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Il paradosso del Superbonus. I liberi professionisti fanno il carico di responsabilità, salvando i general contractor – Condominio Caffe

Con l’ultima modifica (la tredicesima) al Decreto Rilancio operata dal Decreto-legge del 25 febbraio 2022 n. 13, il Governo ha rafforzato la difesa dei bonus edilizi dai piani truffaldini di operatori senza scrupoli aggravando le responsabilità dei professionisti incaricati di asseverare gli interventi e ampliando la garanzia assicurativa da loro dovuta.

Giova preliminarmente ricordare che l’asseverazione, ossia la dichiarazione del professionista, che sotto la propria responsabilità, attesta l’autenticità e la certezza dei contenuti, garantendo di aver applicato al meglio le proprie capacità professionali, era inizialmente richiesta solo per il superbonus 110%, dopodiché, scoperto che la maggior parte delle truffe (circa il 46%) riguardava i bonus minori, ha esteso l’obbligo della certificazione  anche a tali fattispecie con il decreto-legge 11 novembre 2021 n. 157, poi recepito dalla Legge di Bilancio del 30 dicembre 2021, n. 234.

Le asseverazioni previste dal comma 13, lett. a) dell’art. 119 del DL n. 34/2020 devono essere redatte da un “tecnico abilitato” ovvero da un soggetto dotato di una particolare abilitazione tecnica, iscritto ad un ordine o ad un collegio professionale al fine di garantire la conformità ai dettami normativi di quanto oggetto di asseverazione.

Quanto alle attestazioni sulla riduzione dal rischio sismico di cui al comma 13, lett. b) del DL n. 34/202 è la stessa norma ad imporre che l’asseverazione venga effettuata da “professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”, il cui inquadramento viene meglio delineato dall’art. 3 del D.M. (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 28 febbraio 2017 n. 58 che ne precisa i compiti.

Con il Decreto-Legge Antifrodi 2 il legislatore impone, quindi, al tecnico professionista abilitato da un lato di attestare il rispetto dei requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione dello stesso ovvero della riduzione del rischio sismico, dall’altro lato la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il professionista che rilascia l’asseverazione può identificarsi nella figura dell’esercente un servizio di pubblica necessità, ossia la persona che nel privato esercita altre professioni (diverse dalle professioni forense e sanitarie) il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi (art. 359 c.p.)

Riassumendo: gli asseveratori sono professionisti qualificati poiché iscritti ad un albo professionale e/o con specifici requisiti di formazione o istruzione e le attività da questi svolte hanno una specifica funzione ritenuta dall’ordinamento di interesse pubblico, in quanto funzionale al perseguimento di specifiche finalità indicate e regolate da strumenti legislativi e regolamentari.

Guida pratica sulle procedure da seguire. Aggiornato con le misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia

Proprio per questo, già prima della novella di febbraio, l’asseveratore era ritenuto responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni dichiarate, rispondendo penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali contenuti nella stessa dichiarazione di asseverazione, riconducibile al concetto di “certificazione” e quindi alla fattispecie penale di cui all’art. 481 c.p. rubricato “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità”, reato punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 51 a euro 516, con applicazione congiunta delle sanzioni qualora il fatto sia stato commesso a scopo di lucro.

Con l’ultimo D.L. n.13/22 si introduce all’art. 119 il comma 13 bis: “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni  di  cui  al  comma  13  e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione  dello  stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se’ o per altri la pena è’ aumentata”.

Non può non notarsi il raddoppio della pena detentiva rispetto all’art. 481 c.p. e la decuplicazione della multa, sanzioni pari a quelle previste dall’art. 236 bis della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) sulle false attestazioni e relazioni ovvero sulle omissioni di informazioni rilevanti da parte del professionista che assevera la veridicità dei dati aziendali nei piani di concordato preventivo.

Dall’interpretazione letterale della disposizione normativa si ricava che le sanzioni penali si applicano sia per le asseverazioni dei requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento sia per la congruità delle spese e per l’efficacia della messa in sicurezza antisismica.

Inoltre, viene punita non solo la condotta attiva nel fornire false dichiarazioni, ma anche quella omissiva nel tacere informazioni rilevanti “sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso” con la possibilità di un aumento di pena se il fatto viene commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Non è finita. Oltre al rischio di pesantissime sanzioni penali, l’asseveratore ora è obbligato, in forza del comma 14 dell’art. 119 del Decreto Rilancio come modificato dal Decreto Antifrodi 2, a stipulare idonea polizza assicurativa obbligatoria “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”, quando prima “bastava” adeguare il massimale della polizza al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate, nonché agli importi degli interventi oggetto di asseverazione, rispettando sempre l’importo minimo di 500.000 euro.

Par di capire che lo Stato, dopo aver elaborato gli ecobonus tramite un pressoché inestricabile, confuso e mutante quadro normativo, intenda manlevarsi da ogni responsabilità facendola ricadere sui professionisti, i quali rischiano a ogni asseverazione non solo la propria libertà, ma pure il portafoglio, in quanto è certo che dovranno pagare un conto salatissimo alle proprie assicurazioni, dovendo stipulare una polizza per ogni incarico, in aggiunta a quella professionale “ordinaria” già obbligatoria per legge.

Nessuna punizione, invece, per il general contractor, che spesso promette soluzioni “chiavi in mano” ai committenti per poi carpirne il credito fiscale al solo fine di monetizzarlo a proprio vantaggio senza realizzare alcuna opera e nella totale inconsapevolezza del committente stesso.

Si confida che nella quattordicesima modifica al Decreto Rilancio venga dedicata una norma anche per colmare tale lacuna.

Superbonus: trovarsi nel cassetto fiscale l’avvenuta cessione del credito (a sua insaputa).

©Riproduzione riservata

Source: condominiocaffe.it

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