

L’esistenza di cause di esclusione non
automatica come l’esistenza di gravi illeciti
professionali impone alla SA l’instaurazione di un
contraddittorio con l’OE interessato, in assenza del quale
l’eventuale provvedimento di esclusione è illegittimo.
Esclusione per gravi illeciti professionali: illegittima senza
contraddittorio
Sulla base di questi presupposti, il TAR
Piemonte con la sentenza
del 12 febbraio 2025, n. 340, ha accolto il ricorso di
un OE nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di
servizi.
La commissione aveva estromesso l’offerta della ricorrente
sostenendo che il ribasso presentato fosse “irregolare”, atteso che
questo doveva essere applicato alla base d’asta con sottrazione dei
costi della manodopera. Al contrario, la ricorrente aveva
indicato un ribasso da applicare all’intera base
d’asta. L’esclusione è stata motivata dall’impossibilità
per i commissari di poter interpretare la reale volontà della
concorrente, con la conseguente necessità di pervenirne
all’esclusione.
Non solo: sempre nei confronti della ricorrente, è stata
disposta la risoluzione, per gravi e ripetuti inadempimenti
contrattuali, di un contratto in essere e
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