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I nuovi codici tributo per cessione del credito e sconto in fattura di superbonus e bonus casa – idealista.it/news

Sono pronti i codici tributo da utilizzare nel modello F24 in compensazione dei crediti ceduti o degli sconti praticati in fattura per il superbonus 110 e gli altri bonus casa. I nuovi codici valgono per la cessione del credito e lo sconto in fattura comunicati all’Agenzia a partire dal 17 febbraio 2022.

PDF icon risoluzione-ade-12-14032022.pdf

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato i nuovi codici tributo con la risoluzione n 12/E del 14 marzo 2022. Nella risoluzione si specifica che per le comunicazioni delle opzioni inviate fino al 16 febbario (per la cosiddetta fase transitoria) si utilizzano i codici tributo istituiti con la risoluzione n 83/E del 28 dicembre 2020.

PDF icon risoluzione-n.-83-del-28122020_v2.pdf

Cessione del credito: i codice tributo

Questi sono i nuovi codici tributo per la compensazione nel modello F24 dei crediti ceduti o degli sconti praticati in fattura.

  • “7701” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7702” denominato “CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7703” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7704” denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7705” denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7706” denominato “CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7707” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7711” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7712” denominato “SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  •  “7713” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  •  “7714” denominato “SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  •  “7715” denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;
  •  “7716” denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “7717” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.

In sede di presentazione del modello F24, attraverso i servizi telematici delle Entrate, i codici tributo elencati sono presenti nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensanti” e, nei casi in cui il contribuente proceda al riversamento del credito compensanto, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”

Source: idealista.it

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