L’agevolazione è subordinata in primis al fatto che gli interventi per abbattimento delle barriere architettoniche siano eseguiti congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica
Nella Legge di Bilancio è stata prevista la possibilità di godere del superbonus 110% su lavori edilizi di efficientamento energetico. Come avevamo avuto modo di riferirvi, tale agevolazione può essere goduta anche per alcuni lavori destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche, al verificarsi di alcune condizioni. Vediamo in quali casi e per quali interventi, grazie alle informazioni sintetizzate nella nuova Guida al Superbonus della Agenzia delle Entrate (trovate il link a fondo articolo per scaricarla, ndr) , aggiornata a marzo 2021.
IN COSA CONSISTE LA MISURA
L’agevolazione fiscale del nuovo Superbonus 110% consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici. In particolare, il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.
A QUANTO AMMONTA LA DETRAZIONE
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, per la spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2021, e in 4 quote annuali di pari importo per le spese effettuate nell’anno 2022.
INTERVENTI TRAINATI
Inoltre, il Superbonus spetta anche per le alcune ulteriori tipologie di interventi (che vengono chiamati. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con altri, trainanti.
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Nel caso dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, tra gli interventi trainati contemplati, si trovano quelli previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986 [n.d.r. così come modificato dalla Legge del 23/12/2014 n. 190 Articolo 1], finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021).
Si tratta, in particolare, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione.
Tali interventi devono però essere realizzati congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale previsti, ovvero interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti).
Per questi interventi la spesa massima consentita è di 96.000 euro.
CESSIONE DEL CREDITO
Si segnala che, così come per tutti gli altri interventi trainati e trainanti che beneficiano del Superbonus, anche per gli interventi trainati finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni è prevista l’opzione della la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Per approfondire:
Guida superbonus Agenzia Entrate
Redazione
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Source: disabili.com
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