Le principali novità e i chiarimenti relativi alle domande più frequenti sul bonus vacanze.
Bonus vacanze e non solo: le misure per il turismo nel dl Rilancio
Cos’è il bonus vacanze?
Introdotto dall’articolo 176 del decreto Rilancio, il bonus vacanze consiste in un voucher fino a 500 euro per le famiglie con un reddito medio-basso che decidono di trascorrere le vacanze presso le strutture ricettive italiane, tra cui alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast.
Possono ottenere l’incentivo i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Lo sgravio è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare ed è rapportato al numero di componenti del nucleo familiare, quindi:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone,
- 300 euro per nuclei da due persone,
- 150 euro per quelli composti da una persona.
Il bonus è fruibile nella misura dell’80% della spesa, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore. Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
Lo sconto applicato come bonus vacanze sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche ad istituti di credito.
Ai fini del riconoscimento del credito:
- le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva;
- il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Legge di Bilancio 2021: cosa prevede il pacchetto turismo
Bonus vacanze: chi, come e quando
Con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti interpretativi sul bonus, anche noto come tax credit vacanze, indicando chi sono i beneficiari, come accedere al beneficio e le tempistiche per utilizzarlo o cederlo.
Cessione del bonus
L’alternativa all’utilizzo in compensazione è rappresentata dalla possibilità di cedere il credito d’imposta, anche parzialmente, a terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia. Il cessionario, a sua volta, può trasferirlo ovvero utilizzare il credito d’imposta, non ulteriormente ceduto, con le stesse modalità previste per il cedente, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la stessa piattaforma.
Nel “Manuale cessione crediti“, disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate nell’area tematica dedicata al bonus vacanze, è illustrato il semplice tracciato da seguire per effettuare l’operazione di cessione del credito.
Si può restituire il bonus?
Se il bonus vacanze è stato indebitamente fruito, lo si può restituire, senza sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, compilando gli appositi campi del modello prescelto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 66 del 1° febbraio 2021 ad un contribuente che aveva compilato in modo errato il modello ISEE.
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