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Il superbonus è fruibile per i lavori su beni di proprietà delle Fondazioni? – Condominio Web


Per l’AdE le Fondazioni non beneficiano del superbonus, ma…

Nella risposta n. 251 del 14 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate risponde che no, le Fondazioni, non essendo ricomprese nell’elenco di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio, che regola il superbonus, non possono fruire dell’agevolazione.

In quanto enti non commerciali però – si sottolinea qui dove l’istante manifesta l’intenzione di eseguire lavori “trainanti di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico” -, possono fruire delle detrazioni per ecobonus e sismabonus.

Questo se la Fondazione è unica proprietaria di più immobili distintamente accatastati e non vi è condominio.

Ci si chiede: cambierebbe qualcosa se l’immobile si trovasse in un condominio? Vedremo anche questo.

Questo in sintesi il contenuto della risposta, che ora vedremo più da vicino richiamando anche un altro documento emesso di recente e su cui è reperibile su quesito sito un apposito articolo, la Risposta n. 14 del 7 gennaio 2021.

Qui il link

Il quesito

In particolare, l’istante in qualità di ente non commerciale comunica che è stata istituita (con Regio decreto del lontano 31 marzo 1898) come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (ex IPAB) secondo la legge n. 6972 del 1890 e nel 2003 ha deliberato la sua trasformazione divenendo fondazione di diritto privato.

Si spiega che “la Fondazione è persona giuridica privata che non ha scopo di lucro, con autonomia statutaria e gestionale, e persegue scopi di utilità sociale. Lo scopo della Fondazione è quello di dare assistenza agli anziani e a coloro che per vecchiaia o per altra causa siano in tutto o in parte inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e bisognosi di un alloggio e di assistenza.”

L’istante è unica proprietaria di più unità immobiliari singolarmente accatastate che compongono un unico edificio; dunque non vi è condominio.

L’istante chiede quindi se, in qualità di ente non commerciale, possa fruire del superbonus per gli interventi trainanti di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico di cui al Decreto Rilancio.

Secondo la soluzione prospettata dalla stessa istante, la risposta alla domanda è affermativa in quanto, “essendo un ex-IPAB, per la tipologia dell’attività svolta e le modalità con cui tale attività è esercitata, potrà iscriversi nel registro unico nazionale del terzo settore” e dunque beneficiare del Superbonus.

La risposta: l’istante non rientra tra i beneficiari del superbonus previsti dal Decreto Rilancio

Di diverso avviso è l’Agenzia delle Entrate che, dopo avere richiamato l’elenco dei beneficiari previsti dall’art. 119 co.9 lett. d-bis del Decreto Rilancio, conclude che il soggetto istante non vi è ricompreso.

Il co. 9 prevede poi alle altre lettere (dalla “a” alla “e”) anche altri soggetti, quali le persone fisiche, i condomini, etc., che però non rientrano nel nostro discorso.

Superbonus 110% e la circolare dell’Agenzia delle Entrate, cosa dice?

Quello che interessa qui è appunto l’elenco di cui alla lett. d-bis, che ricomprende in particolare: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 D. Lgs. n. 460/1997 (le O.N.L.U.S.), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 L. n. 266/1991 (O.d.V.), e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 L. n. 383/2000 (le A.P.S.).

In proposito l’AdE rammenta di avere già evidenziato, nella Circ. n. 30/E del 2020, che per detti soggetti, “non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari”.

In quella Circolare si è anche rilevato che non opera, con riferimento ai soggetti di cui alla lett. d-bis, la limitazione, indicata nella Circ. n. 24/E del 2020, per le persone fisiche, agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”. limitazione che è solo diretta ad escludere per le persone fisiche l’applicazione del Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall’art. 119, co. 9, lett. b) appunto per le sole persone fisiche.

Sempre la Circolare 30 del 2020 ha anche evidenziato che ai predetti soggetti non si applica il limite di due unità immobiliari, che riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

In conclusione, non rientrando nell’elenco citato, il soggetto istante non può fruire della detrazione del 110.

Gli enti non commerciali sono ammessi all’ecobonus e al sismabonus (e bonus facciate)

In qualità di ente non commerciale può però fruire detrazioni previste per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus) e miglioramento antisismico (sismabonus), di cui agli artt. 14 e 16 D.L. n. 63/2013 (in relazione ai quali il documento rimanda alle Circolari 8 luglio 2020, n. 19/E e n. 31 maggio 2007, n. 36/E).

Non è invece fruibile la detrazione per interventi di recupero, ammessa (per gli interventi di cui alle lett. a e b dell’art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986) solo per i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (v. in proposito la Risp. n. 14 del 7 gennaio 2021).

Infine, aggiungiamo, sarebbe fruibile anche il bonus facciate (di cui all’ art. 1 co. 219-223, L. n. 160/2019), ammesso per tutti (sempre seguendo le conclusioni contenute nella Risp. n. 7 del 14 gennaio).

Quanto all’esercizio dell’opzione sconto in fattura/cessione, questo è eseguibile da tutti coloro che fruiscono delle detrazioni ivi ammesse, tra cui rientrano tutte quelle che abbiamo menzionato e cioè: ecobonus, sismabonus, detrazioni per interventi di recupero di cui alle lett. a e b dell’art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 e bonus facciate; come affermato anche su tale aspetto dalla già citata Risp. n. 14 del 2021.

Le Fondazioni con immobili in condominio sono ammesse al superbonus?

Il discorso sarebbe stato diverso se avessimo avuto a che fare con un condominio? Se cioè gli immobili di proprietà della Fondazione si fossero trovati in un edificio unitamente ad altri immobili appartenenti ad altri proprietari e serviti tutti da parti comuni ai sensi dell’art. 1117 c.c.? Chi scrive è propensa a concludere che sì, il discorso sarebbe cambiato.

Ma solo con riferimento agli interventi su parti comuni, come affermato dall’Ufficio con riferimento ad un ente religioso (ove non rientrante tra i suddetti soggetti di cui alla lett. d-bis) nella già citata Risposta n. 14 del 7 gennaio di quest’anno.

=> Qui i link alla Risposta n. 251 del 14 aprile 2021

e alla => Risposta n. 14 del 7 gennaio 2021

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