Con le Risposte ad istanza di interpello n. 318 e 320 del 10 maggio 2021, l’Agenzia Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al “sismabonus acquisti”.
L’Agenzia ha confermato che, ai fini dell’agevolazione, qualora non via sia coincidenza tra il soggetto che ha provveduto a demolire i preesistenti immobili e il proprietario dell’area oggetto di valorizzazione, non è necessario che l’impresa esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico, essendo possibile che tali lavori siano commissionati a un’altra impresa esecutrice.
È tuttavia necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’impresa “astrattamente idonea” ad eseguire tali lavori. A tal fine rilevano ad esempio il codice ATECO oppure la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale. In caso contrario, la misura agevolativa in esame non può essere riconosciuta.
L’Agenzia Entrate ha inoltre precisato che l’agevolazione spetta agli acquirenti delle unità immobiliari risultanti dopo i lavori di demolizione e ricostruzione anche qualora l’immobile fosse originariamente accatastato in A/1, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020.
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