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Il Dl Semplificazioni bis è legge: tutte le novità per Superbonus, fotovoltaico, edilizia, ricostruzione pos – professioneArchitetto

Diverse le modifiche che incamera il Superbonus, alcune sostanziali, altre formali ma importanti per scongiurare il rischio di lasciare spazio ad interpretazioni proprio sul punto, delicato, della casistica che comporta la decadenza del beneficio. Viene introdotto un procedimento unico per autorizzare la costruzione e la ristrutturazione di strutture ricettive, che però sarà definito dalla regioni e dalle provincie autonome. Procedure semplificate per l’installazione di sistemi di accumulo e fotovoltaico

Sono alcune novità che si aggiungono al Dl Semplificazioni bis che diventa legge. Il provvedimento termina infatti il suo iter in Parlamento con l’approvazione definitiva (con voto di fiducia) da parte del Senato.

Vediamo le novità più interessanti in ambito edilizio.

In materia di appalti, una importante modifica riguarda l‘affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria (per un approfondimento, si rimanda all’articolo: Semplificazioni bis: affidamento diretto fino a 139mila euro ma a professionisti con «esperienze analoghe»).

IL TESTO APPROVATO AL SENATO

Superbonus 110%: correzioni alle ultime modifiche

Riguardo al Superbonus, alla Camera sono state apportate diverse correzioni alle novità che il Dl Semplificazioni bis aveva introdotto su più fronti. Il Dl – va ricordato – aveva affrontato alcune delicate questioni riguardanti: l’attestazione dello stato legittimo, i casi che comportano la decadenza del beneficio fiscale e il ricorso generalizzato alla Cila per gli interventi agevolati dalla maxi-detrazione.

In caso di varianti in corso d’opera, queste potranno essere comunicate a fine lavori, andando a costituire un’integrazione della Cila presentata. Inoltre, viene introdotta anche un’ulteriore facilitazione: per gli interventi del Superbonus non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la Segnalazione certificata di agibilità. Inoltre, si stabilisce che, in caso di opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi del Dpr 380 del 2001 o della normativa regionale, nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento. 

Per le altre correzioni introdotte si rimanda all’articolo:
Superbonus, correzioni alla Camera: ok a varianti con integrazione della Cila. La singola violazione non azzera il beneficio

Si è provveduto anche ad una correzione di forma, inserendo la disposizione secondo cui «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento» in un comma a sé (il 13-quater), in quanto la norma, così come è ora scritta, si presta a diverse interpretazioni, tra cui quella secondo cui la presenza accertata di un precedente abuso edilizio sull’immobile oggetto di interventi ammessi alla maxi-detrazione, avrebbe potuto comportare la decadenza del beneficio.

Immobili tutelati: ok alle deroghe al Dm 5 luglio 1975

Per gli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, arrivano precise deroghe ai requisiti di altezza minima e igienico-sanitari dei locali di abitazione, contenuti nel decreto del ministero della Salute del 5 luglio 1975.

In deroga alle disposizioni del decreto del ministro per la Sanità 5 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42 del 2004, potranno essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; per ciascun locale adibito ad abitazione,
  • l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

Inoltre, ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia e della segnalazione certificata della loro agibilità, per gli immobili sottoposti a tutela si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso.

Autorizzazione unica per la costruzione e la ristrutturazione di hotel

La costruzione e gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale di strutture ricettive saranno oggetto di un procedimento unico che prevede una conferenza decisoria, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, e un’autorizzazione unica finale che sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato. 

Dal procedimento unico – le cui modalità e tempi dovranno essere dettagliati dalle ragioni e dalle provincie autonome, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio – restano escluse le procedure di prevenzione incendi. Alle regioni e alle provincie autonome va il compito di individuare (se vorranno, non sussiste alcun obbligo) più nel dettaglio gli interventi da assoggettare all’autorizzazione unica.

Per approfondire:
Dl Semplificazioni bis: per le ristrutturazioni di hotel in arrivo l’autorizzazione unica

Annullamento di provvedimenti amministrativi

Il Dl Semplificazioni bis ha modificato alcuni  punti della legge sul procedimento amministrativo (legge 241 del 1990).  È intervenuto sul silenzio assenso (art. 20 della legge 241 del 1990), affermando che esso può essere anche autocertificato dal privato in caso di inerzia da parte dell’amministrazione pubblica. 

Ha inoltre accorciato i tempi massimi, che passano da 18 a 12 mesi, entro cui può essere annullato d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo. Coerentemente con tale disposizione, ora passa da 18 a 12 mesi il termine di riferimento, trascorso il quale l’amministrazione può comunque annullare i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci (articolo 21-nonies, comma 2-bis).

Per approfondire si veda anche:
• Se la Pa non risponde, il silenzio assenso può essere autocertificato

Impianti di accumulo per fonti rinnovabili

I sistemi di accumulo a servizio degli impianti esistenti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, se non comportano occupazione di nuove aree,  godono della procedura abilitativa semplificata (Dlgs 28 del 2011, art. 6) anche se l’impianto da fonti rinnovabili è stato già autorizzato ma non è ancora in esercizio.

Fotovoltaico e tutela paesaggistica

Attualmente le norme affermano che non occorre l’acquisizione di atti di assenso per:

  • i generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro,
  • i microcogeneratori ad alto rendimento,
  • gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi.

Ciò vale se le tre tipologie di impianti sono installate su edifici non ricadenti fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c)  del Dlgs 42 del 2004. Il riferimento è alle ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e ai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

Con un emendamento al Dl Semplificazioni bis, approvato alla Camera, viene aggiunto che per la definizione di «edifici» bisogna riferirsi al regolamento edilizio tipo adottato in conferenza unificata il 20 ottobre 2016 (allegato A, voce 32, si veda lo specchietto in basso). Un’integrazione che serve per introdurre un’ulteriore semplificazione: per le tre tipologie sopraccitate di impianti solari fotovoltaici e termici, installate su edifici (così come definiti dal regolamento edilizio tipo) o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, non occorre alcun atto di assenso. Il testo non è chiarissimo, ma ciò sembrerebbe valere anche se l’installazione avviene sulle bellezze individue e d’insieme (articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs 42 del 2004).

Anche l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi dagli edifici non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati. Ciò vale, però, purché gli impianti non interessino strutture e manufatti inclusi nelle bellezze di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c).

Regolamento edilizio tipo
Allegato A, voce 32
EDIFICIO: Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42 del 2004)
Bellezze individue
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice (quella dedicata ai Beni culturali, nda), che si distinguono per la loro non comune bellezza;
Bellezze d’insieme
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Viene inoltre modificato l’articolo 6 del Tu Edilizia che definisce l’attività di edilizia libera. In particolare, si stabilisce che al di fuori delle zone A di cui al Dm 1444 del 1968, non occorre alcun titolo abilitativo per l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici (come definiti dal regolamento edilizio-tipo) o degli impianti di cui all’articolo 87 (infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici ) del Codice delle comunicazioni elettroniche, posti «su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza».

Per tali interventi di edilizia libera, restano salvi le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e il rispetto delle altre normative di settore e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici

Con una modifica al Dl Semplificazioni 2020 (Dl 76 del 2020) si stabilisce che l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera.

Il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l’istanza all’ente proprietario della strada per l’occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica competente.

Le procedure sono soggette all’obbligo di richiesta semplificata e l’ente che effettua la valutazione, come previsto dall’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia – entro 30 giorni – un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione.

Ricostruzione L’Aquila e Centro Italia

Per l’attuazione degli interventi di ricostruzione e di rilancio dei territori colpiti dai terremoti del 2009 (L’Aquila) e del 2016 (Centro Italia), previsti dal Piano nazionale per gli investimenti che a tal scopo stanzia 1.78 miliardi di euro, la cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal commissario straordinario, Giovanni Legnini, è integrata dal capo del Dipartimento «Casa Italia», Elisa Grande, e dal coordinatore della struttura tecnica di missione della presidenza del Consiglio dei ministri, dal sindaco dell’Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009. In attuazione al Piano nazionale per gli investimenti, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016, per la cui attuazione sono poi emanate apposite ordinanze.

Per accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi, le amministrazioni assegnatarie delle risorse individuate nei piani annuali possono delegare l’attuazione delle opere all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, esercita il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in corso di programmazione.

Per favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione. Tali interventi possono essere realizzati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori.

Potenziamento dell’edilizia sanitaria con intervento dell’Inail 

Per l’ammodernamento delle strutture sanitarie e l’ampliamento della rete sanitaria territoriale, possono essere individuate nuove iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, che potranno essere valutate dall’Inail nell’ambito dei propri piani triennali di investimento. Ad individuare le nuove iniziative è un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del ministro della Salute, di concerto con il ministro del Lavoro.

di Mariagrazia Barletta

Source: professionearchitetto.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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