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Il Tribunale di Milano bacchetta chi ostacola il superbonus in condominio senza validi motivi – Il Sole 24 ORE

È il Tribunale di Milano a fare da apripista con le indicazioni concrete per prendere decisioni informate e ragionevoli sul superbonus, respingendo il ricorso di alcuni condòmini che chiedevano un provvedimento d’urgenza, inizialmente concesso, per bloccare l’esecuzione della delibera che dava il via ai lavori. Il condominio in questione è composto da dodici edifici abitati da oltre 230 condòmini

Le ragioni dei dissidenti
I contorni della vicenda sono esemplari: il condominio (230 condòmini in 12 edifici) aveva deliberato spese per oltre 33 milioni (di cui 20 per lavori antisismici), di cui circa 32 all’interno del superbonus del 110% con cessione del credito. Gli undici condòmini che chiedevano la sospensione della delibera evidenziavano, tra l’altro, che la cartella informatica in dropbox fornita dall’amministratore conteneva i documenti (considerati insufficienti) in maniera caotica e l’installazione del cappotto termico avrebbe comportato una riduzione della superficie dei balconi di 4-5 centimetri.

Inoltre l’affidabilità dell’impresa veniva considerata discutibile e nel contratto d’appalto l’appaltatore risultava libero di affidare i lavori ad altra impresa socia ma non nominata. I condòmini in dissenso sostenevano anche che si trattasse di innovazioni gravose e voluttuarie.

Le delibere di approvazione della complessa operazione venivano quindi impugnate e se ne chiedeva la sospensione immediata.

… e quelle del condominio
Il condominio, assistito dal legale milanese Augusto Cirla, replicava elencando le ben quattro assemblee che avevano condotto alla decisione nell’arco di 13 mesi, dove erano state ampiamente discussi tutti i punti e lo studio di fattibilità. All’ultima assemblea era stata allegata una relazione di 20 pagine che rimandava a tutta la documentazione, disponibile in tre luoghi diversi e in dropbox. Inoltre veniva ricordato come l’assemblea avesse dato ampie deleghe all’amministratore per gli accordi finali con l’impresa.

La decisione del Tribunale
Dopo un’iniziale blocco della delibera impugnata (con decreto del 15 luglio),il Tribunale di Milano (giudice Marco Carbonaro), lo scorso 13 agosto, ha respinto con ordinanza il ricorso per la sospensione, accogliendo, in sostanza, le motivazioni del legale del condominio: le numerose assemblee, la massa di documentazione “cospicua e poderosa” e la relazione allegata alla convocazione hanno “posto i condomini, e dunque anche i ricorrenti, in condizione di ricevere preventivamente adeguate informazioni sugli argomenti oggetto di discussione assembleare, di formarsi la propria opinione sul punto e, pertanto, di esprimere una decisione ponderata e informata”. Il “compendio informativo” è stato quindi definito “esaustivo e facilmente consultabile” e idoneo a prendere decisioni consapevoli, anche sotto il profilo del rischio fiscale e del fatto che alcuni dettagli secondari non fossero stati ancora definiti, proprio per la complessità dell’operazione, tra i cui attori, ha sottolineato il Tribunale, erano presenti “players di notoria affidabilità quali Eni e Ernst&Young”.

Appaiono quindi inconferenti “le censure dei ricorrenti in ordine all’asserito abnorme valore dei lavori – peraltro da “relativizzare” se si considera che essi riguardano dodici edifici abitati da oltre 230 condomini -, all’opportunità di esecuzione di ingenti lavori “antisismici” in Milano e all’affidabilità dell’appaltatore, tutte considerazioni che riguardano l’opportunità e la convenienza della decisione, sottratte al sindacato giurisdizionale”.

Sulla questione del restringimento dei balconi, che appare spesso come motivo di opposizione ai lavori in quanto si interviene su parti private, il giudice ha spiegato che non si tratta di un taboo assoluto, come ha già affermato la Cassazione (7042/2020) e che proprio in casi come l’installazione del cappotto termico “gli effetti di tali decisioni e degli interventi edili deliberati sui beni di proprietà esclusiva dei condomini ricorrenti sono strettamente funzionali al miglioramento dell’uso delle cose comuni e al soddisfacimento di interessi altamente meritevoli di tutela”. Inoltre, il condominio aveva prospettato la possibilità di eseguire i lavori proprio escludendo gli interventi sui balconi dei ricorrenti (per quanto vantaggiosi) e i ricorrenti non avevano neppure presso in considerazione l’ipotesi.

Il Tribunale ha quindi bocciato il ricorso per la sospensione della delibera e condannato i ricorrenti a pagare 8.800 euro di spese di lite più il 15% per oneri vari.

Source: quotidianocondominio.ilsole24ore.com

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