

Quando è obbligatorio il Codice Identificativo di Gara
(CIG) e quando no, nel caso di eventi formativi
destinati a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni? Qual è la
differenza tra la partecipazione a un seminario e l’acquisto di un
corso di formazione?
A sciogliere i dubbi è l’ANAC, con una nuova
FAQ pubblicata sul sito dell’Autorità nella
sezione dedicata alla tracciabilità dei flussi
finanziari.
Eventi formativi per dipendenti PA: CIG sì o no?
Spiega ANAC che la partecipazione di un dipendente pubblico a un
seminario o a un convegno, anche
se l’iscrizione è sostenuta economicamente dall’amministrazione di
appartenenza, non configura un appalto di servizi.
Di conseguenza, non è soggetta all’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari previsto dalla legge n. 9/2014.
Sul punto, l’Autorità ha richiamato l’art. 25, comma 2,
lett. a) del D.L. n. 66/2014, secondo cui
tali spese non rientrano tra quelle da sottoporre a monitoraggio
con CIG.
Diverso è il caso in cui l’ente pubblico acquisti un
corso di formazione strutturato per i propri dipendenti.
In questo caso si configura
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