Le Entrate con la maxi circolare n 24 di ieri 7 luglio offrono per la Dichiarazione dei redditi 2022 una raccolta con trattazione sistematica delle disposizioni normative e delle indicazioni di prassi riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria.
La Raccolta è il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF con l’obiettivo di offrire a tutti gli operatori uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale; la circolare costituisce, al contempo, per tutti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività nella fase di controllo formale delle dichiarazioni.
Si specifica che essa fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, dell’8 luglio 2020, n. 19/E e del 25 giugno 2021, n. 7/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2021.
Al fine di consentirne una più agevole consultazione, viene confermata l’esposizione argomentativa per paragrafi che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse (come dimostra anche l’indice della circolare, che contiene espressamente il rigo di riferimento del modello dichiarativo).
Peraltro i singoli paragrafi sono strutturati in modo autonomo e indipendente. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti per risolvere dubbi interpretativi in relazione a specifiche casistiche.
Viene specificato che in sede di controllo documentale, possono essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificamente indicata nella circolare.
Rimane fermo il potere di controllo dell’Agenzia nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali, nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui all’art. 38 del medesimo decreto.
Si noti in allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d’imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.
Infine viene specificato che saranno oggetto di trattazione in un documento di prassi separato le detrazioni pluriennali relative ad immobili (recupero del patrimonio edilizio, Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Ecobonus e Superbonus).
Sinteticamente si riportano alcuni crediti di imposta come evidenziati dalla stessa agenzia spettanti per il 2021 che compaiono nella dichiarazione dei redditi 2022:
- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. L’importo del credito spettante non può eccedere i 60mila euro
- alle persone fisiche non esercenti attività economiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a mille euro per ciascuna unità immobiliare
- per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 da soggetti che, al momento della stipula del contratto, non hanno ancora compiuto 36 anni di età e hanno un Isee non superiore a 40mila annui, è riconosciuta l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa e, per le compravendite soggette a Iva, anche un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto; e l’esenzione dalla sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
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