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Guida al bonus facciate: come funziona – FASI – Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti

FASI: Funding Aid Strategies Investments

Bonus facciate - Photo by Chait Goli from PexelsAggiornata a luglio, la nuova guida del Fisco sul bonus facciate 2021 è un valido strumento per chi intende accedere all’agevolazione del 90% per abbellire gli edifici delle nostre città. La guida infatti, si legge nell’introduzione, “intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il bonus facciate, illustrando modalità e adempimenti”.

I chiarimenti del fisco sul bonus facciate

Introdotto per la prima volta nel 2020 e prorogato al 2021, il bonus facciate riguarda le spese per gli interventi di pulitura, tinteggiatura, recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici.

Ciò nonostante risulta utile la guida pubblicata a luglio 2021 dell’Agenzia delle entrate che – con un anno di esperienza sulle spalle – chiarisce il quadro degli interventi agevolabili e fa il paio con il vademecum di gennaio dall’ENEA relativo agli interventi di efficientamento energetico delle facciate che richiedono il suo avallo.

Che cos’è il bonus facciate

Il bonus facciate è un’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione Irpef e Ires, concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. 

In particolare si tratta di una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Come per altri bonus, al posto della detrazione d’imposta, il beneficiario può decidere di recuperare le cifre spettanti in altri due modi:

  • la cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta (di importo pari alla detrazione spettante), con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (comprese le banche e gli altri intermediari finanziari).

Preme sottolineare che a differenza di altre agevolazioni sulla casa, per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa. 

Proroga bonus facciate al 2021

Per quali interventi si può richiedere il bonus facciate?

Come già detto, la detrazione spetta per lavori finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna di edifici, nel rispetto però di una serie di requisiti.

Anzitutto al bonus facciate possono accedere solo gli immobili ubicati nelle zone A o B previste dal decreto ministeriale n. 1444/1968. Parliamo quindi dei centri storici (zone A) e di altre parti edificate del territorio (anche solo in parte), considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Quanto ai lavori, sono ammessi gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. In particolare, si tratta dei lavori:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. In questi casi l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti.

L’agevolazione, quindi, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno e visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Ad esempio, sono agevolabili gli interventi di decoro urbano quali i lavori su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e relativi alla sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Inoltre, rientrano tra le spese agevolabili, sempre a titolo d’esempio, quelle per effettuare le perizie e i sopralluoghi, rilasciare l’attestato di prestazione energetica, installare i ponteggi, smaltire i materiali rimossi per eseguire i lavori.

Per gli interventi che invece sono effettuati sulle facciate interne dell’edificio, il bonus non spetta se non sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Chi può richiedere il bonus facciate?

Possono usufruire del bonus facciate tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento (inclusi gli affittuari, purché i lavori abbiano il consenso del proprietario). 

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:  

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni  
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale  
  • le società semplici 
  • le associazioni tra professionisti  
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). 

La detrazione invece non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Possono infine fruire della detrazione anche i familiari conviventi e i conviventi di fatto con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), purchè sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e siano intestatari dei bonifici.

Il vademecum ENEA sul bonus facciate

Il 25 gennaio 2021 l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha pubblicato, invece, un vademecum incentrato sui lavori che hanno un impatto sul profilo energetico dell’edificio e per i quali occorre trasmettere i dati all’Agenzia.

Parliamo quindi degli interventi che interessano le strutture opache verticali delle facciate esterne e che sono influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti.

Oltre a ribadire gli elementi base del bonus (interventi ammessi, beneficiari e tipologia di agevolazione), il vademecum ricorda i documenti che debbono essere inviati all’ENEA. Si tratta in particolare della “Scheda descrittiva dell’intervento” redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) e che deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori (o di collaudo delle opere) esclusivamente tramite l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori.

Utile è anche l’elenco con i documenti che devono essere conservati come: la “scheda descrittiva dell’intervento” con il codice CPID assegnato dal sito ENEA; l’asseverazione; l’APE; etc.

Risulta infine comoda la tabella di sintesi (sulla normativa di riferimento, i documenti e i valori della trasmittanza termica finale U) che ha come spartiacque il 6 ottobre 2020, data di entrata in vigore del “Decreto Requisiti tecnici” che definisce il profilo degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

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