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Guida Sismabonus Ecobonus aree terremotate: pubblicata una raccolta di quesiti e soluzioni – Ediltecnico.it – il quotidiano online per professionisti tecnici

Guida sismabonus ecobonus zone terremoto

La guida per gli incentivi fiscali Sismabonus ed Ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici raccoglie una serie di quesiti e soluzioni con l’obiettivo di mettere a disposizione delle strutture impegnate nei processi di ricostruzione e degli operatori del settore chiarimenti utili alla risoluzione delle problematiche, di natura interpretativa e applicativa, circa la fruizione dei contributi e delle agevolazioni fiscali introdotte con l’articolo 119 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020).

L’esigenza di maggiori chiarimenti, emersa fra gli operatori del settore, è legata alle novità che hanno interessato il Sismabonus e l’Ecobonus e alle successive integrazioni che ha subito l’articolo 119 con il Dl 77/2021. Qui abbiamo parlato dell’ultima versione del famigerato articolo scaricabile in pdf >> Superbonus CILA e sanatoria abusi edilizi. Chiarimenti e novità operative Semplificazioni

Il Dl Rilancio è stato interessato da successive integrazioni, come l’incremento del 50% dell’importo massimo della spesa ammissibile al beneficio e l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni Sismabonus ed Ecobonus, nei termini della citata maggiorazione del 50%, a beneficio di tutti i territori colpiti da eventi sismici dopo il 2008.

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Per rispondere alla necessità di chiarimento, il Dipartimento “Casa Italia” della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia delle Entrate hanno predisposto una guida con il supporto del Ministero della transizione ecologica –MITE, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’ENEA.

>> 5 anni sisma centro Italia. Criticità e idee per migliorare la sicurezza dell’edilizia civile

Nella guida vengono presentati sotto forma di quesiti, le problematiche e i chiarimenti esplicativi, circa la disciplina fiscale di cui ai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater dell’articolo 119 e chiarite le nozioni di eccedenza e alternatività, relative alla fruizione delle agevolazioni fiscali e dei contributi per la ricostruzione.

Ci sono anche chiarimenti su:

  • aggregati edilizi composti da distinte unità immobiliari, nei centri storici,
  • immobile affetto da difformità edilizie,
  • modalità di sviluppo delle attività progettuali e tecniche strumentali all’esecuzione degli interventi,
  • quando rinunciare al contributo per la ricostruzione, preferendo le agevolazioni fiscali nella misura maggiorata del 50% dei limiti di spesa, ai sensi del comma 4-ter.

Vediamo nel dettaglio alcune domande con relativo chiarimento.

Leggi anche: Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni

Guida Sismabonus Ecobonus aree terremotate – Indagini specilistiche

Le eventuali indagini specialistiche, geologiche o sui materiali, che eccedono il contributo per la ricostruzione, previsto dalla specifica disciplina normativa per le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione, possono usufruire delle agevolazioni fiscali?

Come chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate, le agevolazioni fiscali spettano al contribuente qualora questi sostenga spese correlate agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Fra queste, sono comprese le spese sostenute per la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori, quali l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione, fermo restando che le predette spese eccedano il contributo per le attività tecniche.

Diagnostica delle strutture esistenti

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Il volume, concepito per essere utilizzato nella pratica quotidiana, sia dello studio professionale che della P.A. che si occupa di appalti e lavori pubblici, fornisce una guida di rapida e concreta consultazione dedicata alla diagnostica strutturale, per la corretta…

Guida Sismabonus Ecobonus aree terremotate – Aggregati edilizi

In caso di rinuncia al contributo per la ricostruzione da parte di una o più unità strutturali, occorre la presentazione di un nuovo progetto alle strutture impegnate nei processi di ricostruzione?

Qualora ricorrano le condizioni per la rinuncia al contributo per la ricostruzione da parte di uno o più dei proprietari degli immobili costituenti l’aggregato edilizio, ovvero sia tecnicamente possibile risolvere la continuità strutturale fra le singole unità immobiliari appartenenti alle cosiddette “Unità Minime di Intervento”, è necessario che il tecnico incaricato della progettazione dell’intervento presenti nuovamente la documentazione progettuale alle strutture impegnate nei processi di ricostruzione, in quanto occorre adeguare le previsioni progettuali originariamente ipotizzate alla diversa configurazione dell’intervento, alla luce della indipendenza strutturale conseguita, tenendo comunque conto delle eventuali correlazioni presenti fra l’area di progetto e il contesto nel quale esso si inserisce.

>> Super Sismabonus, unità strutturale e centri storici. La parola del CSLLPP

Qualora la rinuncia al contributo per la ricostruzione sia espressa dalla totalità dei proprietari delle unità immobiliari dapprima riuniti in consorzio, non occorre presentare integrazione della documentazione progettuale inizialmente depositata, in quanto le condizioni progettuali non sono mutate, se non con esclusivo riferimento alle fonti di finanziamento dell’intervento stesso, per il tramite dei benefici fiscali e non del contributo per la ricostruzione.

>> Super Sismabonus centro storico. No per unità autonome, sì per progetti unitari

Pertanto, alla presentazione della dichiarazione del proprietario dell’immobile di rinuncia al contributo per la ricostruzione, resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000 secondo le modalità stabilite da ciascuna delle strutture impegnate nei processi di ricostruzione, si allega la documentazione progettuale adeguata soltanto nell’ipotesi in cui il progetto inizialmente presentato abbia subìto modifiche sostanziali dal punto di vista tecnico.

Non perderti: Aggregati nei centri storici: Super Sismabonus sì o no?

Guida Sismabonus Ecobonus aree terremotate – CILA e conformità urbanistica

Si può beneficiare delle agevolazioni fiscali su un immobile che presenta difformità edilizie consistenti in aumenti volumetrici, quali ampliamenti o sopraelevazioni, non ancora oggetto di sanatoria?

In materia di conformità urbanistica ed edilizia si osserva che i processi di ricostruzione degli immobili ubicati nei Comuni interessati da un evento sismico, sono disciplinati dalle specifiche disposizioni normative valide per ciascuna di queste aree: tale disciplina normativa ha natura speciale, ovvero derogatoria, rispetto alla disciplina generale di settore. Pertanto, ai fini della verifica della conformità urbanistica degli interventi di rimessa in pristino degli edifici danneggiati dal sisma, compresi i casi di demolizione e ricostruzione, si applica la disciplina speciale ivi prevista, in deroga alle norme del Testo unico dell’edilizia (Dpr n. 380/2001).

>> Doppia conformità, il presupposto necessario per la sanatoria edilizia

Alla luce dell’emanazione del decreto legge n. 77/2021, recante la modifica del comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, è venuto meno l’onere di accertare la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, prevedendosi una limitazione delle fattispecie al cui ricorrere si determina la decadenza del beneficio fiscale, circoscrivendo l’applicazione dell’articolo 49, comma 1, del Dpr n. 380/2001 ai soli casi riportati al penultimo periodo del comma 13-ter.

>> Verifiche di conformità per la commercializzazione degli immobili: come fare una due diligence?

Con la presentazione della CILA, titolo abilitativo richiesto ai fini dell’esecuzione dei lavori rientranti nella disciplina del Superbonus, il tecnico è tenuto a rappresentare fedelmente lo stato dei luoghi; qualora siano evidenziate delle difformità rispetto all’ultimo titolo edilizio, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e repressione contro gli abusi, nonché del potere sanzionatorio previsti dall’ordinamento, l’Ente locale potrà porre in essere i provvedimenti ivi previsti, quali la sospensione dei lavori, gli ordini di restituzione in pristino o l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, facendo tuttavia salva la fruizione delle agevolazioni fiscali, in quanto la presentazione della CILA è comunque conforme all’elenco di casi sopra anticipato.

> Scarica la guida Sismabonus Ecobonus territori colpiti dal sisma pdf <

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Foto:iStock.com/zenaphoto

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