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Il Superbonus 110% e gli Edifici Collabenti: Cosa Sapere – Immobiliare.it

Il Superbonus 110% e gli Edifici Collabenti: Cosa Sapere - Immobiliare.it

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Dopo due anni difficili, causati dalla pandemia, ci sono altri problemi che sembrano non lasciare in pace l’Europa e il resto del mondo.

Si è, infatti, verificata una pesante inflazione seguita dalla crisi energetica, anche a causa del conflitto russo-ucraino.

Per questo motivo, i governi si sono mossi in un’ottica di recupero, in modo di permettere ai cittadini di poter affrontare questo momento con una maggiore serenità.

Per questo, fra le altre cose, sono anche stati messi in campo i bonus. Oggi parliamo di uno di questi, andando il più possibile nel dettaglio.

Il Superbonus, se e come è possibile applicarlo agli edifici collabenti

Si tratta del Superbonus 110%, ovvero una misura del Decreto Aiuti che permette di realizzare delle migliorie a livello edilizio per ottimizzare le condizioni energetiche e sismiche delle unità abitative già presenti lungo il territorio.

Il nome di questa iniziativa è dovuta al fatto che questi lavori possono essere scontati a livello fiscale ben del 110%.

Fra tutte le tipologie abitative, rientrano anche i cosiddetti “edifici collabenti”, ovvero quelli “fantasma” che versano in una condizione di rovina e impraticabilità.

Questi sono classificati come “ruderi” e appartengono alla classe catastale F/2 e, proprio per il loro stato, sono esenti da ogni genere di tassazione.


Leggi anche: SUPERBONUS 110%: TRA CRISI DI GOVERNO ED EFFETTI SULL’ECONOMIA NAZIONALE


Ruderi: come farli rientrare nel Superbonus

Se l’intenzione però fosse quella di riqualificare questo genere di abitazioni, sarebbe possibile intervenire sulle unità esistenti, ovvero quelle che non prevedono dei nuovi processi di costruzione.

Per l’accesso al Superbonus, non necessitano dell’APE (ovvero, l’attestato di prestazione energetica).

Allo stesso tempo, però, hanno bisogno di avere l’impianto di riscaldamento, anche se non funzionante, presente nei luoghi dove si intende effettuare la riqualificazione di carattere energetico.

Per attestare la presenza, basta solo compilare una auto-certificazione come dichiarazione.

Le critiche sorte sulla questione

Questo genere di interrogazione, però, ha sollevato molti dubbi.

Sembra che molti abbiano notato una contraddizione in termini fra i due requisiti appena elencati. Infatti, secondo l’articolo 119 comma 1-quarter del Decreto, le case che sono prive di APE, perché non hanno le coperture necessarie, non ha senso che accedano, se hanno un impianto di riscaldamento.

Source: immobiliare.it

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