Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs.
n. 36/2023) ha espressamente introdotto la richiesta del
certificato del casellario dei carichi pendenti
relativamente a gravi illeciti professionali (art.
95, comma 1, lett. e), elencati all’art. 98 e come previsto
dall’articolo 27 del d.P.R. n. 313/2002.
Certificato carichi pendenti: quando va richiesto
A questo proposito, una SA chiede se la richiesta del
certificato vada sempre fatta, oppure se sia necessaria solo in
caso di fondato dubbio (per esempio: articoli di giornale, notizie
sul web, segnalazioni, etc.), o, ancora qualora venga indicato nel
DGUE dall’operatore economico.
Sulla questione il MIT, con il
parere del 26 settembre 2024, n. 2722, ha
spiegato che, in generale, in relazione ai controlli delle
situazioni che non determinano automaticamente l’esclusione dalla
gara, è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di
procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi
pendenti, il cui esito sarà eventualmente ripreso nella motivazione
del provvedimento di
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