Riceviamo la domanda di un lettore, da cui traiamo spunto per un approfondimento sull’applicazione del Superbonus 110% nella ristrutturazione di immobili di proprietà delle Onlus. Tutte le altre Faq sono consultabili nell’apposita sezione sul nostro sito.
Una Onlus ha intenzione di acquistare un fabbricato residenziale, composto attualmente da due unità immobiliari, e di realizzarvi un intervento di ristrutturazione con ampliamento e cambio d’uso in scuola materna e nido d’infanzia. L’intervento sarà, pertanto, dotato di permesso di costruire per ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato esistente con cambio d’uso. Posto che le Onlus sono tra i soggetti che possono accedere alle detrazioni fiscali del 110% previste dal decreto Rilancio, per questo intervento la Onlus in questione può accedere alle detrazioni previste dal decreto Rilancio?
Mario da Brescia
Risposta a cura di Confartigianato Brescia
La risposta è affermativa. Le Onlus fruiscono del 110 per cento (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, decreto Rilancio, convertito in legge 77/2020; articolo 1, commi 66–77, della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021) anche per gli interventi eseguiti su unità non residenziali. Con la circolare 30/ E/2020, l’agenzia delle Entrate ha evidenziato che la normativa non prevede alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili che fruiscono del 110 per cento, dato che la limitazione agli immobili residenziali è funzionale solo a escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale.
Pertanto, nel caso di specie, la Onlus ha diritto al 110% per le spese di miglioramento sismico o di risparmio energetico (per esempio cappotto, sostituzione impianto di riscaldamento, finestre) sostenute, anche se l’edificio, al termine dell’intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso, diventa da residenziale a scuola (circolare 30/E/2020).
Trattandosi di ristrutturazione con ampliamento, tuttavia, le spese rilevanti ai fini del 110% sono solo quelle relative ai lavori sulla superficie preesistente (che dev’essere dotata di impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile, si vedano la circolare 19/E/2019 e la risoluzione 4/E/2011). A tal fine occorre tenere distinte le spese di ristrutturazione (detraibili o recuperabili con lo sconto o la cessione del credito) da quelle non rilevanti ai fini del 110 per cento (spese per l’ampliamento).
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