Una remissione in bonis o una rimessione in termini. Non è uno scioglilingua, ma le due possibili soluzioni per risolvere il problema dei tempi di accettazione da parte del GSE dell’istanza finalizzata alla conclusione del contratto di cessione dell’energia prodotta e non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
Il problema. L’articolo 119, comma 7, del Decreto Legge n. 34 del 2020 dispone che la detrazione prevista per l’installazione di impianti fotovoltaici e dei correlati sistemi di accumulo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia prodotta e non autoconsumata. Tale condizione, in particolare, si realizza con la formalizzazione del contratto di cessione a favore dell’ente per l’energia.
In considerazione del lungo iter procedimentale per addivenire al risultato descritto, l’Amministrazione finanziaria è intervenuto sul tema ammettendo che il contribuente possa fruire del Superbonus anche nelle more del perfezionamento del contratto di cessione
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