseverazione ma manca il visto di conformità perché i lavori non sono finiti e io ho pagato il saldo. Posso cedere il credito a gennaio 2022 a lavori finiti e usufruire del bonus al 90%?
Lettera firmata

La detrazione relativa al bonus facciate ha subito una sostanziale modifica con l’approvazione della legge di bilancio 2022. La percentuale di detrazione, a far data dall’01.01.2022, è passata dal 90% al 60%. Tale sostanziale riduzione ha reso meno vantaggioso ricorrere a tale tipologia di agevolazione. Molti contribuenti infatti hanno sostenuto l’intera spesa dei lavori sulla facciata nel 2021, indipendentemente dal fatto che i lavori potessero essere iniziati o terminati. Al fine di poter fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito dei bonus differenti dal 110% per i lavori sostenuti e pagati dopo il 12 novembre 2021, è opportuno precisare che il decreto antifrode prevede il possesso:

  • dell’attestazione del tecnico sulla congruità delle spese;
  • del visto di conformità rilasciato da un dottore commercialista Caaf o altri soggetti abilitati.

Per comprendere se sia possibile o meno effettuare la cessione del credito, a gennaio 2022 per spese sostenute nel 2021 riferite a lavori non ancora terminati, occorre far riferimento a quanto contenuto nella risposta del MEF all’interrogazione parlamentare del 17 novembre 2021 n.5-07055 e nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 16/e del 29 novembre 2021.
In riferimento al bonus facciate la risposta del MEF ha chiarito che non si perde il diritto alla detrazione se il pagamento dei lavori sia avvenuto entro il 31.12.2021 indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano o meno iniziati. L’importante è che tali lavori vengano successivamente ultimati. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 16/e del 29 novembre 2021, ha invece previsto, che per il rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese, documento indispensabile per la cessione del credito eo sconto in fattura, sia sufficiente che i lavori siano per lo meno iniziati. Combinando i riferimenti normativi sopra riportati, per fruire della cessione del credito del bonus facciate, nel 2022, per lavori pagati nell’anno precedente, è sufficiente che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese, dopo che i lavori siano almeno iniziati e che il soggetto che appone il visto di conformità, acquisisca l’attestazione di congruità entro il 16 marzo 2022, termine ultimo per comunicare la cessione del credito delle spese sostenute nel 2021.

In riferimento al quesito posto dal lettore, sarà sufficiente presentare tutta la documentazione per la predisposizione del visto di conformità e che il soggetto interpellato rilasci il visto ed effettui la comunicazione di cessione del credito entro il 16 marzo 2022.

© Riproduzione riservata

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