Sommario: 1. L’allarme del Presidente del Consiglio – 2. La ricca panoplia degli interventi di stimolo nel settore dell’edilizia – 3. Il grande salto: le detrazioni al 110% e i meccanismi di cessione dei crediti fiscali – 4. Le critiche – inascoltate – di organismi indipendenti e centri studi – 5. L’iniziativa della magistratura romana: il sequestro d’urgenza di crediti fiscali fittizi – 6. Microdevianza e manovre criminali a largo raggio
1. L’allarme del Presidente del Consiglio
A monte di molte vicende di criminalità economica c’è un’intenzione virtuosa dei pubblici poteri: utilizzare il sistema tributario non solo nella sua tradizionale funzione fiscale – il reperimento dei mezzi necessari per l’azione dello Stato – ma anche in funzione extrafiscale[1] per realizzare finalità sociali od economiche, di volta in volta redistributive, congiunturali o di sviluppo.
Quando però i meccanismi nei quali si attua l’extrafiscalità sono concepiti in modo imperfetto, difettoso, squilibrato, un certo numero dei potenziali destinatari dei benefici può agevolmente insinuarsi nelle falle dei meccanismi di “finanza funzionale”, distorcendoli a fini di frode e di illecito arricchimento.
I rischi raggiungono la loro massima intensità quando dall’extrafiscalità si passa ad un sorta di “a-fiscalità”, cioè all’utilizzo dei dispositivi tributari come puro e semplice canale di erogazione di risorse pubbliche e si riserva agli uffici tributari la presa d’atto di crediti fiscali dei contribuenti maturati direttamente o acquisiti in un giro di cessioni.
In questi casi lo Stato può divenire la vittima designata di reati che, soprattutto in tempi di legislazione economica di emergenza, conoscono accelerazioni brusche ed insidiose.
E’ quanto si verifica per i reati tributari e per le truffe, anche ai danni di enti pubblici, che possono innestarsi sul tronco della normativa dei crediti fiscali in materia edilizia, sfruttando i punti deboli e le incongruenze della normativa che disciplina il c.d. Superbonus, formula riassuntiva utilizzata per denominare il complesso regime di detrazioni fiscali totali introdotto nel corso della pandemia nell’ambito dell’edilizia.
L’allarme lanciato sul punto dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di fine d’anno, pur raccolto da alcune testate giornalistiche, è stato relegato sullo sfondo dai più “coinvolgenti” commenti sul tema della successione al Presidente Mattarella.
Di più: esso è stato sostanzialmente ignorato dalla maggioranza parlamentare che nella legge di bilancio 2022 si è spinta oltre gli originari confini reddituali e temporali della normativa.
Eppure il tenore del messaggio era grave ed inequivoco perché raccoglieva le preoccupazioni e le critiche mosse alla disciplina del Superbonus da qualificati organi indipendenti e da attenti osservatori delle vicende economiche.
Sul tema Mario Draghi si è espresso con estrema chiarezza, denunciando aspetti critici della nuova misura che vanno al di là del suo costo per la finanza pubblica.
Il Superbonus – ha sostenuto il Presidente – ha dato beneficio all’economia ma ha anche creato un aumento straordinario dei prezzi dei componenti necessari per le ristrutturazioni edilizie (così che oggi un’unità di efficientamento energetico costa molto più di prima) ed ha incentivato le frodi, come segnalato dall’Agenzia delle Entrate già costretta a bloccare quattro miliardi di crediti fiscali.
Una indiretta ma eloquente conferma di tali preoccupazioni è venuta da un recentissimo provvedimento della magistratura romana- sul quale ci si soffermerà nel prosieguo di questo scritto – che ha sequestrato crediti di imposta fittizi per un importo complessivo di euro 1.017.680.552,00.
Un tale scenario reclama approfondimenti non solo da parte degli analisti economici e finanziari ma anche da parte del magistrato penale, per mestiere chiamato ad occuparsi di frodi e di illeciti arricchimenti.
Un primo e parziale tentativo in questa direzione verrà compiuto in questo scritto, attraverso un rapido percorso a tappe nel corso del quale:
a) verranno ricordati gli strumenti normativi impiegati sino allo scoppio della pandemia da Coronavirus per stimolare gli interventi nel settore dell’edilizia;
b) si registrerà il repentino e vertiginoso “salto” compiuto in questa materia dalla legislazione d’emergenza;
c) saranno segnalati gli anelli che non tengono nella catena delle nuove misure ed i rischi che comportano per la legalità.
2. La ricca panoplia degli interventi di stimolo nel settore dell’edilizia
Come è noto, nel nostro ordinamento vi è una ricca panoplia di interventi legislativi diretti a stimolare gli investimenti in campo edilizio, orientandoli – in aderenza agli schemi dell’extrafiscalità della normativa tributaria e della finanza funzionale – verso obiettivi positivi e meritevoli del massimo riguardo, come la valorizzazione del patrimonio edilizio, il risparmio energetico e la salvaguardia dell’ambiente.
Così il c.d. Bonus Facciate[2] ha la finalità di favorire il recupero ed il restauro delle facciate esterne degli edifici, prevedendo detrazioni dell’imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute per tali interventi.
A sua volta il c.d. Ecobonus[3], varato nel 2006 e più volte modificato e prorogato nel corso degli anni, è diretto a sostenere gli interventi di riqualificazione energetica grazie al riconoscimento di crediti di imposta – di entità variabile a seconda della natura degli interventi stessi o delle superfici interessate – che coprono percentuali elevate dell’ammontare delle spese di riqualificazione.
Sulla stessa lunghezza d’onda si collocano la normativa di agevolazione delle ristrutturazioni[4], che ricollega le detrazioni fiscali alle operazioni di recupero del patrimonio edilizio, e il c.d. sismabonus[5], che ha incluso tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, e segnatamente le opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.
Questo quadro – già densissimo di particolari e di dettagli – è stato profondamente ridisegnato a seguito dell’emergenza sociale ed economica scaturita dalla pandemia Covid 19 e delle connesse esigenze di sostegno dell’economia e di stimolo degli investimenti.
Dalla necessità di rivitalizzare una economia messa in ginocchio dal virus è scaturita una vera e propria legislazione economica e fiscale d’eccezione che, nel settore delle agevolazioni riguardanti l’edilizia, si è tradotta negli artt.119, 212 e 122 bis del d.l. n. 34 del 2020 convertito nella legge n. 77 del 2020 (noto come il Decreto Rilancio) e nella lunga cascata di modifiche apportate a tali articoli dalla legge n. 126 del 2020 (la c.d. legge agosto), dalla legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 20219), dal decreto legge n. 77 del 2021 (Decreto Semplificazioni), dal decreto legge n. 157 del 2021 (Decreto antifrodi)[6].
Sino al recentissimo intervento attuato con la legge di bilancio del 2022 che, come si è detto, ha ampliato e prorogato la sfera degli interventi di sostegno[7].
3. Il grande salto: le detrazioni al 110% e i meccanismi di cessione dei crediti fiscali
Ad occupare il centro del nuovo “quadro” di sostegni all’edilizia è stato posta, con il Decreto Rilancio, una inedita e più potente figura: il superbonus[8], che ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Al di là dell’intricato labirinto eretto dalla rapida stratificazione normativa chi si occupa di diritto penale è chiamato a concentrarsi non solo sulla assoluta novità dell’elevazione del contributo alla soglia del 110 % ma anche, e forse soprattutto, sulla svolta compiuta dal legislatore quando ha previsto la possibilità di cedere il credito d’imposta a soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.
Tutti coloro che hanno sostenuto negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi oggetto dei bonus edilizi hanno infatti avuto la possibilità di optare per una duplice alternativa alla detrazione diretta del credito di imposta.
La prima è consistita nella possibilità di ottenere un contributo sotto forma di “sconto” sul corrispettivo dovuto, anticipato dalle imprese e dai fornitori autori degli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante; anticipazione accompagnata dalla facoltà di una successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (il c.d. “sconto in fattura”).
La seconda alternativa è stata rappresentata dalla cessione del credito, cioè dall’ampia facoltà di cessione del credito d’imposta a terzi che a loro volta possono scambiare il credito acquisito dando vita ad una sorta di mercato delle cessioni.
Ed è il caso di ricordare che cessione del credito e sconto in fattura hanno riguardato “tutti” i potenziali beneficiari delle detrazioni, compresi gli incapienti, cioè coloro che, in concreto, non avrebbero potuto fruire del meccanismo delle detrazioni in quanto non tenuti al versamento delle imposte.
4. Le critiche – inascoltate – di organismi indipendenti e centri studi
Nel confronto pubblico sulla nuova misura non sono mancate le critiche argomentate provenienti da sedi indipendenti ed autorevoli.
L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) e la Banca d’Italia hanno tempestivamente posto l’accento:
-sul carattere relativamente limitato delle unità immobiliari interessate dagli interventi (nei calcoli dell’Upb circa 57.700 di cui 8.356 condomini, che costituiscono lo 0,7% del totale degli edifici con più di quattro abitazioni);
-sulla elevata spesa media, peraltro in via di costante aumento, per intervento (circa 169.000 euro per fabbricato);
-sui costi complessivi dell’operazione, giudicati eccessivi (dall’insieme dei bonus edilizi sono attesi, sempre secondo l’Upb, oneri pari a 30,8 miliardi di euro nel periodo 2022-2036, di cui l’84% concentrato nell’arco temporale che va dal 2024 al 2029; inoltre il costo complessivo del Superbonus è stimato in 33,3 miliardi);
-sulla potente spinta inflazionistica derivante sia dall’aumento dei prezzi dei componenti edilizi dovuto all’aumento della domanda sia dal fatto che «il venir meno del contrasto di interessi tra fornitori ed acquirenti per effetto della completa copertura dei costi da parte dell’incentivo» può influire sui prezzi concordati e accrescere l’onere complessivo della misura per l’erario.
Da ultimo – ma non ultimo, in particolare per il penalista – è stato evidenziato che agevolazioni totali per le riqualificazioni edilizie rischiano di alimentare frodi di diversa misura e pericolosità[9].
In un’ottica settoriale si colloca poi un rapporto dell’ENEA[10]– riguardante l’anno 2021 sino alla data del 23 settembre – che ha confrontato il Superbonus con l’Ecobonus, misura attiva dal 2014 fino al 2020 con detrazione al 65%, valutando entità[11] e qualità dell’impulso economico proprio del Superbonus.
Nel rapporto si mette in rilievo che, secondo le regole dell’Ecobonus, il proprietario dell’immobile tenuto al pagamento di circa un terzo delle spese operava come il naturale controllore dei costi dell’intervento e della sua reale efficienza ed efficacia mentre questi aspetti sono stati relegati in secondo piano per effetto della generosità dell’incentivo.
Il risultato, secondo il rapporto dell’ENEA, non è solo un maggior costo complessivo degli interventi ma anche una minore riduzione delle immissioni inquinanti rispetto a quella dei lavori effettuati dai fruitori dell’Ecobonus al 65%.
Infine, a causa della minore attenzione ai costi, si profila una bolla speculativa giacché, sempre secondo l’ENEA, i prezzi dei componenti edilizi sarebbero almeno raddoppiati, se non triplicati, rispetto ai tempi dell’Ecobonus (con la stima di un aumento medio sulle caldaie a condensazione pari al 286%, e sulle schermature solari al 225%).
5. L’iniziativa della magistratura romana: il sequestro d’urgenza di crediti fiscali fittizi
In tale problematico contesto si inserisce l’iniziativa della Procura della Repubblica di Roma che ha disposto in via d’urgenza il sequestro preventivo dei crediti di imposta[12] nella disponibilità di una pluralità di società, nonché di quelli dalle stesse ceduti per l’importo di oltre un miliardo di euro (per la precisione 1.017.680.552,00 euro).
Contestualmente i pubblici ministeri romani[13] hanno chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari la convalida del sequestro preventivo disposto in via di urgenza e l’emissione di un decreto di sequestro preventivo, accompagnato dalla nomina di un amministratore giudiziario.
Agli amministratori ed ai tecnici delle società coinvolte nell’indagine sono state contestate sia l’emissione di fatture per operazioni inesistenti relative a lavori edili mai effettuati sia l’emissione di documenti informatici nei quali gli esponenti di società si presentavano all’Agenzia delle Entrate come «cedenti» di crediti fiscali non esistenti (art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000). Operazioni entrambe compiute al fine di consentire l’evasione di imposte mediante utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.
Inoltre è stato ravvisato il reato di truffa pluriaggravata (in quanto commesso nell’esercizio di attività professionale, ai danni di un ente pubblico e causa di grave danno patrimoniale) per l’artificiosa creazione e commercializzazione di crediti di imposta fittizi di elevato importo, poi ceduti direttamente o tramite persone fisiche e giuridiche, inducendo in errore gli inconsapevoli ultimi cessionari dei crediti (tra cui gli enti pubblici Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane S.p.A.). Dagli artifici posti in essere è derivato, secondo la Procura, l’ingiusto profitto del valore di realizzo dei crediti ceduti e un corrispondente danno per i cessionari.
Per intendere le contestazioni avanzate dai pubblici ministeri occorre ricordare che, nelle ipotesi di utilizzo del credito mediante cessione (“sconto in fattura” e “cessione del credito a terzi”), chi ha effettuato la spesa deve comunicare all’Agenzia delle Entrate – in via telematica attraverso un apposito modello trasmesso alla Piattaforma Cessione Crediti- la sua volontà di cedere il credito mentre il cessionario deve accettare la cessione.
Modalità e finalità della procedura finalizzata a gestire correttamente le cessioni dei crediti fiscali autorizzate dal legislatore sono così descritte dalla stessa Agenzia: «l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi. Tali crediti non sono noti all’Agenzia perché possono essere utilizzati dal titolare senza una preventiva comunicazione all’Agenzia stessa. Pertanto, i dati del credito e la relativa cessione devono essere preventivamente comunicati dal titolare attraverso le apposite procedure presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. In questo modo il credito viene caricato nella piattaforma a nome del cessionario. In particolare, i crediti sono caricati nella piattaforma in seguito alla comunicazione della cessione dei crediti, che determina il trasferimento del credito dal titolare ad altri soggetti cessionari. In tutti questi casi, i cessionari dei crediti accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, al fine di utilizzarlo in compensazione tramite modello F 24, oppure comunicarne l’eventuale ulteriore cessione ad altri soggetti, sempre tramite la piattaforma. I crediti accettati dai cessionari possono essere, fin da subito, ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni; non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni. Inoltre, dopo l’accettazione, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite modello F 24, a meno che le disposizioni di riferimento non prevedano diversamente».
Un passaggio particolarmente significativo del provvedimento adottato in via d’urgenza dai pubblici ministeri autori del sequestro è quello in cui si afferma che la comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessione di un credito fiscale e della sua accettazione è a tutti gli effetti riconducibile alla nozione di «fattura o altro documento per operazione inesistente» di cui all’art. 8 del Dlgs. n. 74 del 2000 laddove il bene ceduto sia un credito di imposta inesistente.
Argomentazione, questa, pienamente condivisibile sia perché giustificata dalla “lettera” della norma incriminatrice, che accomuna alla vera e propria fattura ogni altro documento (compresi i documenti informatici che stanno divenendo predominanti nella documentazione di fatti ed atti della più diversa natura) che concorra ad attestare falsamente l’esistenza di una operazione fittizia sia perché la cessione di un credito fiscale inesistente è null’altro che la proiezione e il prolungamento, in ambito fiscale, della falsità originaria concernente l’effettuazione dei lavori.
Alla contestazione della falsità delle fatture emesse per comprovare l’esecuzione di lavori mai effettuati (l’ipotesi classica delle fatturazioni per operazioni inesistenti) la Procura ha affiancato – sempre sotto l’ombrello della stessa norma incriminatrice, l’art. 8 del D. Lgs. N. 74 del 2000 – la contestazione della falsità dei documenti informatici inseriti nel portale dell’Agenzia delle Entrate per documentare le cessioni dei crediti fiscali inesistenti.
6. Microdevianza e manovre criminali a largo raggio
Riguardata sotto un profilo criminologico l’indagine romana fa emergere con chiarezza che il congegno imperniato sulla monetizzazione dei crediti fiscali e sulla loro piena cedibilità a terzi offre il fianco tanto a spregiudicate falsificazioni ai danni dell’erario quanto ad operazioni truffaldine a danno degli ultimi inconsapevoli cessionari dei crediti fiscali fittizi da parte di chi disponga di “società fungo”, disposte a funzionare come “cartiere” non più solo di fatture false ma anche di falsi crediti fiscali.
Nel parlare di “società fungo” ci si riferisce a soggetti economici aventi in origine dimensioni ed attività modeste, improvvisamente lievitate da quando è entrato in vigore il Superbonus, che hanno iniziato ad emettere l’una a favore dell’altra fatture per importi di centinaia di milioni di euro costituenti il presupposto di crediti di imposta anch’essi oggetto di cessioni reciproche.
Una volta creati, i crediti fittizi – equiparabili a titoli di credito falsi perché privi di ogni effettivo sottostante – possono essere immessi in un giro di cessioni che termina con una ultima cessione a terzi inconsapevoli, persone fisiche o giuridiche o enti pubblici che subiscono il danno dell’intera operazione truffaldina.
E’ evidente che, sul piano della devianza fiscale, un incentivo pari al 110% dell’importo dei lavori effettuati rischia di favorire abusi ed accordi collusivi ai danni del Fisco perché attenua o azzera il contrasto di interessi tra committente e fornitori di beni e servizi e con esso il fisiologico controllo tra privati.
Quando poi si passa ad un’altra dimensione criminale ed entrano in campo i professionisti della falsificazione di fatture e di crediti di imposta, il giro di monetizzazioni e cessioni dei crediti fiscali può divenire il campo di manovre illecite di enorme entità.
Con l’effetto di aggiungere ai costi già rilevantissimi del cd. Superbonus i cospicui danni patrimoniali ed erariali scaturenti dalle frodi.
Vale la pena di rilevare che il bilancio delle frodi connesse al Superbonus supera già abbondantemente quello delle frodi sul reddito di cittadinanza.
E però, mentre su queste ultime si sono incentrate aspre polemiche politiche, con il corredo di ricorrenti proposte di abolizione della misura, il Superbonus è stato accolto, con indiscriminato favore da tutte le forze politiche, evidentemente liete di partecipare ad una operazione di distribuzione di benefici su larga scala ed insensibili sia all’incidenza negativa delle misure sul debito pubblico sia agli elevati rischi di commissione di reati tributari ed economici.
Occorrerà ora verificare se l’incisiva attività svolta dall’Agenzia delle Entrate e l’ingresso in campo del magistrato penale saranno in grado di funzionare come deterrente delle frodi e di contrastare efficacemente il nuovo fenomeno criminale, ponendo almeno in parte riparo alle criticità generate dall’inedito meccanismo del Superbonus.
[1] Per una riflessione di taglio generale e di ampio respiro sul tema cfr. F. Fichera, Fiscalità ed extrafiscalità nella Costituzione. Una rivisitazione dei lavori preparatori, e i Riferimenti bibliografici in calce al saggio. Cfr. inoltre dello stesso autore Imposizione ed extrafiscalità nel sistema costituzionale, ESI, Napoli 1973 e Le agevolazioni fiscali, Cedam, Padova 1992. Per una prima analisi delle ricadute sul diritto penale della legislazione diretta a fronteggiare l’emergenza economica derivante dalla pandemia mi sia consentito rinviare al mio scritto L’emergenza economica e sociale. Le prime risposte del diritto penale, in questa Rivista on line 15.4.2020.
[2] La legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto, all’art. 1, comma 219, una detrazione (ripartita in 10 quote annuali di eguale importo) dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Fruitori della detrazione sono tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo (proprietario, nudo proprietario, o titolare di altro diritto reale di godimento) l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; le società semplici; le associazioni tra professionisti; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
[3] Come è noto l’articolo 1, comma 344, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto agevolazioni destinate a supportare gli interventi di riqualificazione energetica che sono state più volte modificate nel tempo – in particolare, con l’articolo 14, del decreto legge del 4 giugno 2014 n. 63 – e di anno in anno prorogate. Il c.d. ecobonus è una detrazione, ovvero un credito di imposta da utilizzare in compensazione o cedibile, di importo variabile dal 50% all’85% dell’ammontare spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici. La percentuale spettante varia a seconda della tipologia di intervento effettuato (ad esempio, per serramenti e infissi spetta il 50%), oppure sulla superficie delle parti comuni dei condomini interessate dai lavori. La tipologia delle spese per le quali spettano le detrazioni in parola è variegata ed ha subito integrazioni nel tempo. A seconda del tipo di intervento effettuato, varia altresì l’ammontare della detrazione massima consentita: da un limite di 30.000 euro previsto per la sostituzione di impianti di climatizzazione, ad esempio, si arriva ad un massimo di 100.000 euro previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.
[4] L’articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (c.d. TUIR) prevede una detrazione di un importo pari al 36 per cento delle spese documentate per interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50 per cento e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. Gli interventi per i quali è prevista la detrazione sono variegati e possono essere genericamente ricompresi in lavori destinati a manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ma anche ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ecc. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise; imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
[5] Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio, previsti dal citato articolo 16 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (c.d. TUIR) rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. Inoltre, l’articolo 16, commi da 1 bis a 1 septies del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, modificato dal Decreto Rilancio, ha previsto per gli interventi riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, ubicate in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per ciascun anno. Per specifici interventi, inoltre, l’articolo 119 del Decreto Rilancio ha elevato la misura dell’agevolazione al 110 per cento (c.d. “superbonus”), per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, elevando i limiti di spesa del 50 per cento per gli interventi di riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189, e di cui al decreto legge del 28 aprile 2009, n. 39, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
[6] Il decreto antifrodi (pubblicato sulla GU n.269 del 11-11-2021) reca Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Esso detta nell’art. 1 misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti e di estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi, e negli articoli successivi introduce misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti attraverso il rafforzamento dei controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate.
[7] Sul sito Agenda digitale le innovazioni riguardanti il Superbonus contenute nella legge di bilancio del 2022 in itinere vengono così sintetizzate: «Per gli interventi fatti dalle persone fisiche, ex art.119, co.9, lett.b) viene cancellato il vincolo collegato alla dichiarazione Isee per la fruizione del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, ed è stato eliminato il limite reddituale equivalente, fissato nel disegno di Legge, di 25.000 euro per gli edifici unifamiliari. Inoltre il Superbonus, con norma di interpretazione autentica, viene esteso alle abitazioni che sono raggiunte dal teleriscaldamento. Per gli interventi fatti dai condomini e dalle persone fisiche, ex art.119, co.9, lett.a), anche in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici ai sensi dell’art.3, co.1, lett.d) del Testo Unico in materia di edilizia, la detrazione spetterà per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025. Attualmente per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o dai medesimi comproprietari, la stessa spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. In riferimento all’Ecobonus gli interventi di efficienza energetica saranno prorogati al 31 dicembre 2024 senza eccezioni, quindi, sono salve le detrazioni fiscali. Quindi anche tutti gli interventi previsti dall’art.1, co.48, della Legge n. 220/10 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di micro-generatori, di finestre comprensive di infissi e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale potranno essere ancora detraibili. Stesso discorso per tutti gli interventi previsti dall’articolo 1, comma 48, della Legge n. 220 del 2010, per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, di micro-generatori, di finestre comprensive di infissi e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Interessate dalla proroga, inoltre, le spese di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, nonché gli interventi combinati su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica. Anche le detrazioni di cui all’articolo 16 del DL n. 63 del 2013 in materia di ristrutturazione edilizia e Sismabonus, estese anch’esse al 31 dicembre 2024, alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità di utilizzo. Resterà pertanto vigente:
-la detrazione del 50%, nel limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, prevista per gli interventi indicati all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, come
-la detrazione prevista per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici, sia nella versione base del 50% (art. 16, comma 1-bis), che in quella maggiorata prevista in caso di riduzione del rischio sismico che comporti il passaggio ad almeno una classe di rischio inferiore (art. 16, comma 1-quater).
L’intervento sul Sismabonus ordinario, inoltre, determinerà, sempre al 31 dicembre 2024, la proroga delle detrazioni previste per gli interventi di miglioramento sismico degli edifici condominiali (art. 16, comma 1-quinquies) e per gli interventi di demolizione e ricostruzione immobiliare effettuati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione (art. 16, comma 1-septies)».
[8] Nel descrivere l’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate nel suo sito chiariva che: «La detrazione in origine spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ma per effetto di successive modifiche normative (legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio 2021 e, da ultimo, decreto legge 6 maggio 2021, n. 59), il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:
-30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari (cfr. art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Rilancio)
-30 giugno 2022 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Solo nel caso in cui alla scadenza del predetto termine del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio)
-31 dicembre 2022 dai condomìni (cfr. art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio)
– 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per gli interventi di risparmio energetico. Qualora a tale data (30 giugno 2023) siano stati effettuati lavori (finalizzati al risparmio energetico o antisismici) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (cfr. art. 119, commi 3-bis e 8-bis)».
L’Agenzia aggiungeva che «le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus)”, sottolineando che “tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione».
[9] Sulla stampa quotidiana meritano particolare segnalazione i ripetuti interventi critici di Federico Fubini sul Corriere della Sera (tra cui Superbonus 110%: frodi, magie e regali ai ricchi ed. on line del 21 dicembre 2021 e Superbonus 110%, dubbi sui costi. Ed online del 21 ottobre 2021) e l’articolo di Luciano Capone, Ahi, il Superbonus, su Il Foglio, 26 novembre 2021.
[10] L’ENEA è un ente pubblico di ricerca italiano che opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile.
[11] Secondo le stime dell’ente i progetti autorizzati sono stati 38mila (saliti a 46 mila alla fine dello stesso mese), e nell’intero 2021 i lavori ammessi saranno 51mila. Con un investimento pari a 7,9 miliardi ed una spesa per lo Stato di 8,7 miliardi di euro.
[12] L’esecuzione del sequestro è destinata a realizzarsi mediante il blocco sul portale dell’Agenzia delle Entrate, e la corrispondente riduzione del plafond di crediti fiscali compensabili nei rispettivi cassetti fiscali.
[13] Nell’adottare il provvedimento di sequestro la Procura ha sottolineato che la gravità delle ipotesi di reato fondatamente ipotizzabili, ed il danno economico ammontante a centinaia di milioni di euro, ed in rapido accrescimento, ha indotto l’Ufficio a provvedere in via d’urgenza ma che la competenza territoriale per i più gravi reati in corso di accertamento sembra appartenere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui hanno sede le società coinvolte. Con la conseguenza che l’Ufficio romano ha chiesto al GIP, in sede di convalida ed emissione di autonomo sequestro preventivo, di trasmettere il procedimento, a norma dell’art. 27 c.p.p.
Source: questionegiustizia.it
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