Giustizia tributaria: pubblicata il 15 marzo 2021 la seconda edizione del Massimario della giurisprudenza di merito. Dall’Ecobonus, alla residenza fiscale all’estero, al regime in materia di giochi e scommesse, questi alcuni temi riferiti alle pronunce più significative e controverse emesse nel 2019.
Giustizia tributaria: è disponibile dal 15 marzo 2021 sia in formato cartaceo che online la seconda edizione del Massimario nazionale della giurisprudenza di merito.
Hanno contributo alla stesura il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Ministero dell’Economia e delle finanze, l’Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Consiglio Nazionale Forense.
Si tratta di un lavoro di raccolta ed elaborazione che replica il precedente del 2019 e contiene una selezione di massime estratte dalle pronunce tributarie più rilevanti e controverse emesse in tutta Italia tra luglio 2018 e giugno 2019.
Tra i temi più scottanti una menzione speciale la meritano l’Ecobonus e le indicazioni procedurali per fruire del beneficio. O ancora, le pronunce riguardanti l’onere probatorio per dimostrare la residenza all’estero ai fini fiscali o le sentenze significative in materia di giochi e scommesse.
Giustizia tributaria, dall’Ecobonus alle scommesse: pubblicato il secondo Massimario nazionale
Per dare alla possibilità al maggior numero di utenti possibili di consultarla, la seconda edizione del Massimario della giurisprudenza tributaria di merito è disponibile sia in formato cartaceo che in formato digitale.
Il Massimario online è infatti facilmente scaricabile accedendo ai siti istituzionali di tutti i soggetti partecipanti al progetto, ovvero Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, MEF, Agenzia delle Entrate, CNDCEC e il Consiglio Nazionale Forense.
Nella raccolta si hanno a disposizione le pronunce considerate maggiormente significative messe tra il secondo semestre del 2018 e il primo semestre del 2019. La prima edizione del 2019, infatti, si riferiva al periodo immediatamente precedente.
Argomenti di maggiore interesse, tra i molti orientamenti che hanno trovato spazio all’interno del Massimario, spiccano le pronunce in tema di Ecobonus, l’agevolazione che consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
Ecco, quindi, che la comunicazione all’Enea di fine lavori deve avvenire entro il termine perentorio di 90 giorni, pena la decadenza dal beneficio.
Non si tratta, infatti, di una semplice formalità ma costituisce presupposto per consentire all’ente altamente specializzato di valutare gli interventi realizzati e i dati contenuti nell’attestazione di certificazione energetica.
Sempre tra le massime degne di nota, peraltro, si può citare quella sul riconoscimento dell’agevolazione al solo sussistere dei requisiti specifici (art.1, comma 344 L. n. 296/2006 e art. 2 D.M. MISE del 19 febbraio 2007).
Requisiti che, riporta l’estratto selezionato dagli esperti, sono l’aver sostenuto una spesa per gli interventi indicati che devono riguardare edifici già esistenti nel possesso o nella detenzione del soggetto beneficiario. Non sono, quindi, necessari ulteriori requisiti quali la strumentalità dei beni all’esercizio dell’attività di impresa.
Massimario nazionale della giustizia tributaria: residenza fiscale all’estero e giochi e scommesse
Un altro tema rilevante che rientra tra le pronunce di merito individuate è quello relativo alla presunzione di residenza all’estero ai fini fiscali.
Ai fini della residenza in Stati esteri a regime nazionale agevolato i cittadini italiani cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente ed immigrati in uno degli Stati a regime fiscale agevolato devono considerarsi residenti in Italia salvo diversa prova contraria.
A tal fine assume rilevanza la nozione di domicilio, caratterizzata dall’elemento soggettivo e cioè dall’intenzione di porre in quel luogo il centro dei propri interessi che, se eletto nello Stato estero può essere considerato elemento di prova.
Un altro tema a cui gli esperti hanno prestato attenzione è quello relativo al regime fiscale in ambito di giochi e scommesse. Il Massimario, infatti, vi ha dedicato un intero paragrafo.
Una fra tutte, la VII Sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana che, con la sentenza numero 1376/2018 ha stabilito che gli apparecchi che erogano vincite in denaro o in natura sono soggette solo in astratto al Prelievo Unico Erariale e, infatti, l’onere della prova dell’erogazione della vincita al soggetto impositore.
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