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Fotovoltaico con il superbonus – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

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Superbonus del 110% anche per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul terreno di pertinenza dell’unità abitativa oggetto di interventi di riqualificazione energetica.

Così l’Agenzia delle entrate che, con una risposta (n. 171) ad una precisa istanza di interpello, ha fornito il proprio indirizzo, nell’ambito dell’applicazione della detrazione maggiorata, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.

L’istante ha fatto presente di essere intenzionato a eseguire interventi di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare di proprietà, nel rispetto delle disposizioni, di cui al citato art. 119, necessariamente trainanti (quindi cappotto, sostituzione impianto di riscaldamento o sisma bonus), realizzando contestualmente e come intervento trainato, un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione ma collocato, non sull’edificio oggetto degli interventi di efficientamento, ma su un terreno, comunque all’interno della proprietà del medesimo edificio.

Per maggiori informazioni, il contribuente precisa che esclusivamente il campo fotovoltaico, costituito dai pannelli solari, sarà posizionato sul terreno mentre il contatore di prelievo ed immissione, gli inverter e gli impianti di accumulo saranno installati sull’edificio al servizio dell’abitazione stessa, essendo il Pod di riferimento quello originario dell’abitazione.

L’istante, nelle conclusioni e nella soluzione prospettata ritiene, nonostante la detta collocazione dei pannelli sul terreno adiacente, di poter fruire della detrazione maggiorata del 110%, anche su detto intervento trainato.

L’Agenzia delle entrate ricorda che per ottenere la detrazione del 110% si deve far riferimento ai contenuti del citato art. 119 del dl 34/2020, che ci si deve riferire alle spese sostenute dall’1/7/2020 al 31/12/2021 (di fatto al 30/6/2022) e che le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi sono contemplati nei commi da 1 a 8 del detto articolo, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è stato definito dai commi 9 e 10.

Ricorda ancora che l’art. 121 del dl 34/2020 prevede la possibilità, in luogo della detrazione diretta, di procedere con la cessione e sconto in fattura del credito d’imposta maturato, con una eventuale e diversa ripartizione (quattro anziché cinque) della spesa, limitatamente a quelle sostenute nel 2022, in ossequio a quanto stabilito con il comma 66, art. 1 della legge 178/2020.

L’Agenzia delle entrate, peraltro, aveva già fornito, con un recente documento di prassi (circ. 30/E/2020 risposta 4.3.2), un indirizzo su una fattispecie simile precisando che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

Nel medesimo documento, infatti, era stato chiarito che ai fini del superbonus, l’installazione degli impianti, eseguita congiuntamente ad un intervento trainante, può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari, nel rispetto delle ulteriori condizioni, come la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) spa, con le modalità di cui al comma 3, dell’art. 13 del dlgs 387/2003, e il rispetto dell’ammontare massimo della spesa non superiore a 48 mila euro o, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

In applicazione di tale principio, pertanto, era già stato affermato che la detrazione spetta anche nel caso in cui l’installazione dei pannelli sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio come, per esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

In aggiunta, nella risposta in commento, l’Agenzia delle entrate rileva che con la modifica al comma 5 dell’art. 119 del dl 34/2020, recata dalla lettera i), comma 66, dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), il legislatore ha introdotto la possibilità di beneficiare del 110% per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Di conseguenza, l’agenzia non ha potuto che concludere, sulla base delle norme richiamate e degli indirizzi di prassi citati, che all’istante non è preclusa la fruizione del 110%, in relazione alle spese per l’installazione dell’impianto fotovoltaico sul terreno di pertinenza dell’abitazione oggetto di interventi di riqualificazione energetica.

© Riproduzione riservata

Source: italiaoggi.it

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