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Il bonus 110 nella dichiarazione dei redditi 2022 – idealista.it/news

Chi non usufruisce della cessione del credito o dello sconto in fattura può inserire le spese per il bonus 110 nella dichiarazione dei redditi 2022 e usufruire della detrazione diretta. Ma in che modo? Scopriamolo insieme. 

Superbonus 110 e dichiarazione dei redditi

Nel modello 730 della dichiarazione dei redditi 2022 per il bonus 110 bisogna fare riferimento al Quadro E, Sezione IV, che accoglie gli oneri e le spese. In particolare, bisogna compilare i righi E61 ed E62.

Nella “Colonna 1” deve essere indicato il tipo di intervento, con il relativo codice:

  • “1” Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. 

  • “2” Interventi sull’involucro degli edifici esistenti. 

  • “3” Installazione di pannelli solari. 

  • “4” Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. 

  • “5” Acquisto e posa in opera di schermature solari. 

  • “6” Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. 

  • “7” Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto. 

  • “8” Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. 

  • “9” Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. 

  • “10” Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore. 

  • “11” Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore. 

  • “12” Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi.

  • “13” Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione. 

  • “14” Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori. 

  • “15” Bonus facciate. 

  • “16” Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa. 

  • “30” Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unià immobiliari in edifici plurifamiliari. 

  • “31” Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini. 

  • “32” Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. 

  • “33” Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. 

Nella “Colonna 2” deve essere indicato l’anno  in cui sono state sostenute le spese.

La “Colonna 3” deve essere compilata solo se le spese sono state sostenute nel 2013, con uno dei seguenti codici:

Nella “Colonna 4” devono essere indicato i casi particolari con il codice:

  • “1” nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2020 e ancora in corso nel 2021;

  • “2” nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2021 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2021;

  • “3” nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici “1” e “2” (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione).

La “Colonna 5” (Periodo 2008 – Rideterminazione rate) è riservata ai contribuenti che dal 2012 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e che hanno rideterminato il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa; in questa colonna deve essere indicato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione.

La “Colonna 6” (110%) deve essere barrata, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventi cosiddetti trainati individuati dai codici: da “2” a “7” e da “12” a “14” e “16” e sempreché tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente a uno degli interventi cosiddetti trainanti, individuati dai codici “30”, “31”, “32” e “33”.

Nella “Colonna 7” deve essere indicato il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2021 (ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2019, 2 per le spese del 2020 e 1 per le spese del 2021″.

Nella “Colonna 8” deve essere indicato l’ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate con il codice “7” e “15”, dovranno essere indicate entro determinati limiti. Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi:

  • sull’involucro degli edifici esistenti (codice “2”) e di installazione degli infissi (codice “12”) l’ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro;

  • per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice “4”) e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (codice “13”) l’ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 30.000 euro.

La “Colonna 9” (Maggiorazione sisma) deve essere barrata se in colonna “1” sono indicati i codici da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e si possiedono le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50 per cento.
 

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