In presenza di una domanda di condono pendente, l’intervento di
frazionamento dell’immobile – che viene eseguito senza
opere e per mero scorporo catastale – non necessita della
previa richiesta del Permesso di Costruire e non
costituisce un ulteriore abuso idoneo a
precludere la sanatoria.
Difatti, il frazionamento che avviene senza opere e non comporta
modifiche a volumetria, sagoma e superficie, non solo può essere
consentito anche con condono pendente, ma necessita inoltre di
essere valutato in merito alla compatibilità
paesaggistica qualora i lavori venissero realizzati in
un’area vincolata.
Condono pendente: possibile frazionamento senza incrementi
A chiarirlo è il TAR Sicilia con la sentenza
del 16 ottobre 2024, n.
2876 che ha accolto il ricorso per
l’annullamento del diniego di rilascio della compatibilità
paesaggistica per opere di frazionamento avvenute in presenza di
una domanda di condono pendente, richiesta ai
sensi della Legge n. 47/1985 (Primo Condono
Edilizio).
In proposito, si precisa che
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