Nell’ambito degli illeciti professionali, va esclusa ogni
possibile forma di automatismo fra i provvedimenti
assunti dall’autorità giudiziaria (compreso il rinvio a giudizio) e
le scelte della stazione appaltante.
Ne deriva che qualora decida di escludere da una procedura un OE
per grave illecito professionale, la SA deve
attivare il contraddittorio procedimentale, finalizzato a fornire
una motivazione adeguata e puntale del successivo
provvedimento.
Gravi illeciti professionali: no ad automatismi
escludenti
Sulla base di questi presupposti, il TAR
Sicilia con la sentenza del
7 ottobre 2024, n. 3300, ha accolto il ricorso
proposto contro il provvedimento di esclusione da una procedura
negoziata mediante RDO sul MEPA dell’OE risultato
aggiudicatario.
Dalla verifica dei requisiti era emerso tra i carichi pendenti
il rinvio a giudizio nei confronti del legale rappresentante della
società, per il reato di cui all’art. 353 c.p (turbata libertà
degli incanti), motivo per cui la SA aveva disposto l’esclusione
della concorrente dalla procedura.
Nel provvedimento di esclusione la SA ha
fatto riferimento:
- alla particolare gravità
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