Martedì, 22 marzo 2022
In Sardegna non possono sfruttare il Superbonus 110% coloro che decidono di demolire e ricostruire un fabbricato, ma si devono invece accontentare dell’Ecobonus 50%. A chiarirlo è il Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Oristano, presieduto da Fulvio Deriu. Questo perché l’isola è inserita nella zona sismica 4 e non nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
“Al fine di fornire una corretta interpretazione”, si legge in una nota diffusa dal presidente Deriu, “si rimanda alla risposta 516 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate, ove viene specificatamente chiarito quanto sopra rappresentato, asserendo che: ‘In particolare, nell’ambito degli interventi trainanti, il Superbonus spetta, ai sensi del citato comma 4 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, a fronte del sostenimento delle spese per interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico degli edifici stessi, di cui ai predetti commi dell’articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013. Si tratta, in particolare, degli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003′. Tale chiarimento”, prosegue il Consiglio provinciale dei geometri, “è ritenuto doveroso, sia per mera trasparenza amministrativa, che per il fatto che si è venuti a conoscenza di talune iniziative da intendersi quali manifestazioni di intenti”.
“Qualora il cittadino”, analizza ancora Deriu, “fuorviato da una mala informazione di merito, aderisse a un intervento di demolizione e ricostruzione ammesso unicamente con l’Ecobonus 50% (per la Regione Sardegna), sfruttando però i benefici propri del Superbonus 110%, si vedrebbe contestare l’attuazione dell’intervento, dagli enti preposti alla verifica e/o controllo, unicamente ad intervento concluso ovvero in corso d’opera. Tale contestazione”, conclude il presidente dei geometri oristanesi, “implicherebbe un ingente danno a tutti gli attori coinvolti nell’intervento, specie per il committente che dovrebbe restituire la somma indebitamente goduta, con l’aggravio delle sanzioni di merito”.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.