Widget Image
Posts Popolari
Seguiteci anche su:

HomeCategorieSisma BonusIl 110% vuole il riscaldamento – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

Il 110% vuole il riscaldamento – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

Superbonus

Per gli interventi di efficientamento energetico deve essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, si è esonerati dal produrre l’Ape (Attestato di prestazione energetica) iniziale. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 557 del 2021 diffusa ieri. Nel caso di specie, l’unità immobiliare C/2 descritta nell’istanza, non essendo dotata di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere agli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall’articolo 119, comma 1, lettere a) e b) del dl n. 34 del 2020, e di conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche gli interventi trainati previsti dal comma 2 del medesimo articolo. Di qui il disco rosso all’accesso al superbonus del 110% sia per i lavori trainanti di isolamento termico delle superfici opache verticali sia per i lavori trainati elencati dall’istante.

Con la risposta n. 556/2021, l’Agenzia ha chiarito una serie di punti intervenendo tra l’altro sulla possibilità di coesistenza sullo stesso edificio e nell’ambito di un unico progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di detrazioni relative all’ecobonus in capo all’impresa e sismabonus acquisti in capo agli acquirenti delle unità immobiliari in quanto tali agevolazioni si riferiscono a voci di spesa diverse. L’amministrazione fa presente che «laddove l’impresa di costruzione possa identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi di ecobonus disciplinati dall’articolo 14 del (…) decreto legge n. 63 del 2013, la predetta detrazione non è incompatibile con la detrazione spettante all’Istante (sismabonus acquisti) all’atto dell’acquisto delle unità immobiliari».

La risposta 554/2021 ha infine riguardato l’asseverazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Nel caso in esame, i lavori, poi sospesi, erano iniziati nel 2018 e la nuova comunicazione di inizio lavori è presentata in ottemperanza al permesso di costruire a completamento e sostanziale collegamento con quest’ultimo, in mancanza di un parere dell’Ufficio tecnico del comune che attesti che la data di presentazione della variante al permesso di costruire possa essere considerata una diversa e successiva data di inizio del procedimento autorizzatorio, la normativa da applicare per la richiesta di agevolazione per gli interventi antisismici è quella vigente alla data di presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire (agosto 2018). Il contribuente non può dunque accedere né al sismabonus né al superbonus, ma può fruire della detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96 mila, da utilizzare in dieci quote annuali di pari importo.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

Rate This Article:
No comments

leave a comment