Gli interventi per i quali attualmente è riconosciuto il sismabonus con aliquota maggiorata al 110% sono esclusivamente gli interventi di ristrutturazione volti al consolidamento di immobili che si trovano nelle zone sismiche 1,2 e 3. Tra gli interventi di ristrutturazione rientra anche l’ampliamento ma solo in caso di demolizione e ricostruzione. Al sismabonus infatti, per espressa previsione di legge, ossia come previsto dal comm 1-bis dell’art. 16 del dl 63/2013, si applicano le stesse regole in vigore per la detrazione per ristrutturazione. I lavori da effettuare, dunque, devono rientrare nella lista dell’art. 3 del DpR 380/2011, il Testo unico in materia edilizia. In base alle modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni gli interventi di ristrutturazione comprendono anche i lavori di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche, ovvero quelli che prevedono un ampliamento di volumetria realizzati senza demolizione in presenza di un piano regolatore comunale che consente questa possibilità nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana. Il testo della lettera d) sel comma 1 dell’art. 3 stabilisce infatti che l’intervento di ristrutturazione “può prevedere, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. L’ultima parola, dunque, spetta ai Comuni come previsto dalla legge. Quindi se il Comune legittimamente ha classificato l’intervento che lei intende realizzare come “ampliamento” soggetto a permesso di costruire e non a semplice Scia, ossia al di fuori della ristrutturazione e di qualunque piano di rigenerazione urbana, lei non ha diritto al Superbonus in riferimento alla parte ampliate. Quanto alla possibilità di presentare la Cilas per i soli interventi di consolidamento, il testo del modello prevede questa possibilità in quanto consente di indicare che la Cilas costituisce integrazione alla pratica già presentata relativa ad interventi edilizi non soggetti a Superbonus. Ovviamente la presentazione della Cilas “integrativa” è possibile solo se il tecnico incaricato si prende la responsabilità di asseverare che si tratta di lavori ad hoc che andranno per questo fatturati a parte. Spetta al suo progettista, dunque, valutare la fattibilità di ottenere il Superbonus.
Source: repubblica.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.