L’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto la possibilità di applicare la detrazione del 110 per cento anche con riferimento agli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici verso il rischio sismico. La detrazione si applica anche all’acquisto di case antisismiche ricostruite, secondo criteri in grado di garantire la massima sicurezza, dopo la preventiva demolizione dell’edificio. L’impresa che ha ricostruito l’immobile deve, però, venderlo entro diciotto mesi dal termine dell’intervento di costruzione. Anche in tale ipotesi, l’acquirente può fruire della detrazione del 110 per cento della spesa, con il limite massimo di 96.000 euro. E’ possibile fruire dello sconto in fattura. L’applicazione dello sconto dovrà risultare dal rogito notarile, anche al fine di osservare le disposizioni previste dalla normativa antiriciclaggio.
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