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Fondo pensione “preesistente” e fruizione di ecobonus, sismabonus e bonus facciate – Condominio Web

Fondo pensione, imposta sostitutiva e fruizione di eco bonus, sisma bonus e bonus facciate.

Il Fondo pensione c.d. “preesistente” può fruire di eco bonus, sisma bonus e bonus facciate? E se sì, la fruizione può avvenire sia in via diretta che indiretta?

Questo in sintesi il contenuto della Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 561 datata 26 agosto 2021.

Entriamo più nello specifico occupandoci, in sintesi, il contenuto dell’atto.

Il fondo prensione “preesistente” può fruire di ecobonus, sismabonus e bonus facciate? In che modo?

Partiamo come sempre dal quesito.

A porlo è un Fondo pensione senza scopo di lucro, nato nel 1957 “con la finalità di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio”.

Si spiega che detto Fondo pensione è qualificabile come fondo “preesistente”, ai sensi dell’art. 20, co. 1, del D.Lgs. n. 252/2005 e, come tale, può detenere immobili direttamente, secondo quanto previsto dall’art. 5, co. 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 62/2007.

Le risorse economiche del Fondo sono gestite secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 252/2005 e dal D.M. n. 62 del 2007, con investimenti finanziari e investimenti immobiliari anche di tipo diretto.

Il Fondo intende avviare un progetto di riconversione di un complesso immobiliare di sua proprietà nel quale saranno eseguiti interventi aventi – ritiene l’istante – le caratteristiche richieste per le detrazioni di ecobonus, sismabonus e bonus facciate.

Il quesito posto all’AdE è quindi se il Fondo pensione in questione può, come soggetto passivo IRES, beneficiare, per i suddetti interventi, delle agevolazioni previste da sismabonus, ecobonus e bonus facciate e se per gli stessi interventi possa fruire delle dette detrazioni attraverso le modalità alternative della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.

I soggetti IRES possono fruire delle detrazioni previste per ecobonus, sismabonus e facciate

L’AdE risponde al quesito affermando che il soggetto in questione può beneficiare delle detrazioni, e che può farlo non in via diretta, essendo soggetto ad imposta sostitutiva, ma solo in via indiretta cioè esercitando l’opzione di cui al detto art. 121 del Decreto Rilancio.

Vediamo in passaggi essenziali della risposta.

Per quanto riguarda l’ecobonus, l’AdE ricorda che, come ribadito dalla Circ. n. 7/E del 2021 l’agevolazione “spetta ai soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito che possiedono o detengono l’immobile oggetto dei lavori in base ad un titolo idoneo.

Trattasi delle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono un’attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i soggetti che conseguono reddito d’impresa” (Risp. n. 561/2021).

L’AdE ricorda anche che la detrazione è ammessa “per gli interventi realizzati su edifici esistenti situati nel territorio dello Stato, censiti al catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento, e su unità immobiliari di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa e/o professionale” (Risp. n. 561/2021).

Ricorda poi l’AdE che, con la Ris. n. 34/E del 2020, essa stessa, recependo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, ha affermato “che tale detrazione spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi sugli immobili da essi posseduti o detenuti a prescindere dalla loro qualificazione come “beni merce”, “strumentali” ovvero “patrimoniali”” (Risp. n. 561/2021).

Per L’AdE tali considerazioni valgono anche, “per ragioni di coerenza sistematica”, per gli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione del sisma bonus.

Inoltre, anche per quanto attiene al bonus facciate, l’AdE osserva che con la Circ. n. 2/E del 2020 è stato precisato che, “da un punto vista soggettivo, sono legittimati a fruire del “bonus facciate” tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo all’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

Trattasi, in particolare, delle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone e società di capitali)” (Risp. n. 561/2021).

L’imposta sostitutiva preclude la fruizione diretta, ma non quella indiretta delle detrazioni richieste

Passando alla seconda domanda, relativa all’esercizio dell’opzione ex art. 121 Decreto Rilancio, l’AdE prosegue evidenziando che dalle norme del detto art. 121 (in particolare, dal combinato disposto dei co. 1, lett. a) e b), e 2, lett. b), c) e d), si rinviene che i soggetti (anche incapienti) che, negli anni 2020 e 2021, sostengono le spese per gli interventi di ecobonus, sismabonus ecobonus e bonus facciate, possono esercitare l’opzione cessione del credito d’imposta/sconto in fattura e cioè “possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. “sconto in fattura”) ovvero, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione fiscale spettante ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari con facoltà, per tali ultimi soggetti, di successiva cessione” (Risp. n. 561/2021).

Tassazione patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi di pensione preesistenti

Nel caso di specie, prosegue l’AdE, l’istante si qualifica come fondo pensione “preesistente” che ha investito parte del proprio patrimonio in immobili di proprietà.

L’AdE ricorda che i fondi pensione “preesistenti”, a norma dell’art. 5, co. 2, lett. a) del D.M. 62/2007 possono “effettuare investimenti immobiliari sia in forma diretta, sia attraverso partecipazioni anche di controllo in società immobiliari (…)”.

La tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti è regolata dall’art. 17, co. 6, D.Lgs. n. 252/2005, “il quale prevede un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dello 0,50 per cento calcolata annualmente sulla porzione immobiliare di proprietà.

La base imponibile si determina, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolata come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto.

Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva è prevista nella misura dell’1,50 per cento” (Risp. n. 561/2021).

In conclusione, il fondo in esame, in qualità di soggetto IRES, potrà fruire, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 (data sino alla quale ad oggi è prevista la vigenza delle dette agevolazioni), delle detrazioni previste sismabonus, ecobonus e bonus facciate.

Dal momento che la tassazione del patrimonio immobiliare direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti, come è quello di specie, prevede un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, il fondo non potrà utilizzare direttamente le predette detrazioni in diminuzione dell’imposta lorda.

Potrà però optare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.

Ecco il link alla Risposta n. 561 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_561_26.08.2021.pdf/a97818d7-5706-7be6-180b-ea22d4b27b59

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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