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Il superbonus si scrolla di dosso un po’ di pesi – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

gli interventi da realizzare rispettino le normative specifiche di settori contigui a quello dell’edilizia;

  • gli interventi non interessino le parti strutturali dell’edificio.
  • La nuova norma prevede poi alcuni contenuti obbligatori della Cila differenziandoli a seconda che questa si riferisca a un immobile costruito ante o post 1967.

    Nel dettaglio, per gli immobili la cui costruzione risulti essere stata completata dopo il 1° settembre 1967, dovranno essere indicati nella Cila gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione. In tal modo, sono esclusi dall’agevolazione, gli interventi effettuati su immobili totalmente abusivi, sprovvisti di un titolo abilitativo originario ovvero di quello che ne ha sanato l’assenza.

    Diversamente, per gli immobili la cui costruzione è terminata ante 1° settembre 1967, nella Cila dovrà unicamente essere attestato che la costruzione sia terminata in epoca anteriore al 1967.

    La norma in commento, disponendo che «la presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 38», elimina definitivamente l’obbligo di attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis del Testo unico edilizia, prima nota come «attestazione di doppia conformità», e conferma, invece, la necessaria corresponsione degli oneri di urbanizzazione, ove previsti.

    Ante modifica, invece, il decreto Agosto (dl n. 104 del 2020, art. 51, comma 3-quinquies), aveva previsto che, per le opere realizzate sulle parti comuni degli edifici, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamilari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia dovessero essere riferiti alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi stessi.

    L’attestazione in parola, ora non più richiesta, ha la funzione di certificare da un lato la conformità al titolo abilitativo di un edificio e dall’altro che sia rispettata la normativa in vigore, richiedendo un approfondito esame della documentazione da parte del tecnico abilitato con una consistente dilatazione dei tempi necessari per ottenerla.

    Ne consegue che il venir meno di tale asseverazione dovrebbe avere come immediato effetto pratico un’accelerazione dei cantieri; si erano infatti già registrati importanti ritardi nell’avvio dei lavori interessati dalla maxi-detrazione, in particolare di quelli relativi alle parti comuni di condomini posto che, l’eventuale presenza di una irregolarità su un singolo appartamento con effetti sulle parti comuni dell’intero edificio precludesse poi l’accesso al superbonus per tutti gli altri condomini.

    Tuttavia, nonostante lo stato legittimo dell’immobile non debba più essere attestato, ciò non si traduce in alcun tipo di condono per eventuali abusi edilizi; infatti, il nuovo comma 13-ter dispone infine che «resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento» escludendo, a chiare lettere, qualsiasi condono o sanatoria degli immobili per il solo fatto di essere stati ammessi al superbonus.

    Il nuovo comma 13-ter, così come sostituito dal dl Semplificazioni, indica inoltre delle apposite e tassative cause di decadenza dal beneficio fiscale in parola che risulta ora revocabile per:

  • mancata presentazione della Cila;
  • interventi realizzati in difformità dalla Cila;
  • assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni.
  • La natura tassativa delle cause di decadenze qui disposte blinda, di fatto, altre ipotesi di decadenza dal beneficio.

    La semplificazione dell’iter edilizio e burocratico necessario per dare avvio ai lavori e accedere, senza preclusione alcuna, al beneficio del superbonus appare in linea con il chiaro intento del legislatore volto a dare massima applicazione alla maxi-detrazione per dispiegare al meglio l’obiettivo, considerato prioritario, dell’efficientamento energetico degli edifici.

    © Riproduzione riservata

    Source: italiaoggi.it

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