Perché si possa applicare l’esclusione
automatica prevista dall’art. 94, comma 5, lett. a) del
codice, la sanzione interdittiva, dell’art. 9, comma 2, lett. c)
del d.lgs. n. 231/2001, deve essere esecutiva, per cui qualora
venga irrogata con sentenza è necessario che la condanna penale sia
definitiva ed esecutiva.
In caso di sentenza di condanna non definitiva, la stazione
appaltante deve invece valutare il
reato-presupposto ex d.lgs. n. 231/2001,
nell’ambito del grave illecito professionale, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 98, comma 3, lett. h), n. 5)
e comma 6, lett. h), del codice che annettono rilevanza, anche a
carico dell’operatore economico ex d.lgs. 231/2001, alla contestata
o accertata commissione dei reati-presupposto della responsabilità
amministrativa dell’ente, indipendentemente dall’applicazione di
sanzioni interdittive.
Gravi illeciti professionali: i presupposti per l’esclusione
automatica
Sono queste le indicazioni di ANAC contenute
nella delibera del 14 gennaio 2025,
n. 9 come parere di precontenzioso sull’applicazione
delle cause di esclusione per gli operatori economici destinatari
di sanzioni interdittive.
In particolare,
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